21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/46
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2009 — Bank Melli Iran/Consiglio
(Causa T-390/08) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte nei confronti della Repubblica islamica d’Iran per impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso d’annullamento - Controllo giurisdizionale - Sviamento di potere - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Competenza della Comunità»)
2009/C 282/87
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Defalque, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da S. Lee, barrister); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, L. Butel e E. Belliard, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e E. Cujo, agenti)
Oggetto
Annullamento del punto 4, sezione B, dell’allegato della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29) nella parte in cui riguarda la Bank Melli Iran e le sue succursali
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Bank Melli Iran sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
3)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le loro spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
(1) GU C 272 del 25.10.2008.
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