3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/15
Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commissione
(Causa T-348/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del clorato di sodio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Ricorso di annullamento - Ripartizione del mercato - Fissazione dei prezzi - Insieme di indizi - Data delle prove - Dichiarazioni di concorrenti - Confessione - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circonstanze attenuanti)
2011/C 355/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, J. Bourke e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l’Aragonesas Industrias y Energía, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenta inflitta a quest’ultima in detta decisione
Dispositivo
1)
L’art. 1, lett. g), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) è annullato nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee vi ha constatato un’infrazione, da parte dell’Aragonesas Industrias y Energía, SAU, per i periodi compresi, da un lato, tra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall’altro, tra il 1o gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.
2)
L’art. 2, lett. f), della decisione C(2008) 2626 def. è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda à EUR 9 900 000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
L’Aragonesas Industrias y Energía è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.
5)
La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese dell’Aragonesas Industrias y Energía.
(1) GU C 285 dell’8.11.2008.
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