1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/49
Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 giugno 2009 — Commissione/Traore
(Causa T-572/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Avviso di posto vacante - Nomina a un posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania - Determinazione del livello del posto da coprire - Principio di separazione del grado e della funzione»)
2009/C 180/92
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e K. Zejdovà, agenti); Consiglio dell’Unione europea (raprresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti); Corte dei Conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy e J.M.Steiner, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 novembre 2008, Traore/Commissione (causa F-90/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui si chiede l’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 novembre 2008 nella causa F-90/07, Traore/Commissione, è annullata nella parte in cui annulla la decisione del direttore delle risorse dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Amadou Traore al posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e la decisione di nomina del sig. S. a tale posto.
2)
Il ricorso presentato dal sig. Traore dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-90/07 è respinto.
3)
Il sig. Traore e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative sia al primo grado di giudizio sia all’impugnazione.
4)
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte dei Conti delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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