Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – Gres La Sagra / UAMI – Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)
(causa T‑130/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo VENATTO MARBLE STONE – Marchi nazionali figurativi anteriori VENETO CERÁMICAS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 17, 51-53)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1609/2006‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ceramicalcora, SA, e la Gres La Sagra, SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Gres La Sagra, SL
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo VENATTO MARBLE STONE per prodotti e servizi delle classi 19, 21, 39 e 40 – domanda di registrazione n. 3109006
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Ceramicalcora, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi spagnoli contenenti il segno VENETO CERÁMICAS nn. 2115543, 2056688, 2056689 e 2056699 per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 27, 19, 21 e 39
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento parziale dell’opposizione, per il fatto che esisterebbe un rischio di confusione nel territorio pertinente per i prodotti e servizi contestati delle classi 19, 21 e 40, ma che detto rischio non sussisterebbe in relazione ai servizi contestati della classe 39
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Gres La Sagra, SL è condannata alle spese.
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