30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/48
Sentenza del Tribunale 3 dicembre 2009 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (Bahman)
(Causa T-223/08) (1)
(«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario figurativo Bahman - Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire - Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)»)
2010/C 24/84
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: AD Bulgartabac Holding Sofia (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: avv. M. Maček)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007-1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Company
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Iranian Tobacco Company è condannata alle spese.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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