14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/39
Sentenza del Tribunale 30 giugno 2010 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Schnitzler e Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)
(Causa T-351/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MATRATZEN CONCORD - Marchio nazionale denominativo anteriore MATRATZEN - Impedimento relativo alla registrazione - Prova dell’uso del marchio anteriore - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 221/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez (Sant Just Desvern, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez e, dall’altro, la Matratzen Concord GmbH.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007-2) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
(1) GU C 285 dell’8.11.2008.
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