21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/44
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)
(Causa T-146/08) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo REDROCK - Marchio nazionale denominativo anteriore Rock - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 282/84
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: S. Beckmann, avocat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Dvořáková e O. Montalto, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: D. Krofta, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 febbraio 2008 (procedimento R 506/2007-4) relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG e la Redrock Construction s.r.o.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Redrock Construction s.r.o.
3)
L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese della Redrock Construction s.r.o.
(1) GU C 158 del 21.6.2008.
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