14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/40
Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — MIP Metro/UAMI CBT Comunicación Multimedia, (Metromeet)
(Causa T-407/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet - Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 221/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG (Düsseldorf — Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna),
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL, è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
(1) GU C 327 del 20.12.2008.
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