21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/48
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Impala/Commissione
(Causa T-229/08) (1)
(Concorrenza - Concentrazione - Impresa comune Sony BMG - Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale - Nuova decisione che dichiara l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)
2009/C 282/93
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby, J. Golding, solicitors e avv. I. Wekstein)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, F. Arbault e K. Mojzesowicz, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Sony Corporation of America (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Levy, barrister, e avv.ti R. Snelders e T. Graf); e Bertelsmann AG (Gütersloh, Germania) (rappresentanti: P. Chappatte, J. Boyce e A. Lyle-Smythe, solicitors)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007)4507, che dichiara compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE un’operazione di concentrazione diretta alla creazione di un’impresa comune che raggruppa le attività della Sony Corporation of America e della Bertelsmann AG nel settore della musica registrata (Caso COMP/M.3333 — Sony/BMG), adottata in seguito all’annullamento, con sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T-464/04, Impala/Commissione (Racc. pag. II-2289), della decisione della Commissione 19 luglio 2004, 2005/188/CE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso n. COMP/M.3333 — SONY/BMG) (GU 2005, L 62, pag. 30)
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sul presente ricorso.
2)
La Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee.
3)
La Bertelsmann AG e la Sony Corporatione of America sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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