21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/16
Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione
(Causa T-338/08) (1)
(Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari - Domanda di riesame interno - Rifiuto - Provvedimento di portata individuale - Validità - Convenzione di Aarhus)
2012/C 217/32
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi); Pesticide Action Network Europe (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Burggraaf e S. Schønberg, successivamente B. Burggraaf e P. Oliver, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, agenti); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione, del 1o luglio 2008, che respingono in quanto irricevibili le domande delle ricorrenti affinché riesamini il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce gli allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1)
Dispositivo
1)
Le decisioni della Commissione, del 1o luglio 2008, che respingono in quanto irricevibili le domande della Stichting Natuur en Milieu e della Pesticide Action Network Europe affinché riesamini il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento, sono annullate.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe.
3)
La Repubblica di Polonia e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
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