Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 1° luglio 2009 – Perfetti Van Melle / UAMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)
(causa T‑16/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK – Marchi nazionali denominativi anteriori CENTER – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 41-44, 49-50)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 novembre 2007 (procedimento R 149/2006‑4), relativa a un procedimento di nullità tra la Cloetta Fazer AB e la Perfetti Van Melle SpA.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio denominativo «CENTER SHOCK» per prodotti della classe 30 - marchio comunitario n. 973065
Titolare del marchio comunitario:
Perfetti Van Melle SpA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:
Cloetta Fazer AB
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:
Marchi denominativi nazionali «CENTER» e «CLOETTA CENTER» per prodotti, in particolare, della classe 30
Decisione della divisione di annullamento:
Dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.
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