Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Travel Service / UAMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings)
(causa T‑72/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo smartWings – Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori EUROWINGS e EuroWings – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009)»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 45)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 53, 62)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 novembre 2007 (procedimento R 1515/2006‑2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Eurowings Luftverkehrs AG e la Travel Service a.s.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Travel Service a.s.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio comunitario figurativo smartWings per prodotti e servizi delle classi 16, 21, 37, 39, 41 e 43 – domanda n. 3 650 595
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Eurowings Luftverkehrs AG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio nazionale e internazionale denominativo EuroWings per prodotti e servizi delle classi 16 e 41, marchio nazionale e internazionale denominativo EUROWINGS per prodotti e servizi delle classi 39 e 42 e marchio nazionale denominativo WINGSGLAS per prodotti e servizi delle classi 16, 39, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Travel Service a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Eurowings Luftverkehrs AG.
Full & Egal Universal Law Academy