6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/30
Ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010 — Etimine e Etiproducts/Commissione
(Causa T-539/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni borati come sostanze pericolose - Direttiva 2008/58/CE - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 790/2009 - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Adeguamento delle conclusioni - Applicazione nel tempo dell'art. 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2010/C 301/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo); e AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Kukovec, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv. N. Nordlander e S. Kinsella, solicitor)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da una parte, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e, dall'altra, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di taluni borati.
Dispositivo
1)
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2)
La Esimine SA e la AB Etiproducts Oy sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Regno di Danimarca e la Borax Europe Ltd sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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