SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
8 luglio 2010 (*)
«Impugnazione − Funzione pubblica − Riesame della sentenza del Tribunale – Causa matura per la decisione»
Nel procedimento T‑12/08 P‑RENV‑RX,
avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F‑23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta),
M, ex agente temporaneo dell’Agenzia europea per i medicinali, residente in Browbourne (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata dal sig. V. Salvatore e dalla sig.ra N. Rampal Olmedo, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi, N. J. Forwood, O. Czúcz e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Il presente procedimento fa seguito alla sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, Riesame M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta), con la quale quest’ultima, dopo aver constatato che la sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza riesaminata»), avente ad oggetto l’impugnazione diretta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F‑23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo l’«ordinanza impugnata»), pregiudicava l’unità e la coerenza del diritto comunitario, ha annullato i punti 3 e 5 del dispositivo della citata sentenza riesaminata, e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
Fatti e procedimento di primo grado
2 Dalla sentenza riesaminata, punto 1 supra, risulta che il sig. M., agente temporaneo entrato in servizio presso l’Agenzia europea per i medicinali (EMA, denominata EMEA sino all’8 dicembre 2009) nell’ottobre 1996, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro nel marzo 2005, a seguito del quale era posto in aspettativa per motivi di malattia. Il contratto del sig. M presso l’EMA aveva termine il 15 ottobre 2006, in quanto quest’ultima decideva di non rinnovarlo.
3 Il 17 febbraio 2006 il sig. M chiedeva che fosse costituita una commissione di invalidità, ma tale istanza veniva respinta dall’EMA con lettera del 31 marzo 2006. Il 3 luglio 2006 il sig. M proponeva un reclamo contro detto diniego, respinto con la decisione 25 ottobre 2006.
4 Nel frattempo, in data 8 agosto 2006, il sig. M aveva presentato una nuova domanda di costituzione di una commissione d’invalidità, alla quale aveva unito una relazione medica del dott. W.
5 Con lettera del 21 novembre 2006 il sig. M chiedeva all’EMA di precisare se la decisione 25 ottobre 2006, che confermava la risoluzione di non convocare la commissione di invalidità, costituisse un rigetto della domanda dell’8 agosto 2006.
6 Con lettera del 29 novembre 2006 l’EMA comunicava al sig. M di aver correttamente ritenuto, nella sua decisione 25 ottobre 2006, che la domanda dell’8 agosto 2006 non potesse essere considerata come una nuova domanda, ai sensi dell’art. 59, n. 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e che, pertanto, essa dovesse essere respinta per i medesimi motivi indicati nella citata decisione.
7 Con lettera del 25 gennaio 2007 il sig. M presentava un reclamo con cui chiedeva il ritiro della decisione 25 ottobre 2006 in quanto recante rigetto della sua domanda dell’8 agosto 2006. Inoltre, il giorno successivo egli presentava all’EMA una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali da lui subiti.
8 L’EMA, con lettera del 31 gennaio 2007, respingeva il reclamo e la domanda in questione.
9 Il 7 febbraio 2007 il sig. M proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, registrato con il numero di ruolo F‑13/07, diretto all’annullamento della decisione 31 marzo 2006 con cui l’EMA respingeva la sua domanda diretta alla costituzione di una commissione d’invalidità, nonché, se necessario, della decisione 25 ottobre 2006.
10 Successivamente, in data 19 marzo 2007, il sig. M presentava un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, registrato con il numero di ruolo F-23/07, diretto, da una parte, all’annullamento della decisione 25 ottobre 2006 e, dall’altra, alla condanna dell’EMA al pagamento di EUR 100 000 a titolo di risarcimento danni per illeciti amministrativi.
11 Il primo ricorso veniva respinto dal Tribunale della funzione pubblica, in quanto manifestamente irricevibile, con ordinanza 20 aprile 2007, causa F‑13/07, L/EMEA, non ancora pubblicata nella Raccolta), a causa della tardiva presentazione del reclamo previo.
12 Nell’ambito del secondo ricorso l’EMA sollevava, con atto separato, un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, intervenuta il 1° novembre 2007.
13 Con l’ordinanza impugnata, adottata in applicazione di detto art. 114, il Tribunale della funzione pubblica, senza avviare la fase orale del procedimento e senza aver riunito l’eccezione d’irricevibilità al merito, respingeva il ricorso in quanto irricevibile.
14 Per quanto riguarda la domanda di annullamento proposta avverso la decisione dell’EMA 25 ottobre 2006, in quanto quest’ultima aveva respinto la domanda del sig. M dell’8 agosto 2006, il Tribunale della funzione pubblica la considerava irricevibile in quanto detta decisione doveva considerarsi come un provvedimento meramente confermativo della decisione contenuta nella lettera dell’EMA del 31 marzo 2006 e la domanda proposta avverso tale decisione era già stata dichiarata irricevibile con l’ordinanza L/EMEA, punto 11 supra.
15 La domanda risarcitoria veniva parimenti dichiarata irricevibile a causa, segnatamente, dello stretto nesso esistente tra la medesima e la domanda di annullamento precedentemente esaminata.
Impugnazione dinanzi al Tribunale
16 Il 4 gennaio 2008, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, il sig. M impugnava l’ordinanza M/EMEA ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.
17 Con la sua impugnazione il sig. M chiedeva al Tribunale non solo di annullare tale ordinanza, ma anche di statuire sul merito della controversia. L’EMA, da parte sua, chiedeva il rigetto di detta impugnazione in quanto manifestamente infondata, limitandosi ad argomentare nel senso dell’irricevibilità del ricorso del sig. M.
18 Dopo aver accolto la domanda del sig. M di essere sentito nella fase orale del procedimento, il Tribunale, nella sentenza riesaminata, punto 1 supra, annullava l’ordinanza impugnata ritenendola viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica aveva dichiarato irricevibili la domanda d’annullamento e la domanda risarcitoria del sig. M.
19 In seguito, ritenendo la causa matura per la decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, il Tribunale statuiva sulla controversia, giudicando ricevibile e fondata la domanda di annullamento ed annullando la decisione 25 ottobre 2006. Esso dichiarava del pari ricevibile la domanda risarcitoria del sig. M e condannava l’EMA al pagamento di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale da questi subìto.
20 A tal proposito il Tribunale rilevava, al punto 100 della sentenza riesaminata, punto 1 supra, che nel suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il sig. M aveva sostenuto che, persistendo nel suo diniego di avviare la procedura di invalidità, l’EMA lo aveva posto in uno stato di inquietudine e di incertezza. Al punto 104 della citata sentenza il Tribunale affermava che il sig. M aveva subìto un danno morale cui non era possibile porre integralmente rimedio mediante l’annullamento della decisione 25 ottobre 2006.
Riesame della Corte
21 A seguito della proposta del primo avvocato generale di riesaminare la sentenza 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA, la Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura della Corte stabiliva, con decisione 24 giugno 2009, causa C-197/09 RX (non ancora pubblicata nella Raccolta), che si doveva procedere al riesame. Quest’ultimo, come risulta dal punto 2 del dispositivo della decisione della Corte 24 giugno 2009, verteva sulla questione se la sentenza riesaminata, punto 1 supra, pregiudicasse l’unità o la coerenza del diritto comunitario poiché il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, aveva interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte e 13, n. 1, dell’allegato del detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé una causa e di pronunciarsi sul merito, sebbene l’impugnazione di cui era stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non avesse avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quale giudice di primo grado.
22 Nella sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, la Corte rilevava anzitutto che dalla sua decisione 24 giugno 2009 emergeva che il riesame riguardava esclusivamente la condanna dell’EMA al pagamento di EUR 3 000 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale lamentato, mentre l’annullamento della decisione 25 ottobre 2006 e il rigetto del ricorso quanto al resto non erano oggetto del procedimento di riesame (sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, punto 26).
23 Inoltre, riguardo alla nozione di «causa matura per la decisione» la Corte ricordava che, in linea di principio, una causa non è matura per la decisione sul merito del ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado qualora quest’ultimo abbia dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione d’irricevibilità senza riunirla al merito (sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, punto 29). Essa ha precisato che avrebbe potuto essere altrimenti soltanto in circostanze particolare, che tuttavia non si riscontravano nel caso di specie (sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, punti 30‑33).
24 Pertanto la Corte constatava, ai punti 34‑37 della sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, che il Tribunale aveva interpretato erroneamente la nozione di «causa matura per la decisione» ai sensi degli artt. 61, primo comma, dello Statuto della Corte e 13, n. 1, dell’allegato del detto Statuto e aveva violato quest’ultima disposizione ritenendo che, nella fattispecie, la causa fosse matura per la decisione quanto alla domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal sig. M.
25 Inoltre la Corte constatava che il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del sig. M. senza aver posto l’EMA in grado di presentare le proprie osservazioni al riguardo, aveva violato il principio del contraddittorio (sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, punti 38‑59).
26 Dopo aver considerato che gli errori constatati nella sentenza riesaminata, punto 1 supra, arrecavano pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto comunitario, la Corte annullava detta sentenza nella parte in cui, ai punti 3‑5 del suo dispositivo, il Tribunale aveva condannato l’EMA al pagamento al sig. M di EUR 3 000 a titolo di risarcimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e di quello svoltosi dinanzi al Tribunale.
27 Posto che il pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto comunitario risultava, nella fattispecie, da un’erronea interpretazione della nozione di «causa matura per la decisione» e dalla violazione del principio del contraddittorio, la Corte considerava che non poteva essa stessa statuire in via definitiva, in base all’ultima frase del primo comma dell’art. 62 ter dello Statuto della Corte.
28 Di conseguenza, pur statuendo sulle spese del procedimento di riesame, essa, riguardo alla domanda tesa al risarcimento del danno morale che il sig. M afferma di aver subìto, rinviava la causa dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 62 ter dello Statuto della Corte, in modo da consentire all’EMA di far valere i propri argomenti in merito alla fondatezza di tale domanda (sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, punto 71).
Sulla causa rinviata dopo il riesame
Procedimento
29 Con lettera del 22 dicembre 2009 la cancelleria del Tribunale, conformemente all’art. 121 quater, n. 1, del regolamento di procedura ha invitato le parti a presentare, nel termine di un mese dalla notifica della sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, le loro osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre da quest’ultima ai fini della soluzione della controversia.
30 L’EMA ha depositato le proprie osservazioni nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2010.
31 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2010 il sig. M ha chiesto al Tribunale di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura, ai fini del presente procedimento.
32 Con ordinanza 11 marzo 2010 il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha concesso al sig. M il beneficio del gratuito patrocinio.
33 Il sig. M ha depositato le sue osservazioni sulla sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, il 25 marzo 2010.
In diritto
34 Come risulta dal punto 2 del dispositivo della sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, e dal punto 26 della sua motivazione, sono stati annullati soltanto i punti 3 e 5 del dispositivo della sentenza riesaminata, punto 1 supra, relativi, rispettivamente, alla condanna dell’EMA al pagamento al sig. M di EUR 3 000 a titolo di risarcimento dell’asserito danno morale e alle spese, mentre gli altri punti del dispositivo della sentenza riesaminata, che hanno annullato l’ordinanza impugnata nonché la decisione dell’EMA 25 ottobre 2006, nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda del sig. M dell’8 agosto 2006, e respinto il ricorso per il resto, hanno acquistato forza di giudicato.
35 Nelle osservazioni del 21 gennaio e del 25 marzo 2010, presentate dalle parti nell’ambito del presente procedimento ai sensi dell’art. 121 quater, n. 1, del regolamento di procedura, il sig. M e l’EMA si sono pronunciati in particolare sulla questione se le circostanze del caso di specie permettessero di considerare che il danno morale dedotto dal sig. M. non era connesso alle illegittimità alla base dell’annullamento della decisione 25 ottobre 2006 e doveva quindi costituire oggetto di risarcimento.
36 Il Tribunale osserva che, anche supponendo che il deposito delle osservazioni dopo il riesame da parte del sig. M. e dell’EMA sia sufficiente per rimediare alla violazione del principio del contraddittorio accertata dalla Corte nella sentenza Riesame M/EMEA, punti 1 supra, nondimeno in detta sentenza la Corte ha altresì constatato che la sentenza riesaminata, punto 1 supra, era viziata in quanto il Tribunale aveva erroneamente interpretato la nozione di «causa matura per la decisione».
37 Orbene, rispetto alla questione se la presente causa sia matura per la decisione del Tribunale, risulta al punto 30 della sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, che il giudice dell’impugnazione può, a talune condizioni, statuire sul merito di un ricorso benché il procedimento in primo grado si sia limitato ad un’eccezione d’irricevibilità che sia stata accolta dal giudice di tale grado di giudizio. Ciò può verificarsi qualora, per un verso, l’annullamento della sentenza o dell’ordinanza impugnata implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione, o, per altro verso, l’esame del merito del ricorso d’annullamento si basi su argomenti formulati dalle parti nell’ambito dell’impugnazione a seguito di un ragionamento del giudice di primo grado.
38 Tuttavia, come risulta dai punti 32‑34, 36 e 37 della sentenza Riesame M/EMEA, punto 1 supra, nel caso di specie non sussistono siffatte circostanze particolari, cosicché la causa non è matura per la decisione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte e dell’art. 13, n. 1, dell’allegato del detto Statuto. Pertanto il Tribunale non può far altro che rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, affinché quest’ultimo statuisca sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. M. afferma di aver subito, dopo che l’EMA avrà fatto valere i propri argomenti sul fondamento di detta domanda.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. M. afferma di aver subito.
2) Le spese sono riservate.
Jaeger
Azizi Forwood
Czúcz
Pelikánová
Così deciso e pronunciato in Lussemburgo l’8 luglio 2010.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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