Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 giugno 2009 – ERNI Electronics / UAMI (MaxiBridge)
(causa T‑132/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo MaxiBridge – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo della funzione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 34, 47‑50)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1530/2006‑4), relativa alla registrazione del segno denominativo MaxiBridge come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
ERNI Electronics GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «MaxiBridge», per prodotti e servizi delle classi 9 e 17 – domanda n. 4899647
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ERNI Electronics GmbH è condannata alle spese.
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