Causa T‑37/08
Robert Walton
contro
Commissione europea
«Esecuzione del bilancio — Recupero — Compensazione di crediti — Effetto retroattivo — Sentenza del Tribunale che condanna la Commissione a versare un risarcimento maggiorato degli interessi — Credito certo, liquido ed esigibile»
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Decisione di compensazione stragiudiziale tra debiti e crediti adottata dalla Commissione sulla base del regolamento n. 1605/2002 — Inclusione
(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002)
2. Commissione — Competenze — Esecuzione del bilancio comunitario — Decisione di recupero mediante compensazione — Procedura
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 71 e 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 78, n. 2, 79 e 83)
3. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione
4. Commissione — Competenze — Esecuzione del bilancio comunitario — Decisione di recupero mediante compensazione
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 83)
1. Un atto con cui la Commissione effettua una compensazione stragiudiziale tra i debiti e i crediti risultanti da diversi rapporti giuridici con la medesima persona costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. È nell’ambito di un tale ricorso che spetta al Tribunale esaminare la legittimità di una decisione di compensazione riguardo ai suoi effetti quanto all’assenza di versamento effettivo delle somme controverse al ricorrente.
(v. punto 25)
2. La Commissione non incorre in uno sviamento di procedura e non elude il controllo giurisdizionale di una compensazione di crediti allorché non menziona detta compensazione come mezzo di difesa nell’ambito del procedimento relativo ad una causa che ha dato luogo ad una sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il debito della Commissione nei confronti del ricorrente e si limita ad effettuare detta compensazione successivamente a tale sentenza. Infatti, né il procedimento previsto dal regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, diretto all’adozione di una decisione di recupero di un credito mediante compensazione, né le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, previste dal regolamento n. 2342/2002, dispongono, rispettivamente, ai loro artt. 71 e 73, n. 1, e ai loro artt. 78, n. 2, e 79, che la Commissione debba preventivamente far valere la propria intenzione di procedere ad una compensazione di crediti in via giudiziale.
(v. punti 31-38)
3. Il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni soggetto che si trovi in una situazione da cui risulti che un’istituzione comunitaria ha ingenerato in lui fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare la violazione di tale principio in assenza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione.
(v. punto 40)
4. Nel caso di una decisione della Commissione di recupero mediante compensazione, il credito del ricorrente, costituito da un risarcimento che la Commissione è stata condannata a versare all’interessato con sentenza del giudice dell’Unione, diventa liquido solo nel momento in cui il suo importo esatto è conosciuto, che è, eventualmente, la data di pronuncia di una tale sentenza. In tal caso, sebbene il dispositivo di detta sentenza non fissi l’importo dovuto dalla Comunità in tale data, in quanto esso lascia decorrere gli interessi sino al pagamento effettivo del risarcimento, il credito del ricorrente nei confronti della medesima diventa tuttavia certo, liquido ed esigibile alla data della pronuncia.
Peraltro, nonostante l’assenza di una disposizione esplicita in tal senso, la compensazione prevista dal regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ha un effetto retroattivo per cui estingue i crediti in questione a partire dal momento in cui le condizioni per effettuarla sono soddisfatte. Infatti, secondo il sistema introdotto dall’art. 73 di tale regolamento e dall’art. 83 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, il contabile deve procedere alla compensazione dopo averne informato il debitore, ove quest’ultimo non abbia adempiuto volontariamente. L’effetto retroattivo della compensazione alla data in cui l’obbligo del contabile si concretizza permette così di evitare, conformemente ai sistemi di compensazione riconosciuti dagli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri, che il debitore sopporti le eventuali conseguenze pregiudizievoli, segnatamente per quanto riguarda gli interessi di mora, dovute al trascorrere di un certo tempo tra il momento in cui le condizioni per effettuare la compensazione sono soddisfatte e quello in cui si procede effettivamente alla medesima. Pertanto, la Commissione viola l’art. 73 del regolamento finanziario quando effettua la compensazione con effetto ad un momento successivo a quello in cui credito del ricorrente è divenuto certo, liquido ed esigibile.
(v. punti 61-62, 64-68)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
8 novembre 2011 (*)
«Esecuzione del bilancio – Recupero – Compensazione di crediti – Effetto retroattivo – Sentenza del Tribunale che condanna la Commissione a versare un risarcimento maggiorato degli interessi – Credito certo, liquido ed esigibile»
Nella causa T‑37/08,
Robert Walton, residente in Oxford (Regno Unito), rappresentato dal sig. D. Beard, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2007, che dispone il recupero, mediante compensazione, di un importo pari a EUR 36 551,58, ad essa dovuto dal ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dalle I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La presente causa riguarda la decisione della Commissione 16 novembre 2007, che dispone il recupero, mediante compensazione a titolo dell’art. 73 del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), di un importo pari a EUR 36 551,58, ad essa dovuto dal ricorrente, sig. Robert Walton (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
1. Quanto al credito della Comunità nei confronti del ricorrente
2 Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione delle Comunità europee in qualità di agente temporaneo nell’ottobre 1999, per una durata di cinque anni, con un periodo di prova di sei mesi.
3 Con lettera in data 3 ottobre 2000, la Commissione ha informato il ricorrente che il suo contratto sarebbe stato risolto a partire dal 16 ottobre 2000. Con lettera del 22 novembre 2000, la Commissione ha osservato che il ricorrente doveva alla Comunità europea l’importo di EUR 13 104,14, in quanto aveva erroneamente percepito una retribuzione per i mesi nei quali era stato assente. Una nota di addebito gli è stata inviata in tal senso il 24 gennaio 2001.
4 Il ricorrente ha contestato il proprio licenziamento proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale. Con sentenza 9 aprile 2003, causa T‑155/01, Walton/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑595), il Tribunale ha respinto il ricorso, giudicando che il ricorrente, con il suo comportamento tra la fine del mese di giugno del 2000 ed il 9 agosto del medesimo anno, aveva egli stesso risolto il proprio contratto di lavoro.
5 Per tale ragione, la Commissione ha considerato che essa non era tenuta a risarcire il ricorrente per il suo licenziamento. Essa ha pertanto chiesto al medesimo, con lettera del 23 ottobre 2003, il rimborso dell’indennità di licenziamento, ovvero di un importo pari a EUR 13 815,16, aumentato degli interessi a decorrere dall’11 gennaio 2004, che essa gli aveva versato al momento della risoluzione del suo contratto di lavoro. Una nota di addebito in cui il rimborso di tale importo veniva chiesto al ricorrente è stata emessa il 27 novembre 2003.
6 Il 27 maggio 2005, la Commissione, in virtù dell’art. 72 del regolamento finanziario, ha adottato una decisione che vale quale titolo esecutivo, conformemente all’art. 256 CE, per un importo pari a EUR 26 919,30 (corrispondente alla somma dell’importo di EUR 13 104,14 e dell’importo di EUR 13 815,16), aumentato di un importo pari a EUR 4 813,26, a titolo di interessi sino al 31 marzo 2005 (cui occorrerà aggiungere un importo di EUR 5,06 al giorno dopo tale data) (in prosieguo: la «decisione di recupero coattivo»).
7 Il ricorrente non ha proposto ricorso avverso la decisione di recupero coattivo.
2. Quanto al credito del ricorrente nei confronti della Comunità
8 Il ricorrente faceva parte di un gruppo di persone dipendenti di imprese terze contraenti della joint venture Joint European Torus (JET), che aveva il compito di realizzare il programma «Fusion», il quale prevedeva la costruzione, il funzionamento e la gestione di una macchina toroidale di grandi dimensioni del tipo tokamak e dei relativi impianti ausiliari (in prosieguo: il «progetto JET»), prima di essere assunti come agenti temporanei dalla Commissione nell’ottobre 1999. Statuendo sulla base di un ricorso per risarcimento proposto da tale gruppo, il Tribunale ha affermato che, omettendo di proporre a tali persone contratti di agente temporaneo per esercitare le loro funzioni nell’ambito del JET, in violazione dello Statuto di quest’ultima, la Commissione aveva commesso un errore di cui la Comunità europea doveva essere riconosciuta responsabile (sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria Eagle»).
9 Nella sentenza interlocutoria Eagle, citata nel precedente punto 8, il Tribunale ha anche dichiarato che l’errore della Commissione aveva fatto perdere agli interessati una seria opportunità di essere assunti in qualità di agenti temporanei e aveva causato un danno economico risultante dalla differenza tra, da una parte, le retribuzioni e i benefici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e, dall’altra, le retribuzioni e i benefici che essi avevano, di fatto, percepito o acquisito in qualità di dipendenti di imprese terze.
10 Il Tribunale ha precisato, al punto 171 della sentenza interlocutoria Eagle, citata nel precedente punto 8, che il periodo di indennizzo iniziava alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di risarcimento e terminava o alla data in cui l’interessato ha cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data era anteriore alla data di chiusura del progetto, il 31 dicembre 1999, o a quest’ultima data, se l’interessato aveva lavorato per il progetto JET fino alla sua conclusione.
11 Nella sentenza interlocutoria Eagle, citata nel precedente punto 8, il Tribunale ha condannato la Commissione a risarcire il danno economico subìto da ciascun ricorrente nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, tra cui il ricorrente, poiché essi non erano stati assunti come agenti temporanei della Commissione per l’esercizio della loro attività nell’ambito del progetto JET. Inoltre, il Tribunale ha affermato che le parti dovevano trasmettere ad esso l’importo, definito di comune accordo, dei risarcimenti dovuti a titolo della riparazione di tale danno. In mancanza di accordo, esse dovevano far pervenire al Tribunale le loro conclusioni sulla quantificazione del danno.
12 In mancanza di tale comune accordo, le parti hanno trasmesso al Tribunale le loro conclusioni sulla quantificazione del danno il 28 ottobre 2005. Con sentenza 12 luglio 2007, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑2721), il Tribunale ha condannato la Commissione a pagare a ciascun ricorrente un risarcimento corrispondente alla somma indicata per ciascuno di essi nell’allegato 3 alla detta sentenza. Esso ha anche deciso che tale somma sarebbe stata produttiva di interessi al tasso del 5,25%, a decorrere dal 31 dicembre 1999 fino al pagamento effettivo.
13 L’allegato 3 alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, dispone che il risarcimento dovuto al ricorrente, alla data del 31 dicembre 1999, ammontava ad un importo di lire sterline (GBP) 208 021.
3. Sulla compensazione dei crediti
14 La Commissione ha sollevato per la prima volta, in allegato alle sue conclusioni sulla quantificazione del danno del 28 ottobre 2005, che sono state depositate nel procedimento di quantificazione dei danni nella causa che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, la questione di un’eventuale compensazione tra il risarcimento che la Comunità avrebbe dovuto eventualmente versare al ricorrente in virtù della sentenza da pronunciarsi e il credito che la Comunità vantava nei confronti dell’interessato. Il 21 dicembre 2005, il ricorrente ha chiesto, con messaggio di posta elettronica alla Commissione, di darle spiegazioni in merito a tale eventuale compensazione. La Commissione ha risposto a tale domanda, con lettera del 22 dicembre 2005.
15 Nelle loro conclusioni sulla quantificazione del danno del 19 febbraio 2007, i ricorrenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, si sono opposti alla possibilità per la Commissione di procedere ad una compensazione tra i crediti che la Comunità vantava nei confronti del ricorrente e gli importi che gli erano dovuti.
16 Successivamente a tali nuove conclusioni sulla quantificazione del danno, la Commissione ha dichiarato che essa rinunciava alla sua domanda, diretta a far statuire sulla questione di un’eventuale compensazione nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12. Il Tribunale ha preso atto di tale dichiarazione, al punto 19 della medesima sentenza Eagle e a./Commissione.
17 In seguito alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, il ricorrente si è rivolto, il 19 luglio 2007, alla Commissione chiedendole di voler confermare l’esattezza del suo calcolo degli importi dovuti ai ricorrenti. La Commissione ha risposto, con messaggio di posta elettronica in data 31 luglio 2007, che essa accettava tali importi, deducendo tuttavia una riserva quanto al calcolo degli interessi giornalieri.
18 La Commissione ha osservato, con lettera del 24 settembre 2007, che essa aveva l’intenzione di effettuare una compensazione per quanto riguardava la somma dovuta al ricorrente. Il ricorrente ha risposto, con lettera del 25 ottobre 2007, sostenendo che la Commissione non aveva il diritto di effettuare una tale compensazione. La Commissione ha risposto, con lettera del 25 ottobre 2007, che essa non condivideva il punto di vista del ricorrente.
19 Con lettera del 9 novembre 2007, ricevuta dal ricorrente il 13 novembre 2007, la Commissione ha annunciato che avrebbe proceduto ad una compensazione dei crediti e che avrebbe dedotto l’importo di EUR 36 551,58, che il ricorrente doveva alla Comunità, dall’importo di EUR 421 749,73, che la Comunità gli doveva. L’importo di EUR 36 551,58 si componeva di una somma di EUR 13 104,14, cui fa riferimento la sua nota di addebito del 24 gennaio 2001, e di una somma di EUR 13 815,16, cui fa riferimento la sua nota di addebito del 27 novembre 2003, nonché gli interessi su tali somme ammontanti a EUR 9 632,28. Dall’allegato alla lettera 9 novembre 2007 emerge che tali interessi coprono il periodo intercorrente tra la scadenza di ciascuna di dette note di addebito e l’8 novembre 2007. L’importo di EUR 421 749,73 consisteva nel risarcimento di GBP 208 021, aumentato degli interessi.
20 Il 16 novembre 2007, la Commissione ha adottato la decisione impugnata e ha versato al ricorrente un importo complessivo di EUR 385 198,15 (ovvero la somma di EUR 421 749,73 meno la somma di EUR 36 551,58).
Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
23 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
1. Sulla ricevibilità
24 La Commissione sostiene che non vi è atto impugnabile nella fattispecie. La compensazione sarebbe la semplice conseguenza di una sentenza precedente e di una decisione precedente divenute definitive. La compensazione non sarebbe dunque un atto impugnabile e, pertanto, il ricorso sarebbe irricevibile.
25 Occorre ricordare che un atto con cui la Commissione effettua una compensazione stragiudiziale tra i debiti e i crediti risultanti da diversi rapporti giuridici con la medesima persona costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C‑87/01 P, Commissione/CCRE, Racc. pag. I‑7617, punto 45) e che è nell’ambito di un tale ricorso che spetta al Tribunale esaminare la legittimità di una decisione di compensazione riguardo ai suoi effetti quanto all’assenza di versamento effettivo delle somme controverse al ricorrente (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑122/06, Helkon Media/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46, e 8 luglio 2009, causa T‑182/08, Commissione/Atlantic Energy, non pubblicata nella Raccolta, punto 70).
26 Poiché, nella fattispecie, la Commissione ha effettuato una compensazione stragiudiziale, il ricorso diretto contro la decisione impugnata è ricevibile. Pertanto, occorre rigettare l’eccezione di irricevibilità del ricorso dedotta dalla Commissione.
2. Nel merito
27 Il ricorrente fa valere quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni. Il primo verte su uno sviamento di procedura. Il secondo verte su una violazione del principio del legittimo affidamento. Il terzo verte su errori che viziano il fondamento della compensazione. Il quarto verte su errori nel calcolo della compensazione risultanti dalla presa in considerazione degli interessi di mora.
Sul primo motivo, vertente su uno sviamento di procedura
28 Il ricorrente fa valere che la Commissione si è comportata in modo inadeguato ed iniquo procedendo ad una compensazione stragiudiziale laddove avrebbe potuto sollevare la questione della compensazione dinanzi ai giudici comunitari. La compensazione sarebbe una questione che doveva essere sollevata ed esaminata in una fase precedente del procedimento. Non sarebbe ammissibile che la Commissione abbia eluso il dibattimento in contraddittorio e il sindacato giurisdizionale, avendo agito in modo tardivo ed unilaterale, dopo la pronuncia della sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12.
29 Il ricorrente ritiene che, nei procedimenti relativi ai ricorsi per risarcimento, la questione della compensazione costituisca, perlomeno secondo il diritto britannico, un mezzo di difesa che deve essere debitamente sollevato dinanzi al giudice adito. In caso contrario, gli importi richiesti e potenzialmente concessi dal giudice potrebbero essere ridotti o addirittura soppressi.
30 Innanzitutto, occorre ricordare che la decisione impugnata è una decisione di recupero mediante compensazione adottata a titolo dell’art. 73 del regolamento finanziario e dell’art. 83 del regolamento (CE, Euratom) 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 7 agosto 2006, n. 1248 (GU L 227, pag. 3; in prosieguo: le «modalità di esecuzione»).
31 Occorre constatare poi che il procedimento previsto dal regolamento finanziario, diretto all’adozione di una decisione di recupero di un credito mediante compensazione, non dispone che la Commissione debba preventivamente far valere la propria intenzione di procedere ad una compensazione di crediti in via giudiziale.
32 Infatti, l’art. 73, n. 1, del regolamento finanziario dispone che il contabile procede al recupero mediante compensazione e a concorrenza dei crediti delle Comunità, debitamente stabiliti dall’ordinatore competente, nei confronti di qualsiasi debitore titolare a sua volta di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.
33 Inoltre, l’art. 71 del regolamento finanziario dispone che l’ordinatore competente debba, innanzitutto, accertare un credito, vale a dire verificare l’esistenza dei debiti a carico del debitore, determinare o verificare l’esistenza e l’importo del debito e verificare l’esigibilità del debito. L’art. 79 delle modalità di esecuzione richiede che l’ordinatore si accerti, in particolare, del «carattere certo» del credito, che non deve essere soggetto a condizioni. È anche tenuto ad accertarsi del «carattere liquido» del credito, il cui importo deve essere determinato in danaro e con esattezza, nonché del suo «carattere esigibile», vale a dire che non deve essere soggetto ad un termine. Inoltre, l’art. 80 delle modalità di esecuzione dispone che qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestino i diritti delle Comunità.
34 In virtù dell’art. 71, n. 2, del regolamento finanziario, ogni credito appurato come «certo, liquido ed esigibile» deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile ed emesso dall’ordinatore competente. Inoltre, secondo l’art. 78, n. 2, delle modalità di esecuzione, con l’ordine di riscossione l’ordinatore competente dà istruzione al contabile di recuperare il credito accertato.
35 La Commissione ha pertanto correttamente sostenuto che essa non era tenuta a menzionare la compensazione come mezzo di difesa nell’ambito del procedimento relativo alla causa che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12.
36 Va osservato inoltre che, decidendo di procedere ad un recupero mediante compensazione a titolo dell’art. 73 del regolamento finanziario, la Commissione non ha in alcun modo leso i diritti procedurali del ricorrente. Infatti, quest’ultimo ha potuto far valere i propri diritti procedurali in tre modi. In primo luogo, il ricorrente aveva la possibilità di presentare un’impugnazione contro la sentenza Walton/Commissione, citata nel precedente punto 4, per contestare l’accertamento che il suo comportamento equivaleva ad una risoluzione del suo contratto di lavoro. In secondo luogo, egli aveva la possibilità di impugnare la decisione di recupero coattivo. In terzo luogo, egli poteva avviare un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 16 novembre 2007, che dispone il recupero, mediante compensazione, di un importo pari a EUR 36 551,58 ad essa dovuto dal ricorrente (v. punto 25 supra), cosa che egli ha fatto nel caso di specie.
37 Di conseguenza, il ricorrente non può contestare, a buon diritto, alla Commissione di aver eluso qualsiasi sindacato giurisdizionale sulla legittimità della compensazione dei crediti.
38 Alla luce di quanto precede la Commissione non ha commesso uno «sviamento di procedura». Il primo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento
39 Il ricorrente fa valere che la Commissione ha fatto sorgere in lui la legittima aspettativa che essa gli avrebbe versato l’integralità degli importi indicati nella tabella inviata nel messaggio di posta elettronica del 31 luglio 2007 (vedi punto 17 supra).
40 Occorre ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni soggetto che si trovi in una situazione da cui risulti che un’istituzione comunitaria ha ingenerato in lui fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare la violazione di tale principio in assenza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (sentenze della Corte 24 novembre 2005, causa C‑506/03, Germania/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 58, e 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 147; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite da T‑346/99 a T‑348/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑4259, punto 93).
41 Nella fattispecie, la Commissione non ha mai fornito assicurazioni precise che essa non avrebbe proceduto ad una compensazione dei crediti. Infatti, il suo messaggio di posta elettronica del 31 luglio 2007, cui il ricorrente fa riferimento, non contiene alcuna promessa o assicurazione in tal senso. Detto messaggio di posta elettronica riguardava solo l’esattezza dei calcoli applicabili all’insieme dei ricorrenti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12. Tale messaggio di posta elettronica non riguardava la specifica materia del contendere che opponeva la Commissione al ricorrente e non contiene alcuna allusione alle modalità di recupero dei crediti della Comunità. Il messaggio di posta elettronica di cui trattasi non poteva dunque far sorgere in capo al ricorrente l’aspettativa legittima che la Commissione non avrebbe proceduto ad una compensazione.
42 Lo stesso vale per la dichiarazione resa dalla Commissione in seguito alle nuove conclusioni relative alla quantificazione del danno nel procedimento relativo alla causa che ha dato luogo alla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12. Con tale dichiarazione, di cui il Tribunale ha preso atto al punto 19 di detta sentenza, la Commissione ha precisato che essa rinunciava alla questione della compensazione, che aveva sollevato nell’ambito di detto procedimento, e che non occorreva che il Tribunale statuisse su tale punto. Una dichiarazione di tal tipo non significa tuttavia che la Commissione abbia rinunciato a far valere il suo diritto a procedere ad un recupero mediante compensazione del credito della Comunità nei confronti del ricorrente, al di fuori di tale procedimento.
43 Il ricorrente non ha dunque individuato alcuna assicurazione o promessa precisa che avrebbe potuto far sorgere in capo allo stesso un’aspettativa legittima che la Commissione non avrebbe proceduto ad un recupero mediante compensazione. Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente su errori che viziano il fondamento della compensazione
44 Il ricorrente contesta la legittimità della compensazione dei crediti effettuata dalla Commissione. Per quanto riguarda la nota di addebito della Commissione in data 24 gennaio 2001, egli sostiene che detta nota di addebito è anteriore alla sentenza Walton/Commissione, citata nel precedente punto 4, ed è fondata sull’ipotesi di un licenziamento. Inoltre, egli fa valere che, poiché il Tribunale ha ritenuto che la decisione di licenziare fosse priva d’effetto, essa non avrebbe potuto costituire il fondamento dell’emissione di una nota di addebito. Ne deduce che la nota di addebito della Commissione del 24 gennaio 2001 è nulla e priva di effetti.
45 Il ricorrente osserva, in subordine, che la nota di addebito della Commissione del 24 gennaio 2001 non è stata preceduta da una decisione di accertamento del credito, ai sensi dell’art. 71 del regolamento finanziario, per cui le condizioni per una compensazione, ai sensi dell’art. 73 del medesimo regolamento, non erano soddisfatte.
46 Per quanto riguarda la nota di addebito della Commissione del 27 novembre 2003, il ricorrente fa valere che detta nota di addebito non può costituire il fondamento di una compensazione, poiché egli non ha avuto accesso alle due note del fascicolo cui tale nota di addebito rinvia. Il rifiuto della Commissione di comunicargli tali note del fascicolo costituirebbe parimenti un’infrazione alle disposizioni dell’art. 60, n. 4. del regolamento finanziario e a quelle degli artt. 48, 49 e 80 delle modalità di esecuzione, in combinato disposto. Tale errore di diritto comporterebbe infine l’annullamento del credito, conformemente all’art. 88 delle modalità di esecuzione.
47 La ricorrente contesta pertanto, in sostanza, l’esistenza dei crediti che la Commissione ha dedotto nell’ambito della compensazione.
48 A tale riguardo occorre constatare che gli importi di cui trattasi figurano sia nelle note di addebito della Commissione del 24 gennaio 2001 e 27 novembre 2003, sia nella decisione di recupero coattivo.
49 Orbene, senza che sia necessario determinare se le note di addebito della Commissione del 24 gennaio 2001 e 27 novembre 2003 o la decisione di recupero coattivo siano l’una o l’altra atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE, occorre constatare, in ogni caso, che il ricorrente non ha proposto alcun ricorso di annullamento contro i detti atti nel termine di due mesi previsto da tale articolo.
50 Ciò premesso, occorre constatare che il ricorrente, nell’ambito del presente ricorso, non può contestare i crediti che fondano le note di addebito della Commissione del 24 gennaio 2001 e 27 novembre 2003 e la decisione di recupero coattivo.
51 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sul quarto motivo, vertente su errori nel calcolo della compensazione per quanto riguarda gli interessi
52 Il ricorrente mette in discussione le modalità della compensazione effettuata dalla Commissione, per quanto riguarda la presa in considerazione degli interessi di mora. A suo avviso, una tale compensazione avrebbe dovuto essere effettuata alle date in cui gli importi da egli asseritamente dovuti alla Commissione sarebbero divenuti esigibili, senza tener conto degli interessi di mora.
53 Il ricorrente sottolinea che, secondo la sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, l’importo principale che la Commissione gli doveva andava versato entro il 31 dicembre 1999. Dopo tale data, gli sarebbero spettati interessi di mora al tasso del 5,25%. I crediti della Comunità nei suoi confronti sarebbero sorti successivamente, alle date di scadenza delle due note di addebito, vale a dire il 31 marzo 2001 e l’11 gennaio 2004. La Commissione avrebbe dunque dovuto effettuare una compensazione in due tempi. Egli ritiene che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad una prima compensazione dell’importo di EUR 13 104,14, che egli doveva alla Comunità, e dell’importo che quest’ultima doveva a lui il 31 marzo 2001, e ad una seconda compensazione dell’importo di EUR 13 815,16, che egli doveva alla medesima, e degli importi che essa gli doveva ancora l’11 gennaio 2004.
54 A tal riguardo, il ricorrente fa valere che la Commissione non ha proceduto in tale maniera, compensando importi totali che comprendevano interessi di mora. Egli sostiene che la Commissione ha così fatto crescere i crediti che la Comunità vantava nei suoi confronti ad un tasso di interesse più elevato di quello del credito che egli vantava nei confronti della medesima, in quanto i tassi d’interesse chiesti dalla Commissione erano superiori a quelli previsti dalla sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12. La Commissione avrebbe così avuto un interesse economico a prolungare la procedura di recupero.
55 Con tale motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il suo credito nei confronti della Comunità è anteriore al credito della medesima nei suoi confronti e che la compensazione deve avere un effetto retroattivo. A suo avviso, la compensazione ha l’effetto di estinguere i crediti a partire dal momento in cui le condizioni per effettuarla sono state soddisfatte.
56 La Commissione ritiene che i crediti della Comunità nei confronti del ricorrente fossero certi e liquidi prima del credito di quest’ultimo. Gli importi che egli doveva alla Comunità erano conosciuti nel 2000. La Commissione ritiene che i crediti della Comunità nei confronti del ricorrente siano divenuti certi e liquidi a partire dall’agosto 2005 al più tardi, alla scadenza del termine di ricorso contro la decisione di recupero coattivo. Per contro, l’importo dovuto dalla Comunità al ricorrente è stato liquidato solo nel luglio 2007. Il fatto che l’importo accordato al ricorrente contenga interessi a decorrere dal 31 dicembre 1999 sarebbe irrilevante, poiché l’importo totale degli interessi non poteva essere calcolato prima che fosse conosciuto l’importo principale.
57 Occorre ricordare, in primo luogo, che le condizioni per procedere al recupero mediante compensazione di un credito e la procedura ivi afferente sono disciplinate dal regolamento finanziario e dalle modalità di esecuzione soprammenzionate (v. punti 30‑34 supra).
58 Dall’art. 73, n. 1, secondo comma, del regolamento finanziario e dagli artt. 79 e 83 delle modalità di esecuzione emerge che, per poter essere compensati, i crediti reciproci dell’Unione europea e della controparte devono essere, in primo luogo, certi, ovvero non devono essere soggetti a condizione, in secondo luogo, liquidi, ovvero il loro importo deve essere determinato in danaro e con esattezza, e, in terzo luogo, esigibili, ovvero non devono essere assoggettati ad un termine.
59 Occorre dunque determinare il momento in cui tali condizioni sono risultate soddisfatte per ciascuno dei crediti in questione nella fattispecie.
60 Per quanto riguarda il credito della Comunità nei confronti del ricorrente, è pacifico che la Commissione ha inviato una prima nota di addebito, il 24 gennaio 2001, e una seconda nota, il 27 novembre 2003, e che il ricorrente non ha proceduto al pagamento delle somme richieste entro i termini stabiliti in tali note, che scadevano rispettivamente il 31 marzo 2001 e l’11 gennaio 2004. Il credito della Comunità era dunque, in ogni caso, certo, liquido ed esigibile alla scadenza di tali termini.
61 Per quanto riguarda il credito del ricorrente nei confronti della Comunità, occorre osservare, innanzitutto, che tale credito è costituito dal risarcimento che la Commissione è stata condannata a versare al ricorrente mediante la sentenza interlocutoria Eagle, citata nel precedente punto 8, in cui il Tribunale ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per dichiarare la Comunità responsabile nei confronti del ricorrente. Occorre ricordare poi che, al momento della pronuncia di tale sentenza interlocutoria, il Tribunale non era in grado di determinare l’importo del risarcimento dovuto al ricorrente e che è stato necessario proseguire il procedimento al fine di determinarne l’importo esatto. Infine, tale importo è stato conosciuto solo alla data della pronuncia della sentenza Eagle e a./Commissione, citata nel precedente punto 12, il 12 luglio 2007. Ne consegue che il credito del ricorrente nei confronti della Comunità è divenuto liquido solo in tale data.
62 Ciò premesso, sebbene il dispositivo di tale sentenza non fissi l’importo dovuto dalla Comunità in tale data, in quanto esso lascia decorrere gli interessi sino al pagamento effettivo del risarcimento, il credito del ricorrente nei confronti della medesima è divenuto certo, liquido ed esigibile il 12 luglio 2007.
63 Pertanto, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui il suo credito sarebbe anteriore ai crediti che la Comunità vantava nei suoi confronti.
64 In secondo luogo, nonostante l’assenza di una disposizione esplicita in tal senso, occorre considerare che la compensazione prevista dal regolamento finanziario ha un effetto retroattivo, come fa valere il ricorrente, per cui essa estingue i crediti in questione a partire dal momento in cui le condizioni per effettuarla sono soddisfatte.
65 Infatti, secondo il sistema introdotto dall’art. 73 del regolamento finanziario e dall’art. 83 delle modalità di esecuzione, il contabile deve procedere alla compensazione dopo averne informato il debitore, ove quest’ultimo non abbia adempiuto volontariamente.
66 L’effetto retroattivo della compensazione alla data in cui l’obbligo del contabile si concretizza permette così di evitare, conformemente ai sistemi di compensazione riconosciuti dagli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri, che il debitore sopporti le eventuali conseguenze pregiudizievoli, segnatamente per quanto riguarda gli interessi di mora, dovute al trascorrere di un certo tempo tra il momento in cui le condizioni per effettuare la compensazione sono soddisfatte e quello in cui si proceda effettivamente alla medesima.
67 Nella fattispecie, la Commissione non ha effettuato la compensazione con effetto al 12 luglio 2007, data in cui le condizioni poste dall’art. 73 del regolamento finanziario per procedere alla compensazione sono state soddisfatte, ma all’8 novembre 2007, data precedente l’invio della lettera del 9 novembre 2007. Infatti, emerge dall’allegato a quest’ultima lettera che gli importi compensati includevano interessi sorti successivamente al 12 luglio 2007.
68 Di conseguenza, la Commissione ha violato l’art. 73 del regolamento finanziario, come interpretato nei precedenti punti 64-65. Occorre quindi accogliere parzialmente il quarto motivo e, pertanto, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa include negli importi compensati somme corrispondenti a interessi sorti dopo il 12 luglio 2007.
Sulle spese
69 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
70 Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, alla luce delle circostanze della causa, appare equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 16 novembre 2007 è annullata nella parte in cui include interessi sorti dopo il 12 luglio 2007 negli importi presi in considerazione per la compensazione.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2011.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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