Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 settembre 2011 – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung / Commissione
(causa T‑34/08)
«Contributo finanziario versato nell’ambito del programma Daphne II – Determinazione dell’importo da versare al beneficiario – Errore di valutazione»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 25-26)
2. Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute – Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 45, 67)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2007, relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sopportati dal rincorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione Daphne JAI/DAP/2004-2/052/W.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 16 novembre 2007 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sopportati dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell’ambito della convenzione di sovvenzione Daphne JAI/DAP/2004 2/052/W è annullata per quanto concerne le spese relative alle voci A 6, A 39, A 40, A 41, A 43 e E 41.
2)
Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.
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