3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/14
Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio
(Causa T-192/08) (1)
(Dumping - Importazioni di ferrosilicio originarie dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell’Egitto, del Kazakistan e della Russia - Nesso di causalità - Interesse della Comunità - Mancata cooperazione - Dati disponibili - Status di impresa operante in economia di mercato - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2011/C 355/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aqtöbe, Kazakistan); e ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, poi A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, poi da G. Berrisch, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti); e Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avvocati)
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU, L 55, pag. 6), nei limiti in cui esso si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto
2)
La Transnational Company «Kazchrome» AO e la ENRC Marketing AG sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Euroalliages.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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