21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/19
Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 — Intesa Sanpaolo/UAMI/MIP Metro (COMIT)
(Causa T-84/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo COMIT - Marchio nazionale figurativo anteriore Comet - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 216/96)
2011/C 152/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo/UAMI (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase, J-C. Plate e M. Berger, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e l’Intesa Sanpaolo SpA
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Intesa Sanpaolo SpA relativamente ai prodotti della classe 16.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sopportate dalla Intesa Sanpaolo.
4)
La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 116 del 9.5.2008.
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