29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/36
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)
(Causa T-226/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Alaska - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2009/C 205/65
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania) (rappresentante: avv. L. Schlarmann)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).
3)
La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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