SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
6 maggio 2009
Causa T‑12/08 P
M
contro
Agenzia europea per i medicinali (EMEA)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Invalidità – Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda diretta alla convocazione della commissione di invalidità – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto confermativo – Fatti nuovi e sostanziali – Ricevibilità – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale»
Oggetto: Impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F‑23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione: L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F‑23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 25 ottobre 2006 è annullata nella parte recante rigetto della domanda del sig. M dell’8 agosto 2006, diretta a investire la commissione di invalidità del suo caso. L’EMEA è condannata a pagare al ricorrente un importo pari a EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. L’EMEA è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché della presente causa.
Massime
Funzionari – Invalidità – Agenti temporanei – Domanda di riesame di una decisione con cui viene negato l’avvio del procedimento di invalidità – Prolungamento non trascurabile del congedo di malattia dell’interessato dopo il rigetto della sua prima domanda – Fatto nuovo che giustifica il riesame e l’avvio del procedimento
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 33)
In caso di presentazione, da parte di un agente temporaneo, di una domanda di riesame di una decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione recante rigetto di una prima domanda del detto agente diretta ad adire la commissione di invalidità, la detta autorità deve procedere al riesame di tale decisione, se la nuova domanda è basata su fatti nuovi e sostanziali, e deve accogliere tale domanda se, alla luce dei detti fatti, è ormai impossibile escludere, sulla base di elementi oggettivi e non contestati in possesso di tale autorità, che ricorrano le condizioni di fondo dell’art. 33 del Regime applicabile agli altri agenti.
L’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione è tenuta a procedere a tale riesame non soltanto nell’ipotesi in cui lo stato di salute dell’agente temporaneo interessato è diverso da quello di cui essa era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione oggetto della domanda di riesame o in quella in cui l’incapacità lavorativa del detto agente risulta da una patologia diversa da quella accertata e presa in considerazione nella stessa decisione. Infatti, non può essere escluso che talune circostanze nuove, anche se non dimostrano uno stato di salute diverso dell’agente temporaneo interessato, possano modificare sostanzialmente le condizioni che hanno determinato la precedente decisione recante diniego di adire la commissione di invalidità e, pertanto, possano essere qualificate come fatti nuovi e sostanziali che impongono il riesame della detta decisione.
Costituisce un fatto del genere, in particolare, il prolungamento del congedo di malattia dell’interessato per un periodo non trascurabile dopo il rigetto della sua prima domanda di adizione della commissione di invalidità, quand’anche questo nuovo congedo sia giustificato dalla stessa patologia presa in considerazione al momento del rigetto della prima domanda. Infatti, se è certo concepibile che l’istituzione interessata possa concludere che l’assenza di un agente temporaneo dal suo posto di lavoro a causa di malattia non giustifica l’adizione della commissione di invalidità qualora la detta istituzione disponga di elementi oggettivi e non contestati che dimostrino che l’agente in questione sarà, in un futuro abbastanza prossimo, in grado di svolgere nuovamente le sue mansioni, nondimeno un prolungamento per un periodo non trascurabile dell’assenza per malattia di tale persona costituisce, incontestabilmente, un indizio serio tale da far sorgere un dubbio sulle sue prospettive di ripresa del servizio e da rimettere così in discussione la fondatezza del rifiuto iniziale di investire la commissione di invalidità del suo caso.
(v. punti 59 e 63-66)
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