SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
18 settembre 2012 ( *1 )
«Ritrovati vegetali — Decisione di adattamento di ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di decadenza della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di annullamento della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di privativa comunitaria concessa alla varietà SUMOST 01 — Convocazione al procedimento orale dinanzi alla sezione di ricorso dell’UCVV — Termine di comparizione minimo di un mese»
Nelle cause riunite T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09,
Ralf Schräder, residente in Lüdinghausen (Germania), rappresentato da T. Leidereiter e W.A.. Schmidt nonché, nelle cause T-133/08 e T-134/08, da T. Henssler, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato inizialmente da B. Kiewiet e M. Ekvad, successivamente da M. Ekvad, in qualità di agenti, assistiti da A. von Mühlendahl, e nella causa T-242/09, da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,
convenuto,
altra parte nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale,
Jørn Hansson, residente in Søndersø (Danimarca), rappresentato da G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati,
avente ad oggetto, nella causa T-133/08, un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 007/2007), avente ad oggetto una contestazione della decisione di adattamento d’ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali; nella causa T-134/08, un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 006/2007), avente ad oggetto una domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY; nella causa T-177/08, un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 005/2007), avente ad oggetto una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 01, e, nella causa T-242/09, un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), avente ad oggetto una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
composto da N. J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,
cancelliere: C. Heeren, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»):
«1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.
2. Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
—
definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
—
distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche
e
—
considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato».
2
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. I criteri di distinzione dell’omogeneità e della stabilità sono correntemente espressi con la sigla inglese DUS (distinctiveness, uniformity, stability).
3
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51».
4
I criteri di omogeneità, di stabilità e di novità sono definiti rispettivamente negli articoli 8, 9 e 10 del regolamento.
Fatti
Procedimenti amministrativi dinanzi all’UCVV
5
Il 5 settembre 1996, l’interveniente, il sig. Jørn Hansson, ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), ai sensi del regolamento. Tale domanda è stata registrata col numero 1996/0984. Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa è la varietà LEMON SYMPHONY, appartenente alla specie Osteospermum ecklonis.
6
Tale varietà era già stata l’oggetto di una domanda di un titolo di privativa in Giappone, nel 1994, dal suo costitutore, sig. Masayuki Sekiguchi. Nella «lista dei caratteri della varietà», datata 18 aprile 1994, redatta in tale occasione, la rubrica «Forma della pianta nel suo insieme» era stata all’epoca completata dalla nota 5, corrispondente a «medio».
7
L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale delle varietà vegetali, Germania) di procedere all’esame tecnico di LEMON SYMPHONY conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento.
8
Con lettera del 6 novembre 1996, il Bundessortenamt ha chiesto all’UCVV di fornirgli materiale vegetale di LEMON SYMPHONY al fine di procedere all’esame tecnico. La suddetta lettera specificava che doveva trattarsi di «20 giovani vegetali di qualità commerciale, non tagliati né trattati con regolatori di crescita».
9
L’interveniente ha inviato il materiale vegetale richiesto al Bundessortenamt il 10 gennaio 1997.
10
Con lettera del 13 gennaio 1997, firmata dalla sig.ra Menne, agente del Bundessortenamt, incaricata dell’esame tecnico di LEMON SYMPHONY, il Bundessortenamt ha fatto presente all’UCVV quanto segue:
«Conformemente al punto II, secondo comma, del protocollo tecnico dell’UCVV relativo all’esame dei caratteri distintivi, dell’omogeneità e della stabilità, vi informiamo che il materiale di moltiplicazione della varietà menzionata in oggetto che ci è stato inviato consiste in vegetali destinati alla vendita, in gemme trattate con regolatori di crescita e tagliate. Pertanto, il buon svolgimento dell’esame tecnico appare compromesso».
11
L’esame tecnico è stato cionondimeno realizzato più tardi nel corso del 1997, senza che il Bundessortenamt sia, ancora oggi, in grado di confermare se esso abbia avuto ad oggetto direttamente il materiale vegetale inviato dall’interveniente o talee ottenute da tale materiale, come sembra attestare una nota manoscritta datata 30 gennaio 1997 figurante agli atti, così formulata: «Il Bundessortenamt ha fatto talee, attendere, TK 30/01/97». Nel corso di tale esame tecnico, che è stato effettuato sulla base della «tabella dei caratteri VI» del Bundessortenamt dell’8 agosto 1997, all’epoca in vigore, quale linea guida dell’esame, LEMON SYMPHONY è stato comparato con talune altre varietà di Osteospermum. Al termine di tale esame tecnico, il Bundessortenamt ha concluso che LEMON SYMPHONY soddisfaceva i criteri di DUS per fruire della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
12
Il 16 ottobre 1997, il Bundessortenamt ha redatto, sulla base della medesima «tabella dei caratteri VI», una relazione di esame alla quale era allegata la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY. Da tale descrizione risulta che il carattere «Portamento del fusto» era indicato come «eretto» (nota 1).
13
Con decisione dell’UCVV del 6 aprile 1999, veniva concessa al LEMON SYMPHONY la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la descrizione ufficiale di tale varietà redatta dal Bundessortenamt nel 1997 veniva ripresa nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
14
Il 26 novembre 2001, il ricorrente, il sig. Ralf Schräder, ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali all’UCVV, a norma del regolamento. Tale domanda è stata registrata con il numero 2001/1758. Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa è la varietà SUMOST 01, appartenente alla specie Osteospermum ecklonis. Tale varietà è prodotta e commercializzata dallo Jungpflanzen Grünewald GmbH (in prosieguo: «Grünewald»), una società della quale il ricorrente detiene il 5% delle quote in quanto socio.
15
Ritenendo che la produzione e la vendita di SUMOST 01 violassero i diritti che egli deteneva su LEMON SYMPHONY, l’interveniente agiva per contraffazione, nei confronti della Grünewald, dinanzi ai giudici civili tedeschi al fine di ottenere la cessazione della commercializzazione da parte di quest’ultima di SUMOST 01, nonché il risarcimento dei danni. Dopo aver ordinato una perizia giudiziaria affidata al Bundessortenamt, il quale concludeva, dopo una «prova comparativa in campo», che SUMOST 01 non si distingueva nettamente da LEMON SYMPHONY, il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) accoglieva tale domanda con sentenza del 12 luglio 2005, confermata in appello con sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) del 21 dicembre 2006. Nell’ambito della suddetta perizia giudiziaria, la Grünewald ha sostenuto che il materiale vegetale di LEMON SYMPHONY utilizzato per la prova comparativa non corrispondeva al materiale vegetale esaminato nel 1997, per la concessione a tale varietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Il ricorso per incompetenza e per «Revision» proposto dalla Grünewald dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) veniva respinto con sentenza di quest’ultimo giudice del 23 aprile 2009. Tale sentenza potrebbe tuttavia essere assoggettata a revisione se la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali di LEMON SYMPHONY dovesse essere annullata.
16
Nel corso del procedimento per contraffazione dinanzi ai giudici civili tedeschi, l’interveniente ha difeso il punto di vista secondo il quale LEMON SYMPHONY non era mai stato una varietà eretta. Ha prodotto, a questo proposito, una perizia del 21 novembre 2003, redatta dal dott. Ludolph, del Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (istituto di insegnamento e di sperimentazione per l’orticoltura) di Hannover (Germania). In tale perizia, l’esperto ha affermato:
«L’esame del Bundessortenamt del 1997 definisce LEMON SYMPHONY come una varietà eretta. Secondo gli esperimenti e le osservazioni raccolte nell’ambito di esami, di valutazioni e di prove in campo realizzate nel corso di questi ultimi anni, LEMON SYMPHONY non è una varietà che cresce in modo completamente eretto. Anche se, all’inizio della coltura, e fino a due mesi circa dopo la collocazione del vaso, cresce in modo relativamente eretto e, successivamente, nel corso del periodo di vegetazione all’aperto (giugno o luglio, secondo l’inizio della messa in coltura), i numerosi fusti, che sono relativamente flessibili, tendono a piegarsi verso un lato e possono essere descritti soltanto come semi-eretti. LEMON SYMPHONY è caratterizzato da tale portamento sin dalla sua introduzione. La foto allegata (…), che è stata estratta da una rivista specializzata che reca la data dell’anno di introduzione di tale varietà sul mercato, rileva un habitus semi-eretto. La varietà NAIROBI, presa a titolo comparativo per la crescita eretta nella tabella dei caratteri della linea guida di esame TG/176/3, cresce in modo eretto durante tutto il periodo di vegetazione. Il portamento della NAIROBI si differenzia nettamente da LEMON SYMPHONY. In generale, talune ulteriori descrizioni di varietà redatte dal Bundessortenamt, per esempio la varietà SEIMORA, qualificano come semi-erette altre varietà di SYMPHONY, che possiedono le stesse caratteristiche di crescita di LEMON SYMPHONY».
17
Parallelamente al procedimento per contraffazione dinanzi ai giudici civili tedeschi, l’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt di procedere all’esame tecnico di SUMOST 01, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento. Nell’ambito di tale esame tecnico, realizzato a partire dal 2001, LEMON SYMPHONY è, tra l’altro, servito come varietà di comparazione. Tale esame tecnico è stato realizzato secondo la nuova linea guida per l’espletamento dell’esame del carattere distinto dell’omogeneirtà e stabilità TG/176/3, eseguito il 5 aprile 2000 dall’Unione internazionale per la privativa per ritrovati vegetali (UPOV).
18
In una prima relazione d’esame relativa a SUMOST 01, comunicata al ricorrente il 1o agosto 2003, il Bundessortenamt ha fatto presente che sarebbe stato necessario un secondo anno di esame, in quanto la suddetta varietà era stata giudicata non distinta dalla varietà di comparazione LEMON SYMPHONY.
19
Il 27 ottobre 2003, l’interveniente indirizzava all’UCVV un’opposizione scritta avverso la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a SUMOST 01, conformemente all’articolo 59 del regolamento.
20
Il 7 ottobre 2004, il Bundessortenamt redigeva una seconda relazione di esame relativa a SUMOST 01, dove concludeva che la suddetta varietà non si distingueva nettamente dalle altre varietà generalmente conosciute, in particolare da LEMON SYMPHONY.
21
Il 26 ottobre 2004, il ricorrente presentava una domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a LEMON SYMPHONY, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento, in combinato disposto con l’articolo 9 intitolato «Stabilità», per il motivo che, almeno dal 2002, tale varietà non corrispondeva più alla sua descrizione ufficiale figurante nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali del 1997. A sostegno della sua domanda, faceva in sostanza valere che nel corso dell’esame di LEMON SYMPHONY realizzato nel 2001, sulla base della linea guida dell’esame TG/176/3, in vigore a partire dal 2001, vari caratteri di tale varietà avevano ottenuto note differenti rispetto alla descrizione ufficiale di questa stessa varietà del 1997. Ciò, a suo avviso, rivelava mancanza di stabilità della varietà di cui trattasi.
22
Il 7 dicembre 2004, l’UCVV decideva di procedere ad una verifica tecnica, conformemente all’articolo 64 del regolamento, per verificare se LEMON SYMPHONY continuasse ad esistere di per sè. Tale decisione veniva comunicata al ricorrente e all’interveniente il 15 dicembre 2004. Le linee guida applicate ai fini dell’esame tecnico sono state quelle del protocollo per l’esame del carattere distintivo, dell’ omogeneità e della stabilità CPVO-TP/176/1, redatto il 31 ottobre 2002 dall’UCVV, che era a sua volta basato sulle linee guida di esame TG/176/3.
23
Da una lettera del Bundessortenamt indirizzata all’UCVV del 5 gennaio 2005 risulta che, in generale, differenti fattori potevano essere all’origine delle fluttuazioni constatate nella descrizione delle espressioni dei caratteri come fluttuazioni legate a fattori ambientali, modifica della scala della note in caso di rilevante modifica del numero di varietà di comparazione da prendere in considerazione, nonché dei cambiamenti delle note dovuti all’applicazione di nuove linee guida di esame. Tali spiegazioni corrispondono a quelle fornite dalla sig.ra Menne, esaminatrice del Bundessortenamt designata in qualità di esperto giudiziario dal Landgericht Düsseldorf, il 17 novembre 2004.
24
Il 23 febbraio 2005, l’interveniente presentava opposizione alla radiazione della sua varietà LEMON SYMPHONY.
25
Il 14 settembre 2005, il Bundessortenamt redigeva una relazione di esame nella quale concludeva per il mantenimento di LEMON SYMPHONY. A tale relazione era allegata una nuova descrizione della varietà, datata lo stesso giorno, dalla quale risulta in particolare che il carattere «Portamento del fusto» era espressa come «semi-eretta a orizzontale» (nota 4).
26
Il 26 settembre 2005, il Bundessortenamt redigeva una terza relazione di esame relativa a SUMOST 01, dalla quale risultava in particolare che la suddetta varietà non era nettamente distinta da LEMON SYMPHONY.
27
Il 22 marzo 2006, l’UCVV chiedeva al Bundessortenamt se, tenuto conto delle modifiche delle linee guida di esame applicabili allo Osteospermum intervenute tra il 1997 e il 2005, fosse possibile stabilire, per la varietà LEMON SYMPHONY che era stata esaminata nel 2005, una descrizione tecnica che descrivesse le espressioni dei caratteri secondo le linee guida in vigore nel 1997. Con lettera del 12 aprile 2006, il Bundessortenamt informava l’UCVV dell’impossibilità di fornire una descrizione sulla base della «tabella dei caratteri VI» che utilizzava nel 1997 e ha fatto riferimento ad un documento intitolato «Commento sulla domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà LEMON SYMPHONY, EU1996/0984», allegato alla lettera del 5 gennaio 2005, citata supra al punto 23.
28
Con posta elettronica del 18 maggio 2006, il Bundessortenamt comunicava all’UCVV quanto segue:
«Le alleghiamo le fotografie di LEMON SYMPHONY scattate nel 1997, nel 2003 e nel 2004. Da esse risulta che il portamento del fusto non è mutato.
La foto del 1997 è stata passata allo scanner a partire da una diapositiva, ragione per la quale i suoi colori e la sua qualità sono leggermente diversi da quelli delle foto digitali del 2003 e del 2004. Il sig. Leidereiter conosceva tale foto, poiché me ne sono avvalso nel procedimento giudiziario contro SUMOST 01 (2001/1758).
Non è la varietà che è cambiata, ma la nostra scala di misura del portamento del fusto. Ciò è spiegato nel documento Haltung_Triebe. Nel 1997, conoscevamo soltanto 40 varietà di Osteospermum e valutavamo il portamento del fusto sulla base di tali varietà. Successivamente, il numero delle varietà è considerevolmente cresciuto e abbiamo dovuto fare ricorso ad un’altra scala per tale carattere (è quanto si deve intendere per “Jahr 2”)».
29
Con lettera del 12 giugno 2006, l’UCVV si rivolgeva di nuovo al Bundessortenamt in tali termini: «Al fine di consentire all’[UCVV] di istituire tale legame, vi saremmo grati se poteste indicare, per ciascun carattere [menzionato nel] protocollo relativo allo Osteospermum in vigore nel 1997, quale sarebbe il livello di espressione della varietà LEMON SYMPHONY nella prova del 2005 o qual’è il rapporto con le osservazioni effettuate conformemente al protocollo adottato nel 2001».
30
Il 2 agosto 2006 il Bundessortenamt rispondeva alla domanda dell’UCVV del 12 giugno 2006 come segue:
«Dall’esame tecnico del 2005 risulta che la varietà è stabile. Ciò vuol dire che, tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali, delle linee guida modificate e del modificato assortimento, il materiale vegetale prodotto è conforme alla descrizione della varietà del 1997.
La decisione relativa alla stabilità dell’espressione dei caratteri rientra nella competenza dell’esperto. Una spiegazione circa le differenze apparenti tra le descrizioni delle varietà del 1997 e del 2005 figura in allegato».
31
Dalla risposta del Bundessortenamt del 2 agosto 2006 e dal confronto dei risultati degli esami tecnici di LEMON SYMPHONY effettuati, rispettivamente, nel 1997 e nel 2005, realizzato dal suddetto ufficio e comunicato al ricorrente il 25 agosto 2006, risulta che, secondo tale ufficio, la differenza di note circa il carattere «Portamento del fusto» poteva spiegarsi con la circostanza che nessuna varietà di comparazione figurava nella «tabella dei caratteri VI» che il suddetto ufficio utilizzava nel 1997 e che LEMON SYMPHONY era la varietà più eretta nel corso di tale anno. Inoltre, le varietà della specie Osteospermum ecklonis a partire dal 1997 si erano nettamente moltiplicate e le linee guida dell’esame erano state parzialmente modificate, il che avrebbe reso necessario adattare i livelli di espressione.
32
Con lettera del 25 agosto 2006, l’UCVV proponeva all’interveniente di adattare la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY relativa alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel 1997, con la nuova descrizione di varietà del 14 settembre 2005. L’UCVV riteneva tale adattamento necessario, in ragione, da un lato, dei progressi realizzati in materia di selezione dopo l’esame della suddetta varietà del 1997 e, d’altro lato, delle modifiche delle linee guida di esame, nel 2001.
33
Con lettera del 22 settembre 2006, l’interveniente ha accettato tale proposta.
34
Con decisione del 19 febbraio 2007 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), l’UCVV accoglieva le obiezioni sollevate dall’interveniente avverso la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a SUMOST 01 e respingeva la domanda di concessione della privativa per ritrovati vegetali per tale varietà, essenzialmente per il fatto che essa non si distingueva nettamente da LEMON SYMPHONY e le condizioni enunciate nell’articolo 7 del regolamento non erano pertanto soddisfatte. L’UCVV ha tra l’altro rilevato che dall’esame tecnico risultava che SUMOST 01 differiva da LEMON SYMPHONY solo per un carattere, e cioè l’epoca di inizio della fioritura, e questo unicamente per una nota, e che tale differenza era troppo leggera, per le varietà della specie Osteospermum, per renderla nettamente distinta. Peraltro, l’UCVV ha ritenuto che LEMON SYMPHONY fosse stabile.
35
L’11 aprile 2007, il ricorrente presentava una domanda di annullamento della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla LEMON SYMPHONY, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, essenzialmente per il motivo che tale varietà non sarebbe mai esistita nella forma formulata nella sua descrizione ufficiale effettuata nel registro della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali nel 1997.
36
Con lettera del 18 aprile 2007, l’UCVV informava l’interveniente della sua decisione di adattare d’ufficio la descrizione ufficiale della LEMON SYMPHONY, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (in prosieguo: la «decisione sull’adattamento della descrizione»). A questa lettera era unita la descrizione adattata quale risultava dall’esame tecnico del 2005.
37
Con lettera del 10 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di decadenza»), l’UCVV informava il ricorrente che il comitato competente aveva verificato se le condizioni di applicazione dell’articolo 21 del regolamento fossero soddisfatte ed era giunto alla conclusione che ciò non si era verificato, dimodoché, a suo parere, non era stata adottata nessuna decisione sulla decadenza ai sensi del suddetto articolo 21. Secondo tale comitato, infatti, le pertinenti disposizioni del regolamento non forniscono base legale per l’adozione di una decisione esplicita, su domanda o d’ufficio, di non pronunciare la decadenza della privativa comunitaria.
38
Con lettera del 10 maggio 2007, l’UCVV ha altresì invitato l’interveniente a presentare le sue osservazioni sulla domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a LEMON SYMPHONY, presentata dal ricorrente. L’interveniente ha contestato tale richiesta con lettera del 1o giugno 2007.
39
Il 21 maggio 2007, l’UCVV informava il ricorrente della decisione sull’adattamento della descrizione e della sostituzione della descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY effettuata nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel 1997 con quella del 2005.
40
Con lettera del 26 settembre 2007, l’UCVV respingeva la domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a LEMON SYMPHONY proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di annullamento»). Secondo l’UCVV, un trattamento con regolatori di crescita non si ripercuoteva necessariamente sui risultati dell’esame tecnico, dato che il materiale vegetale era stata coltivato per un periodo che consente la scomparsa dell’effetto del trattamento. Inoltre, secondo l’UCVV, il Bundessortenamt aveva confermato che l’esame si era svolto correttamente.
Procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007
41
Il 10 maggio 2007, il ricorrente ha proposto avverso la decisione di rigetto un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, registrato col numero A 005/2007.
42
A sostegno di tale ricorso, egli affermava, in sostanza, che, dato il grande numero di differenze tra la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY del 1997, da un lato, e i risultati delle prove comparative all’aperto effettuate per la varietà candidata SUMOST 01 nel 2001 e nel 2002, dall’altro, a questa dovrebbe essere accordata la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Inoltre, il ricorrente chiedeva che fosse constatato che LEMON SYMPHONY non era più valido. Affermava che il materiale vegetale di tale varietà utilizzata per l’esame era stato trattato con un regolatore di crescita, contrariamente alle disposizioni delle linee guida di esame. A suo avviso, una descrizione di una varietà può per di più essere adattata solo in relazione a caratteri «relativi» e non in relazione a caratteri «assoluti», quale il portamento della pianta. A suo avviso, infine, il fatto che la varietà candidata sia stata giudicata non distinta era dovuto al fatto che il materiale vegetale di tale varietà presentato ai fini della prova comparativa era, in realtà, materiale della sua varietà candidata SUMOST 01.
43
L’11 giugno 2007, il ricorrente ha proposto avverso la decisione sulla domanda di decadenza un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, registrato col numero A 006/2007.
44
A sostegno di tale ricorso, affermava, in sostanza, che aveva diritto di proporre un ricorso a norma del combinato disposto di cui agli articoli 68 e 67 del regolamento, che fanno riferimento esplicitamente alle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 21 del suddetto regolamento, che la lettera dell’UCVV del 10 maggio 2007, citata supra al punto 37, costituiva una decisione con la quale gli veniva negata l’adozione di una decisione impugnabile e che nella sua qualità di parte nel procedimento aveva diritto ad una decisione dell’UCVV, anche qualora questi giudicasse inappropriata una decadenza della privativa.
45
Il 12 luglio 2007, il ricorrente proponeva avverso la decisione sull’adattamento della descrizione un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, registrato col numero A 007/2007.
46
A sostegno di tale ricorso affermava, in sostanza, che aveva diritto di proporre un ricorso in forza del combinato disposto di cui agli articoli 68 e 67 del regolamento, che la decisione di adattamento di ufficio della decisione ufficiale di LEMON SYMPHONY lo riguardava direttamente ed individualmente, che LEMON SYMPHONY era la varietà che era stata confrontata con la sua varietà SUMOST 01 per la quale era stata richiesta una privativa, che dall’esame tecnico risultava che la varietà candidata non era nettamente distinta dalla varietà di comparazione, che l’UCVV aveva basato la sua valutazione sulla descrizione adattata, che differiva dalla decisione del 1997 sotto aspetti essenziali, e che, se la valutazione fosse stata fondata sulla descrizione del 1997, le varietà sarebbero state giudicate chiaramente distinte.
47
Secondo un messaggio di posta elettronica indirizzato dalla segreteria della commissione di ricorso alla sua presidente il 20 settembre 2007, è risultato, a seguito di contatti con gli interessati, che una data di udienza che potesse risultare conveniente a tutti gli interessati nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007 era possibile solo nel corso della prima settimana del dicembre 2007.
48
Con lettera del 20 settembre 2007 indirizzata alla commissione di ricorso, in risposta ad una comunicazione telefonica nel corso della quale la segreteria della commissione di ricorso lo aveva reso partecipe dell’intenzione di quest’ultima di organizzare un procedimento orale comune, o comunque durante lo stesso giorno, nei casi A 005/2007 e A 006/2007, l’avvocato del ricorrente ha fatto presente che aveva poco senso adottare in tale epoca una decisione comune nei suddetti casi A 005/2007 e A 006/2007, perché era sempre pendente dinanzi all’UCVV il procedimento di annullamento nel caso A 010/2007. A suo avviso, questi tre casi dovrebbero essere successivamente riuniti e nei casi A 005/2007 e A 006/2007 non poteva essere adottata alcuna decisione prima che fosse stato statuito nella causa A 010/2007. Faceva altresì presente che il ricorrente era ben consapevole del fatto che il rinvio di tali due casi avrebbe comportato inevitabilmente un considerevole ritardo, tenuto conto della prossima modifica della composizione della commissione di ricorso, ma che era ciononostante disposto ad accettare tale ritardo.
49
Il 9 ottobre 2007, la commissione di ricorso ha indirizzato alle parti una telecopia intitolata «Preparazione del procedimento orale in merito al ricorso SUMOST 01 e ai ricorsi LEMON SYMPHONY», nel quale faceva riferimento ai casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007 e faceva allusione al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94 riguardo al procedimento dinanzi l’UCVV (GU L 121, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Tale telecopia era formulata nei seguenti termini:
«Conformemente all’articolo 50 del regolamento [di esecuzione], la presidente della commissione di ricorso dell’UCVV prevede di convocare le parti perché assistano al procedimento orale martedì 4 dicembre 2007 (…) Fatto salvo il caso in cui la segreteria della commissione di ricorso dell’UCVV non riceva da parte vostra, entro dieci giorni a partire dalla data della presente telecopia, obiezioni motivate, è dato di presumere che la data proposta è accettabile e saranno di conseguenza inviate le convocazioni.
Viene altresì sottoposto alla vostra attenzione l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento [di esecuzione], a tenore del quale “in caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata dinanzi all’[UCVV] il procedimento può continuare in sua assenza”.
Si prega di rispondere per telecopia alla segreteria della commissione di ricorso entro dieci giorni (…)».
50
Nel lato inferiore destro della suddetta telecopia vi era un riquadro recante il seguente testo: «Si prega di datare, firmare e rinviare immediatamente via fax alla segreteria della commissione di ricorso il presente avviso di ricevimento».
51
L’avvocato del ricorrente firmava e datava l’avviso di ricevimento di cui trattasi e lo rispediva alla segreteria della commissione di ricorso il 9 ottobre 2007.
52
Con lettera del 17 ottobre 2007, la presidente della commissione di ricorso comunicava alle parti quanto segue:
«La domanda del ricorrente del 20 settembre 2007 intesa ad ottenere un rinvio della data dell’udienza per i tre procedimenti non è stata accolta dalla sezione.
La sezione ritiene che, nel caso A 006 (nullità), la questione se il ricorrente possa chiedere una decisione dell’[UCVV] impugnabile e il cui contenuto sia (in sostanza) “LEMON SYMPHONY non è nulla” necessita di un’ intensa discussione orale nell’ambito di un procedimento orale. Si tratta di una questione relativa alla fondatezza del ricorso. Al momento, la commissione considera che la lettera dell’[UCVV] del 10 maggio 2007, nella misura in cui risponde alla domanda di annullamento del ricorrente, costituisce – conformemente alla prassi tedesca – una decisione in senso giuridico. Un rigetto del ricorso, cioè non può essere pretesa una decisione negativa, ha posto termine al procedimento. Nel caso in cui dovessero risultare fondate le ragioni del ricorrente, la risposta del 10 maggio 2007 sarebbe senza alcun dubbio interpretata come una decisione negativa (ingiungere all’[UCVV] di redigere successivamente una siffatta decisione sarebbe certamente troppo formalistico). Successivamente, la commissione passerà all’esame della questione della nullità. Questo procedimento è maturo per essere giudicato, a prescindere dall’esito del procedimento A 007 (descrizione della varietà).
Si dovrà successivamente trattare il procedimento A 005 (procedimento di opposizione avverso la domanda di privativa), tenuto conto della nullità di LEMON SYMPHONY o della sua validità. Tale procedimento dovrebbe egualmente essere maturo per essere giudicato.
Una convocazione per il caso A 007 (descrizione della varietà) non può essere ancora fissata, poiché la tassa di ricorso non è stata ancora interamente pagata. Tuttavia, sarebbe utile trattarla contemporaneamente, vista la connessione dei fatti. Ci permettiamo di segnalare che la commissione dovrà dapprima esaminare la questione della ricevibilità del ricorso. Tale ricorso è diretto avverso una lettera indirizzata al titolare della privativa comunitaria per LEMON SYMPHONY, che il ricorrente ha verosimilmente ricevuto dall’[UCVV] allegata in copia per informazione. Si può dubitare a tal proposito che si tratti di una decisione. Anche in questo caso, come nel caso A 006, occorre chiedersi se il ricorrente possa influire sulla decisione dell’[UCVV] tramite un ricorso.
Di conseguenza, il ricorrente è pregato di comunicare il più presto possibile, per una buona preparazione dei procedimenti da parte della commissione e della controparte, se il 4 dicembre 2007 si deve trattare anche il caso [A 007/2007], nella quale ipotesi le tasse dovrebbero essere ancora pagate entro il termine prescritto».
53
Con lettera del 19 ottobre 2007, indirizzata alla presidente della commissione di ricorso, l’avvocato del ricorrente comunicava le sue obiezioni sullo svolgimento del procedimento orale il 4 dicembre 2007. Sosteneva in particolare che le indicazioni contenute nella lettera del presidente della sezione di ricorso del 17 ottobre 2007 lasciavano intendere che questa non aveva ancora compreso l’oggetto del procedimento e che credeva si trattasse di un procedimento di annullamento e non di un procedimento di decadenza. Reiterava peraltro il suo punto di vista secondo cui i casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007 non erano maturi per essere giudicati, dimodoché non gli sembrava che la fissazione ancora entro tale anno di un procedimento orale fosse richiesta e che il procedimento di annullamento (caso A 010/2007) fosse prioritario. Infine, invocando l’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, si opponeva, in ragione di un sospetto di parzialità, a che le indicazioni fornite dagli agenti del Bundessortenamt fossero prese in considerazione.
54
Con lettera raccomandata datata 29 ottobre 2007, di cui l’avvocato del ricorrente ha accusato ricezione il 6 novembre 2007, le parti sono state convocate ufficialmente al procedimento orale del 4 dicembre 2007 nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007.
55
Il 30 ottobre 2007, l’avvocato del ricorrente riceveva una convocazione a comparire dinanzi al Landgericht Hamburg (tribunale regionale di Amburgo, Germania) il 5 dicembre 2007 alle ore 12.00. Egli ha prontamente trasmesso alla presidente della commissione di ricorso la suddetta convocazione dichiarando che, in quanto responsabile di tale causa, dovesse essere presente di persona per la suddetta udienza.
56
Con messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2007 indirizzato all’avvocato del ricorrente, la presidente della commissione di ricorso ha reagito alle obiezioni da questi formulate. Facendo espressamente riferimento alla sua lettera del 17 ottobre 2007, la presidente della commissione di ricorso ha fatto presente che non vedeva «alcun motivo per rinviare il procedimento orale», e precisava che era «incontestato» che fosse in discussione l’articolo 21 del regolamento, e non l’articolo 20. Ha chiesto ancora se occorreva trattare anche il caso A 007/2007 il 4 dicembre 2007. In tale eventualità, la presidente della commissione di ricorso ha chiesto il pagamento rapido delle tasse non ancora pagate.
57
Con messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2007 indirizzato all’avvocato del ricorrente, la presidente della commissione di ricorso gli ha fatto presente che il procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso aveva «priorità» sull’udienza dinanzi al Landgericht Hamburg perché la corrispondente convocazione datava 29 ottobre 2007.
58
Con lettera e con telecopia del 14 novembre 2007 indirizzate alla commissione di ricorso, il ricorrente ha fatto presente che presumeva che la convocazione non si riferisse al procedimento di cui al caso A 007/2007, poiché la suddetta commissione di ricorso gli aveva chiesto il suo accordo per un procedimento orale in tale caso ed egli non aveva dato il suo consenso. Ha ripetuto che si opponeva ad un eventuale utilizzo delle indicazioni degli agenti del Bundessortenamt.
59
Con lettera e con telecopia del 14 novembre 2007 indirizzate alla commissione di ricorso, l’avvocato del ricorrente ha peraltro rilevato che, poiché non era stato rispettato il termine di convocazione, la commissione di ricorso non poteva tenere il procedimento orale il 4 dicembre 2007. Ha altresì attirato l’attenzione sulle conseguenze di una violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.
60
Con messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2007, la presidente della commissione di ricorso ha risposto all’avvocato del ricorrente che la convocazione aveva senz’altro ad oggetto anche il procedimento nel caso A 007/2007.
61
Con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2007, la presidente della commissione di ricorso ha in particolare fatto presente all’avvocato del ricorrente che la convocazione ufficiale era solo una «conferma di data» e ha qualificato «non pertinente» il fatto che questa sia stata notificata il 6 novembre 2007. Gli ha altresì rivolto una domanda in tali termini: «È possibile che vi sia sfuggito che avevate già dato il vostro accordo per tale data il 9 ottobre 2007?».
62
Con messaggio di posta elettronica del 29 novembre 2007, l’avvocato del ricorrente ha fatto presente alla segreteria della commissione di ricorso che né lui né il suo cliente sarebbero comparsi nel procedimento orale.
63
Malgrado le obiezioni del ricorrente, la commissione di ricorso ha tenuto il procedimento orale, in ciascuno dei tre casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007, il 4 dicembre 2007, in sua assenza, come risulta dai verbali dell’udienza. Il caso A 006/2007è stato discusso prima del caso A 005/2007.
64
Nell’ambito di tali procedimenti, la sig.ra Menne è comparsa quale esperta del Bundessortenamt, agente dell’UCVV. Ha in particolare fatto presente che il materiale vegetale presentato per l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY nel 1997 era indubbiamente trattato con regolatori di crescita, ma che non si era cionondimeno posto alcun problema nel corso di tale esame, «poiché le piante erano cresciute in modo del tutto normale». Ha altresì fatto presente che, al momento di tale esame tecnico, «l’effetto dei regolatori di crescita era scomparso» e ha affermato che, «per il caso di LEMON SYMPHONY, non si [erano] avuti dubbi circa la qualità delle prove effettuate nel luglio/agosto 1997». L’interveniente ha da parte sua affermato che «i regolatori di crescita agiscono in genere solo per 4-6 settimane», in particolare nel caso dell’Osteospermum.
65
Con decisione del 4 dicembre 2007 (caso A 006/2007), la commissione di ricorso ha respinto, in quanto ricevibile, ma infondato, il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione sulla domanda di decadenza.
66
Con decisione del 4 dicembre 2007 (caso A 005/2007), la commissione di ricorso ha respinto in quanto ricevibile, ma infondato il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione di rigetto.
67
Con decisione del 4 dicembre 2007 (caso A 007/2007), la commissione di ricorso ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione sull’adattamento della descrizione.
68
In ciascuno di questi tre casi, la commissione di ricorso ha previamente constatato che la convocazione al procedimento orale era stata inviata nella buona e debita forma. Ha, a tal proposito, rilevato che la circostanza che il termine di un mese fissato dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione non era stato rispettato, in quanto la convocazione era stata notificata al ricorrente solo il 6 novembre 2007, era priva di conseguenze, poiché la data del 4 dicembre 2007 era stata convenuta con lo stesso conformemente alla suddetta disposizione. Secondo la commissione di ricorso, infatti, il ricorrente aveva già accettato per iscritto, il 9 ottobre 2007, la data da lei proposta. Peraltro, il ricorrente non si sarebbe avvalso della possibilità che gli era stata riservata di far valere per iscritto un impedimento ad assistere a tale udienza fondato su obiezioni motivate entro un termine di dieci giorni, ovvero, al più tardi, il 19 ottobre 2007. Il ricorrente sarebbe stato così consapevole dopo quest’ultima data che la convocazione avrebbe fatto seguito all’accordo sulla data. La ricevuta di ritorno della convocazione del 29 ottobre 2007, firmata dal ricorrente il 6 novembre 2007, recherebbe peraltro la menzione manoscritta «bereits not[iert]» (già annotato). La ragion d’essere della fissazione di un termine di convocazione, cioè di garantire alla parte convocata un tempo di preparazione di almeno un mese, o un tempo più breve se essa lo consente, sarebbe stato rispettato.
69
La commissione di ricorso ha peraltro respinto le domande del ricorrente intese ad ottenere un rinvio della data dell’udienza in ragione della comparizione del suo avvocato dinanzi ad un altro giudice e la sospensione del procedimento fino all’adozione della decisione che pone termine all’istanza nel procedimento di annullamento (caso A 010/2007), o per il motivo che le cause non sarebbero state in grado di essere giudicate, o in ragione del procedimento per contraffazione pendente dinanzi ai giudici civili tedeschi.
70
Il mandato della presidente della commissione di ricorso è scaduto il 16 dicembre 2007.
Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nel caso A 010/2007
71
Il 19 ottobre 2007, il ricorrente proponeva avverso la decisione sulla domanda di annullamento un ricorso presso la commissione di ricorso, registrato col numero A 010/2007.
72
A sostegno di tale ricorso, il ricorrente afferma, in sostanza, che il materiale vegetale sul quale era stato svolto l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY nel 1997 era difettoso. Ha altresì messo in rilievo la possibilità che le piante inviate erano state tagliate e che tali talee erano state utilizzate nel corso del suddetto esame tecnico. Ha peraltro messo in rilievo le differenze rispetto alla descrizione di LEMON SYMPHONY che era stata fatta in Giappone (v. supra punto 6). Ha comunicato la relazione peritale del dott. Ludolph citata supra al punto 16. Ha altresì osservato che le varietà citate a titolo di esempio dalle linee guida dell’esame applicate a partire dal 2001 erano, ad eccezione della varietà NAIROBI, tutte confrontate con LEMON SYMPHONY nel 1997. Con riferimento alle osservazioni operate dalla sig.ra Menne e dall’interveniente nel corso dell’udienza del 4 dicembre 2007 nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007, il ricorrente ha proposto di provare, mediante una perizia, la sua affermazione secondo la quale le ripercussioni sull’esame di un trattamento con regolatore di crescita non erano limitate ad una durata da quattro a sei settimane. Infine, il ricorrente ha spiegato che la sua domanda di annullamento era fondata sul combinato disposto di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 del regolamento. A suo avviso, dato che una varietà può essere qualificata distinta solo se si distingue, con riferimento all’espressione dei caratteri che risultano da un genotipo o da una combinazione di genotipi, non può esservi distinzione quando l’espressione dei caratteri constatata è frutto di un trattamento meccanico e con regolatori di crescita.
73
Dopo essere stato convocato all’udienza, il ricorrente si è opposto, in una memoria complementare del 12 gennaio 2009, a che la sig.ra Menne vi prenda parte e a che le sue dichiarazioni vengano prese in considerazione.
74
Il ricorrente ha ivi peraltro reiterato la sua offerta di dimostrare, mediante perizia, che i risultati dell’esame DUS di LEMON SYMPHONY realizzato nel 1997 non si spiegavano con il genotipo, ma con il trattamento chimico e meccanico o con la circostanza che erano state utilizzate talee di piante. Inoltre, il ricorrente ha espressamente domandato di poter presentare le prove proposte.
75
Il procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso nella causa A 010/2007 si è svolto il 23 gennaio 2009.
76
Con decisione del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), notificata al ricorrente il 15 aprile 2009, la commissione di ricorso ha respinto in quanto ricevibile ma infondato il ricorso da questi proposto avverso la decisione sulla domanda di annullamento in base ad una motivazione di cui occorre riprodurre i seguenti punti:
«4.
Il ricorrente motiva il suo ricorso con l’affermazione secondo cui l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY realizzato nel 1997 era erroneo dato che il materiale esaminato non soddisfaceva i requisiti previsti per il materiale da fornire, poiché era stato trattato con un regolatore di crescita e si trattava di un vegetale in gemme. Il Bundessortenamt ha fatto presente all’[UCVV] che l’affidabilità dell’esame rischiava di essere compromesso se tale materiale fosse utilizzato, ma che gli è stato consigliato di proseguire l’esame e di prelevare talee sul materiale fornito. È pratica corrente moltiplicare mediante talee tutte le varietà utilizzate nell’ambito di un esame prelevando le talee contemporaneamente al fine di assicurarsi che tutti i materiali abbiano la medesima età fisiologica. La questione circa il trattamento chimico non è così semplice come affermato dal ricorrente. Il protocollo tecnico dell’UCVV TP 176/1 applicabile all’Osteospermum richiede che il materiale non abbia subito trattamenti chimici a meno che le autorità competenti autorizzino un siffatto trattamento. Un’analoga disposizione sarebbe esistita nel 1996 prima che esistessero per tale varietà [il suddetto protocollo] e una linea guida dell’[UPOV]. Il ricorrente non pare tener conto del fatto che l’esame del 1997 è stato realizzato nell’ambito di un protocollo convenuto tra il Bundessortenamt e l’[UCVV], con la conseguenza che i suoi riferimenti a una descrizione dell’UPOV sono errati. Per quanto riguarda l’influenza di un trattamento con un regolatore di crescita, è giustificato concludere che questo non ha influenzato l’esame. Il tipo di regolatore di crescita che è utilizzato nel corso della moltiplicazione non ha abitualmente effetti duraturi dato che il controllo ulteriore della crescita del vegetale necessita di una polverizzazione supplementare con regolatori di crescita. L’informazione fornita dall’[interveniente] secondo cui i regolatori di crescita sono utilizzati soltanto nel corso della fase di avvio e che i loro effetti svaniscono dopo 4-6 settimane è convincente. L’affermazione secondo cui l’esame non è valido a causa dell’utilizzo di un materiale errato è infondata.
(…)
La circostanza invocata dal ricorrente secondo cui tutte le varietà di riferimento menzionate nelle linee guida [dell’esame TG/176/3] erano conosciute nel 1997 è priva di pertinenza dato che la descrizione della varietà è corretta per quanto riguarda le varietà che era conosciute dall’[UCVV] e dal Bundessortenamt al momento in cui LEMON SYMPHONY è stato esaminato.
(…)
6.
La varietà LEMON SYMPHONY che è stata ottenuta mediante un incrocio generico (sic) tra le specie Osteospermum e Dimorphoteca è, in quanto tale, unica non solo per i suoi caratteri morfologici, ma anche per il suo periodo di fioritura continua che è più lungo di quello delle varietà attuali di Osteospermum. La relazione giapponese cui viene fatto riferimento negli atti rileva che le varietà di riferimento utilizzate costituivano varietà di Dimorphoteca. In ragione del carattere unico di LEMON SYMPHONY, non è stato possibile trovare, nell’ambito dell’esame realizzato dal Bundessortenamt nel 1997, varietà di riferimento con le quali questa avrebbe potuto essere confrontata.
(…)
7.
Il ricorrente non sostiene che LEMON SYMPHONY non si distingua da una delle varietà di riferimento dell’UPOV. Il ricorrente non ha citato il nome di una sola varietà che, al momento della domanda, non si distingueva da LEMON SYMPHONY, il che peró costituisce proprio il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del [regolamento], ma basa il suo ricorso sul tentativo di provare che la varietà non esisteva nella forma attuale e che l’esame non era valido in quanto il materiale fornito era errato».
77
Con lettera inviata alla commissione di ricorso il 30 marzo 2009, il ricorrente ha formulato una serie di critiche e obiezioni sia nei confronti del verbale dell’udienza come nei confronti dello svolgimento di quest’ultima, in data 23 gennaio 2009, che, a suo avviso, sono inficiati da gravi irregolarità, di cui propone di fornire la prova testimoniale dinanzi al Tribunale. Tale lettera contiene, tra l’altro, le seguenti affermazioni:
«2.
Imprecisa presentazione dell’asserito accordo concluso tra l’[UCVV] e il Bundessortenamt
a)
La presentazione figurante a pag. 2 del verbale secondo cui l’[UCVV] ha “successivamente” trasmesso una copia dell’accordo da lui concluso con il Bundessortenamt dà un’immagine falsa e, di conseguenza, inesatta degli eventi. Il ricorrente non ha avuto occasione di esprimersi in proposito “sull’accordo” prodotto dall’[UCVV] prima che la commissione di ricorso adottasse la sua decisione sulla partecipazione della sig.ra Menne all’udienza.
In realtà, proprio prima della delibera, l’[UCVV] trasmetteva alla commissione di ricorso un documento senza comunicarlo anche al ricorrente.
Solo nel corso dell’interruzione della successiva udienza, quando la commissione di ricorso si era già ritirata per deliberare, è stata trasmessa al ricorrente una copia del documento intitolato “EXAMINATION OFFICE – DESIGNATION AGREEMENT” (Ufficio d’esame – mandato di rappresentanza). Il ricorrente non ha avuto occasione di esprimersi a proposito di tale documento prima della delibera e della decisione della sezione.
Per questa ragione il ricorrente deduce violazione del suo diritto al contraddittorio. Infatti, la commissione quando, al termine della sua delibera, ha annunciato la decisione di far partecipare la sig.ra Menne all’udienza, ha basato la sua decisione anche sulla circostanza “che nessun elemento dell’accordo concluso tra l’UCVV e il Bundessortenamt ostava” a che la sig.ra Menne prendesse parte all’udienza e, quindi, sul documento trasmessogli. Occorre ravvisarvi violazione dell’articolo 75 del regolamento (…) dato che il ricorrente non ha potuto prendere posizione su tale accordo, né oralmente né per iscritto.
b)
Anche le obiezioni che il ricorrente ha successivamente invocato nei confronti del documento prodotto dall’[UCVV] “EXAMINATION OFFICE – DESIGNATION AGREEMENT” non figurano nel verbale, mentre occorre tenerne conto nell’ambito della decisione sostanziale.
La copia consegnata al ricorrente non contiene alcuna firma. Il ricorrente ha espressamente fatto presente che l’accordo non era, comunque, più valido a partire dal 31 dicembre 2006 (v. l’articolo 11, paragrafo 1, del suddetto accordo).
Basandosi sull’articolo 11, paragrafo 1, del documento, il ricorrente ha altresì contraddetto la risposta fornita dal presidente dell’[UCVV] nel corso dell’udienza secondo cui l’accordo prodotto era valido al momento dell’esame controverso. Infatti, conformemente a tale clausola, l’accordo era valido al massimo a partire dal 1o gennaio 2005. Neanche questo è stato menzionato nel verbale.
L’affermazione del presidente dell’[UCVV] secondo cui l’accordo è stato prorogato è stata egualmente contestata, in mancanza di elementi in tal senso, dal ricorrente all’udienza senza che tale contestazione fosse stata ripresa nel verbale.
Infine, non figura neppure nel verbale l’ingiunzione rivolta dalla commissione di ricorso all’[UCVV] di produrre una versione valida dell’accordo.
Nell’intento di essere il più completo possibile, ci permettiamo altresì di rilevare che il documento comunicato al ricorrente non designa neppure il Bundessortenamt in quanto co-contraente dell’[UCVV]. Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione richiede che gli atti del personale dell’ufficio d’esame siano realizzati “conformemente ai termini dell’accordo”. Di conseguenza, soltanto ad atti espressamente previsti dall’accordo può essere conferita la qualifica di atti dell’[UCVV] opponibile ai terzi. Non basta, per contro, che l’accordo “nulla dica” a proposito di taluni atti.
3.
Le indicazioni fornite dalla sig.ra Menne
Il verbale riproduce le indicazioni fornite dalla sig.ra Menne nel corso dell’udienza solo in modo incompleto e impreciso:
a)
Il difetto maggiore del verbale è probabilmente il seguente:
Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha chiesto alla sig.ra Menne se l’esame DUS della varietà LEMON SYMPHONY fosse stato realizzato sui vegetali inviati dal[l’interveniente] o su vegetali coltivati a partire da talee prelevate da questi ultimi. La sig.ra Menne ha risposto affermando di non aver a tal riguardo alcun ricordo, con la conseguenza che non era, a tutt’oggi, più in grado di pronunciarsi affermativamente sulla questione se l’esame DUS della varietà LEMON SYMPHONY fosse stato realizzato sui vegetali inviati o su quelli della generazione successiva. Tuttavia, per tale motivo, si deve considerare l’insieme delle dichiarazioni della sig.ra Menne circa lo sviluppo dell’esame come privo di forza probatoria dato che non si vede come tale signora possa esprimersi su un esame di cui non conosceva nemmeno l’oggetto.
L’affermazione della sig.ra Menne secondo la quale la stessa è in grado di confermare che il regolatore di crescita utilizzato sulla varietà LEMON SYMPHONY non ha alcuna influenza sull’esame tecnico è, pure essa, priva di valore. Infatti, se la sig.ra Menne non si ricorda già dei vegetali che sono stati utilizzati in vista della prova, non le è neppure possibile stabilire un nesso tra i vegetali e il regolatore di crescita.
Il verbale omette altresì di menzionare il fatto che la commissione di ricorso ha giudicato irricevibile la questione del ricorrente con la quale quest’ultimo chiedeva alla sig.ra Menne quale spiegazione desse della nota manoscritta figurante agli atti dell’[UCVV] e secondo la quale le talee erano state realizzate mediante i vegetali inviati.
b)
La constatazione figurante a pag. 4 del verbale secondo la quale la sig.ra Menne non aveva alcun dubbio circa il fatto che l’influenza di un regolatore di crescita non poteva durare oltre un mese è errata. In realtà, la sig.ra Menne ha dichiarato che, a suo avviso, regolatori di crescita non producono effetti su vegetali per oltre sei-otto settimane.
c)
Si deve altresì considerare imprecisa la constatazione figurante nel verbale secondo cui la sig.ra Menne ha confermato che nel 1997 la varietà LEMON SYMPHONY era la sola varietà nota di tale tipo. Al contrario, la sig.ra Menne ha giustificato tale “carattere unico” con il fatto che tale varietà – contrariamente a tutte le varietà in precedenza conosciute – fiorivano tutto l’anno senza fase di freddo. Il ricorrente le ha risposto che tale carattere non aveva alcuna relazione con l’apparenza esterna della varietà. Tale solo carattere non permette, di conseguenza, di determinare se la varietà sia distinta ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (…)
Occorrerebbe che la commissione di ricorso tenga conto degli aspetti sopra menzionati nell’ambito della sua decisione.
4.
Le offerte di prova del ricorrente nella memoria del 12 gennaio 2009
Ai punti 48 e 49 delle sue osservazioni, l’[UCVV] ha chiesto alla commissione di ricorso di respingere le offerte di prova. Il verbale non contiene tuttavia alcuna indicazione circa le spiegazioni fornite dal ricorrente in merito alle sue offerte di prova figurante nella sua memoria del 12 gennaio 2009.
Il verbale non menziona il fatto che nel corso dell’udienza il ricorrente ha offerto di produrre una prova supplementare della sua affermazione secondo la quale il trattamento con regolatori di crescita aveva effetti al momento dell’esame effettuato nel 1997. A tal proposito, ha proposto di procedere ad una nuova prova in campo con un materiale vegetale in gemme, tagliato e chimicamente trattato, e di far valutare tale prova da un esperto indipendente.
5.
Altre imprecisioni e omissioni
Il verbale si caratterizza per una serie di altre imprecisioni ed omissioni che riassumiamo qui sotto brevemente:
a)
Nel corso della decisione di consentire alla sig.ra Menne di partecipare al resto dell’udienza, la commissione di ricorso non ha richiesto dalla sig.ra Menne di pronunciarsi «in qualità di esperto». La constatazione corrispondente figurante a pag. 3 del verbale è errata e contraddice il secondo capoverso della pag. 4 secondo il quale, in quanto parte del procedimento, la sig.ra Menne “fa parte dell’[UCVV]”. Il fatto che per quanto riguarda l’audizione della sig.ra Menne, la commissione di ricorso non abbia preso una decisione relativa alle prove ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione depone egualmente avverso la tesi della qualità di esperto della sig.ra Menne.
b)
La nota figurante nel verbale secondo cui il ricorrente invoca (unicamente) la circostanza che l’esame DUS realizzato nel 1997 non era “affidabile” è imprecisa. Il ricorrente ha, al contrario, affermato che la sua domanda di annullamento era fondata sull’argomento secondo cui la varietà LEMON SYPHONY definita dalla descrizione della varietà datata del 1997 non era distinta dato che la constatazione dell’espressione dei caratteri non era fondata sul genotipo del vegetale esaminato.
6.
Domanda
Il ricorrente chiede che il verbale dell’udienza venga rettificato e che le inesattezze, omissioni e imprecisioni vengano corrette. La decisione materiale deve essere fondata sullo svolgimento dell’udienza quale apparirà dal verbale rettificato».
78
Con messaggio di posta elettronica del 7 aprile 2009, la commissione di ricorso informava il ricorrente che le sue note relative al verbale dell’udienza erano state comunicate per informazione alle altre parti.
Procedimento
79
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2008, il ricorrente ha proposto avverso la decisione A 007/2007 un ricorso, registrato col numero T-133/08.
80
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2008, il ricorrente ha proposto avverso la decisione A 006/2007 un ricorso, registrato col numero T-134/08.
81
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2008, il ricorrente ha proposto avverso la decisione A 005/2007 un ricorso, registrato col numero T-177/08.
82
Con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 3 settembre 2008, sentite le parti, le cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.
83
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2009, il ricorrente ha chiesto di poter presentare un nuovo motivo, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. A tale atto sono allegate le osservazioni scritte depositate dall’UCVV, il 23 gennaio 2009, nel corso del procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso nel caso A 010/2007. Poiché il suddetto atto e il relativo allegato sono stati versati agli atti, le altre parti sono state invitate a rispondere presentando le loro osservazioni scritte. L’UCVV ha ottemperato a tale invito con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2009. L’interveniente ha presentato le sue osservazioni nel controricorso.
84
Mediante una misura di organizzazione del procedimento del 22 giugno 2009, il Tribunale (Settima Sezione) ha invitato le parti a renderlo partecipe del seguito riservato al ricorso nel caso A 010/2007 e delle conseguenze che, se del caso, occorreva trarre dalla decisione della commissione di ricorso in tale caso, in relazione al seguito del procedimento nelle cause riunite T-133/08, T-134/08 e T-177/08. Le parti hanno ottemperato a tale invito entro i termini impartiti.
85
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2009, il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato col numero T-242/09, avverso la decisione A 010/2007.
86
Con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 15 giugno 2010, sentite le parti, le cause riunite T-133/08, T-134/08 e T-177/08 e la causa T-242/09 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
87
A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.
88
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale, conformemente all’articolo 135 bis del regolamento di procedura, dopo aver constatato che talune parti avevano presentato domanda motivata in tal senso nel termine impartito.
89
Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale (Seconda Sezione) all’udienza svoltasi il 28 febbraio 2012.
Conclusioni delle parti
90
Nella causa T-133/08 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione A 007/2007 e dichiarare nulla la decisione sull’adattamento della descrizione;
—
condannare l’UCVV alle spese.
91
Nella causa T-134/08, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione A 006/2007;
—
condannare l’UCVV alle spese.
92
Nella causa T-177/08, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione A 005/2007;
—
condannare l’UCVV alle spese.
93
Nella causa T-242/09, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione A 010/2007;
—
condannare l’UCVV alle spese.
94
Nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che i fatti necessitino di chiarimenti, il ricorrente chiede inoltre a quest’ultimo di adottare, in questa stessa causa T-242/09, le seguenti misure di organizzazione del procedimento:
—
raccogliere le prove da lui offerte destinate a sostenere l’affermazione secondo la quale la sig.ra Menne, nel corso dell’udienza del 23 gennaio 2009, ha dichiarato di non ricordarsi più se l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY fosse stato realizzato sui vegetali inviati o su talee ottenute da questi ultimi;
—
raccogliere la prova da lui offerta sotto la forma di una perizia al fine di dimostrare la sua affermazione secondo la quale il trattamento del materiale vegetale della specie Osteospermum con regolatori di crescita e con un taglio meccanico non «scompare» nel corso di una prova in campo e che esso influenza i risultati della suddetta prova;
—
nella misura in cui il Tribunale dovesse ritenere che ciò fosse necessario, raccogliere le altre prove da lui offerte nel corso del procedimento di ricorso e nell’ambito del presente ricorso.
95
L’UCVV conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso nella causa T-133/08 in quanto irricevibile nella misura in cui è inteso a far annullare la decisione sull’adattamento della descrizione, e in quanto infondato per il resto;
—
respingere i ricorsi nelle cause T-134/08 e T-177/08 in quanto infondati;
—
respingere il ricorso nella causa T-242/09 in quanto irricevibile e, comunque, infondato;
—
condannare il ricorrente alle spese;
—
dichiarare che sopporterà le proprie spese soltanto qualora e nella misura in cui fosse accolta una delle conclusioni dei ricorsi.
96
L’UCVV chiede peraltro al Tribunale di respingere la domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dal ricorrente nella causa T-242/09.
97
In ciascuna delle cause T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09, l’interveniente conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
Considerazioni preliminari sui rapporti esistenti fra le quattro cause riunite e sull’ordine nel quale occorre esaminarle
98
Come è giustamente rilevato dal ricorrente nelle sue memorie e come ripetuto all’udienza, le prime tre cause riunite T-133/08, T-134/08 e T-177/08 sono tra esse legate da uno stretto rapporto di interdipendenza e sono inoltre connesse con la causa T-242/09 (procedimento di annullamento di LEMON SYMPHONY) da un rapporto di dipendenza, che giustifica che quest’ultima causa sia esaminata prioritariamente nel prosieguo della presente sentenza. L’esito di quest’ultima sarebbe infatti determinante per l’esito delle altre tre cause, in caso di annullamento della decisione A 010/2007. Vengono successivamente, per ordine decrescente di priorità e di dipendenza, la causa T-134/08 (procedimento di decadenza di LEMON SYMPHONY), poi la causa T-133/08 (adattamento della descrizione di LEMON SYMPHONY) e, infine, la causa T-177/08 (domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a SUMOST 01). Queste tre ultime cause saranno tuttavia esaminate congiuntamente, nel prosieguo della presente sentenza, dal momento che le decisioni impugnate nel loro contesto appaiono inficiate da un medesimo vizio di procedura e da una medesima violazione dei diritti della difesa, come sarà qui di seguito esposto ai punti 216 e seguenti.
99
All’udienza, il ricorrente ha fatto presente che non sosteneva più la tesi inizialmente difesa nell’ambito della causa T-134/08, e che ormai si atteneva alla tesi sostenuta nell’ambito della causa T-242/09, secondo la quale LEMON SYMPHONY era rimasto stabile, ma non era stato descritto in modo adeguato nel 1997. Non ha tuttavia formalmente rinunciato agli atti del suo ricorso nella causa T-134/08, dimodoché occorre procedere all’esame di questo.
Causa T-242/09
Sulla ricevibilità
100
Nella decisione A 010/2007, la commissione di ricorso ha considerato che il ricorrente, nella sua qualità di parte del procedimento destinataria della decisione sulla domanda di annullamento, era qualificato a proporre un ricorso dinanzi ad essa.
101
L’UCVV dichiara di non condividere tale punto di vista e sostiene che il ricorrente non aveva la qualità di parte nel procedimento di annullamento dal momento che non aveva proposto a tal fine una domanda ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Secondo l’UCVV, infatti, la suddetta procedura, avviata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, è in linea di principio un procedimento d’ufficio. L’UCVV ritiene, cionondimeno, che l’errore di diritto nel quale la commissione di ricorso è così incorsa è privo di conseguenze dal momento che, a suo avviso, il ricorrente è legittimato a proporre un ricorso avverso la decisione sulla domanda di annullamento in un’altra qualità, e cioè in quanto persona direttamente e individualmente da essa interessata.
102
Ciò premesso, l’UCVV e l’interveniente ritengono che occorre respingere il ricorso in quanto irricevibile. Secondo tali parti, una domanda di annullamento della privativa di cui fruisce una varietà è ricevibile, con riferimento all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 del regolamento, solo se sono presentati fatti e prove che dimostrano che la suddetta varietà non si differenziava quantomeno per un carattere pertinente nella sua costituzione generica da ogni altra varietà la cui esistenza era notoriamente conosciuta alla data di deposito della domanda di privativa. Orbene, nella specie, il ricorrente avrebbe invocato soltanto vizi di procedura, che non sarebbero pertinenti e non dovrebbero pertanto essere presi in considerazione dall’UCVV o dalla sua commissione di ricorso nell’ambito di un procedimento di annullamento ai sensi dell’articolo 20 del regolamento.
103
Non appare tuttavia necessario prendere posizione su tali questioni dal momento che, come sarà qui di seguito esposto, il presente ricorso deve comunque essere respinto in quanto infondato. Secondo una consolidata giurisprudenza, spetta infatti al Tribunale valutare se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso specifico, respingere nel merito il ricorso in una data causa senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (sentenze della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C-23/00 P, Racc. pag. I-1873, punti 50-52, e del 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, C-6/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 21).
Nel merito
104
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere quattro motivi, che deducono rispettivamente violazione del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 81 del regolamento, violazione del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 7 del regolamento, violazione dell’articolo 75 del regolamento e violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione.
Sul primo motivo, che deduce violazione del combinato disposto degli articoli 76 e 81 del regolamento
– Argomenti delle parti
105
Il ricorrente deduce la violazione del «principio dell’istruzione di ufficio» e invoca la mancanza di coerenza della decisione impugnata. A questo proposito, dichiara di non contestare il risultato di una valutazione delle prove da parte della commissione di ricorso. Quest’ultima avrebbe, al contrario, reso una decisione errata in diritto in quanto non ha né raccolto né valutato le prove, ma si è unilateralmente e senza verifiche fondata sull’argomentazione qualificata «convincente», non altrimenti suffragata dalle altre parti del procedimento, senza tener conto né delle obiezioni pertinenti e motivate né delle offerte di prova da esso presentate.
106
Secondo il ricorrente, la commissione di ricorso non poteva, senza incorrere in errore di diritto, approdare alla convinzione che LEMON SYMPHONY aveva, nel 1997, costituito oggetto di un regolare esame tecnico e che giustamente l’UCVV aveva constatato il carattere distinto di tale varietà ai sensi dell’articolo 7 del regolamento.
107
Più specificamente, il ricorrente rileva, innanzitutto, che la commissione di ricorso ha violato gli articoli 76 e 81 del regolamento omettendo di raccogliere almeno una sola delle prove da lui offerte, mentre numerosi fatti circa l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY necessitavano di essere accertati e lui stesso aveva chiesto che si procedesse alle corrispondenti misure istruttorie.
108
A questo proposito, il ricorrente rileva innanzitutto come sia pacifico che, contrariamente ai requisiti del Bundessortenamt, il materiale vegetale fornito dall’interveniente nel 1997, ai fini del test tecnico, era costituito da prodotti destinati alla vendita, in gemme, che erano state trattate con regolatori di crescita e tagliate. La discussione verterebbe unicamente sugli effetti di tale trattamento sull’apparenza esterna riportata nella descrizione della varietà.
109
Censura inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, per non avere esaminato la questione di sapere a partire da quali vegetali l’esame tecnico era stato realizzato. La soluzione di tale questione sarebbe però di grande importanza. Il ricorrente aveva sostenuto infatti che, se alcune talee erano state prelevate nel gennaio 1997, i vegetali da queste provenienti non avevano potuto trovarsi, al momento della determinazione dei caratteri nell’agosto 1997, in uno stadio di coltura comparabile a quello dei vegetali di comparazione oggetto delle prove in campo, che dovevano essere stati messi a disposizione del Bundessortenamt all’inizio del dicembre 1996, e aveva offerto di provare le sue affermazioni mediante una perizia.
110
A questo proposito, l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui «è prassi costante moltiplicare per talea tutte le varietà utilizzate nell’ambito di un esame tecnico prelevando le talee contemporaneamente al fine di assicurarsi che tutti i materiali abbiano la medesima età fisiologica» sarebbe incoerente e non suffragata da prove. La commissione di ricorso non fornirebbe alcuna prova del fatto che la «prassi costante» di cui trattasi è stata senz’altro seguita, nella specie, con riferimento a tutte le varietà comparate. Si limiterebbe a menzionare, a questo proposito, un «consiglio» fornito dall’UCVV al Bundessortenamt di proseguire l’esame prelevando talee. Inoltre, le sue altre affermazioni circa gli effetti dei regolatori di crescita sarebbero state superflue se avesse dovuto difendere il concetto secondo cui l’uso di talee aveva escluso ogni eventuale influenza. Ad ogni modo, la prova della «supposizione» sulla quale la commissione di ricorso si è fondata non sarebbe stata raggiunta dal momento che questa non ha disposto alcuna misura istruttoria intesa a dimostrare tale tesi. Non si sarebbe neanche avvalsa dell’esposizione della sig.ra Menne, poiché questa, nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, ha fatto presente che non era più in grado di ricordarsi se l’esame tecnico fosse stato condotto sui vegetali trattati o su talee realizzate a partire da questi ultimi.
111
Il ricorrente, nella misura in cui la decisione impugnata deve essere interpretata nel senso che la commissione di ricorso credeva, essa stessa, che l’esame tecnico del 1997 fosse stato realizzato su vegetali chimicamente e meccanicamente trattati, censura la commissione di ricorso, in secondo luogo, per aver dato corso a constatazioni incoerenti e non suffragate da prove circa l’asserita assenza di effetti del trattamento dei vegetali. A questo proposito, il ricorrente ricorda che ha sempre sostenuto che un esame tecnico realizzato su materiale vegetale chimicamente e meccanicamente trattato che, per di più, si trova, come «prodotto destinato alla vendita in talee», a uno stadio di coltura differente da quello degli altri «giovani vegetali» utilizzati ai fini della comparazione, non consente di constatare il carattere distinto di una varietà conformemente all’articolo 7 del regolamento. Al fine di dimostrare tali affermazioni, in particolare circa l’effetto duraturo dei regolatori di crescita, egli avrebbe a più riprese e ancora nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso offerto una prova mediante perizia e chiesto che fossero disposte misure istruttorie in tal senso.
112
Le constatazioni a tal riguardo operate dalla commissione di ricorso, al paragrafo 4 della decisione impugnata (pag. 7), non sarebbero fondate sull’argomentazione presentata dalle parti nel corso del procedimento dinanzi ad essa, ma su supposizioni che essa stessa avrebbe introdotto nel procedimento. Esse non deriverebbero neppure dagli atti e non sarebbero neppure suffragate da elementi di prova, dato che, nonostante le domande del ricorrente, la suddetta commissione non ha disposto alcuna misura istruttoria, ma ha preferito privilegiare l’argomentazione della sig.ra Menne. Le affermazioni della commissione di ricorso circa l’inapplicabilità delle linee guida dell’esame TG/176/3 sarebbero, peraltro, prive di pertinenza e, in fin dei conti, errate, come sarebbe attestato dalla lettera del Bundessortenamt del 6 novembre 1996. Infine, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto incontestabile che i vegetali inviati dall’interveniente erano «prodotti destinati alla vendita in talee», altrimenti detto vegetali pienamente sviluppati e sul punto di fiorire, e che non sarebbe stato possibile paragonarli con giovani soggetti.
113
Il ricorrente sostiene, altresì, che la commissione di ricorso ha omesso di tener conto di numerosi elementi materiali da lui invocati o li ha apprezzati in modo manifestamente errato.
114
In questo contesto, il ricorrente ricorda di aver costantemente contestato l’asserita identità sostenuta dall’UCVV tra i vegetali esaminati nel 1997 e nel 2005 in quanto materiale vegetale della varietà LEMON SYMPHONY. A suo parere, il fatto che la suddetta varietà, a partire dal 2002, non abbia più potuto essere descritta allo stesso modo che nel 1997 consente di concludere per l’assenza di affidabilità dell’esame tecnico di tale varietà, realizzato in quell’anno, in ragione del trattamento applicato al materiale del 1997. La commissione di ricorso avrebbe omesso di esaminare tale argomento del ricorrente arrivando, al paragrafo 5 della decisione impugnata (pag. 8), alla conclusione secondo cui i vegetali di LEMON SYMPHONY degli anni 1997 e 2005 presentavano un’identica apparenza e che la varietà avrebbe dovuto essere stata descritta differentemente a partire dal 2000, solo in ragione dell’applicazione di una linea guida modificata. Secondo il ricorrente, tale conclusione è priva di pertinenza.
115
In primo luogo, infatti, nessuna delle parti avrebbe contestato l’argomento del ricorrente secondo cui ai vegetali esaminati nel 2001, in quanto materiale vegetale della varietà LEMON SYMPHONY, è stato attribuito, per quanto riguarda il carattere «Portamento del fusto», il livello di espressione «da eretto a semi-eretto». Orbene, nel corso di tale anno di esame, le linee guida dell’esame TG/176/3 sarebbero state già applicate. Di conseguenza, non sarebbe possibile spiegare logicamente il fatto che, per quanto riguarda questo stesso carattere, l’applicazione di tale linea guida abbia giustificato l’attribuzione del livello di espressione «da semi-eretto a orizzontale» solo nel 2005. Al contrario, una significativa modifica della descrizione avrebbe dovuto constatarsi già nel 2001.
116
In secondo luogo, la circostanza che sono le linee guida dell’esame TG/176/3 che, per la prima volta, hanno menzionato esempi di varietà per il carattere «Portamento del fusto», mentre la «tabella dei caratteri VI» non ne faceva menzione, non sarebbe neppure tale da suffragare la decisione impugnata. Infatti, l’argomento del ricorrente secondo cui tutte le varietà citate a titolo di esempio (ad eccezione della varietà NAIROBI) erano state coltivate nell’ambito dell’esame tecnico del 1997 non sarebbe stato neppure più contestato. Poiché è stato senz’altro effettuato un confronto con tali varietà, la conclusione della commissione di ricorso sarebbe priva di pertinenza. Del resto, l’argomento del ricorrente secondo cui la varietà ZULU che, nel 1997, era stata comparata con LEMON SYMPHONY, è una varietà «eretta», non avrebbe costituito oggetto di alcuna contestazione. Infine, la nuova versione del protocollo tecnico dell’UCVV TP/176/1 datato 2007 dimostrerebbe l’assenza di pertinenza delle affermazioni della commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, infatti, se gli esempi introdotti nel 2001 non riflettevano correttamente la gamma dell’Osteospermum, essi non avrebbero potuto più essere ripresi tali e quali nella versione del 2007.
117
In terzo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della comunicazione di posta elettronica del Bundessortenamt del 22 marzo 2006, in cui tale ufficio ha dichiarato che non era in grado di effettuare, nel 2006, una descrizione sulla base della tabella dei caratteri VI utilizzata nel 1997. Secondo il ricorrente, tale dichiarazione è in contraddizione con la constatazione della commissione di ricorso, secondo la quale i vegetali rappresentavano, nel 2005, un fenotipo identico a quello dei vegetali esaminati nel 1997. Ritiene, infatti, che, se i vegetali fossero stati identici nel 2005, essi avrebbero dovuto, in applicazione della tabella dei caratteri VI, essere descritti esattamente nello stesso modo nella descrizione del 1997.
118
In quarto luogo, l’esposizione della decisione impugnata circa l’esame di LEMON SYMPHONY in Giappone sarebbe errata. Contrariamente a quanto affermerebbe la commissione di ricorso, si sarebbe incontestabilmente trattato della medesima varietà, dimodoché sarebbe stato necessario, secondo il ricorrente, approfondire la questione perché i vegetali erano stati valutati differentemente in Giappone.
119
In quinto luogo, la commissione di ricorso non avrebbe in alcun modo tenuto conto della perizia effettuata dal dott. Ludolph per l’interveniente, dalla quale risulterebbe che LEMON SYMPHONY non era mai stata una varietà eretta. Una valutazione corretta di tale aspetto avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, indurre la commissione di ricorso a concludere che, anche dal punto di vista dell’interveniente, l’esame tecnico di detta varietà nel 1997 era errato.
120
In sesto luogo, infine, la decisione impugnata non terrebbe conto in alcun modo della circostanza che, eccetto LEMON SYMPHONY, nessun’altra varietà di Osteospermum ha costituito l’oggetto di un adattamento.
121
L’UCVV e l’interveniente sostengono che il presente motivo è infondato, con riferimento in particolare al margine di discrezionalità di cui l’UCVV dispone in occasione dell’esame tecnico di una varietà e in occasione dell’utilizzo dei materiali di coltura.
– Giudizio del Tribunale
122
In limine, si deve ricordare che, a tenore dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, l’UCVV dichiara la privativa comunitaria per ritrovati vegetali nulla e non avvenuta «se è dimostrato» che le condizioni enunciate all’articolo 7 o all’articolo 10 non erano soddisfatte al momento della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
123
A tenore dell’articolo 76 del regolamento, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti da parte dell’[UCVV]», la cui violazione è nella specie asserita, l’UCVV procede all’esame d’ufficio dei fatti nel corso della procedura avviata dinanzi ad esso, «nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55» del suddetto regolamento.
124
A tenore dell’articolo 54 del regolamento, l’UCVV procede all’esame nel merito della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. In tale contesto, esamina in particolare se la varietà possa costituire oggetto di una siffatta privativa a norma dell’articolo 5 e se si tratti di una varietà nuova ai sensi dell’articolo 10 del suddetto regolamento.
125
A tenore dell’articolo 55 del regolamento, se, a seguito di un primo esame, l’UCVV constati che nulla osta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, lo stesso adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7-9 (criteri DUS) sia effettuato almeno in uno Stato membro, dal servizio o dai servizi competenti (uffici di esame).
126
Si deve così di primo acchito constatare che l’articolo 76 del regolamento, relativo all’esame d’ufficio dei fatti, è letteralmente inapplicabile al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso adita con un ricorso avverso la decisione dell’UCVV che ha rifiutato di dichiarare, su domanda di una parte, la nullità di un titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, poiché tale procedura non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del regolamento.
127
Nell’ambito di un siffatto procedimento, infatti, non spetta alla commissione di ricorso procedere all’esame nel merito previsto all’articolo 54 o all’esame tecnico previsto all’articolo 55 del regolamento, e neppure pronunciarsi sulla legittimità di un tale esame realizzato dall’UCVV nell’ambito di una domanda per il rilascio di un titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
128
Ad essa spetta soltanto pronunciarsi, su domanda di una parte interessata, circa la legittimità della decisione dell’UCVV adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, che rifiuta di dichiarare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali nulla e non avvenuta per il motivo che non è stato «accertato» da tale parte che le condizioni enunciate all’articolo 7 o all’articolo 10 del suddetto regolamento non erano soddisfatte al momento della concessione della privativa.
129
Dal momento che è stato avviato un procedimento di annullamento non già di ufficio, ma su domanda di una parte interessata, gli articoli 76 e 81 del regolamento, in combinato disposto con il suo articolo 20, fanno così gravare su tale parte l’onere della prova che sono soddisfatte le condizioni affinché sia pronunciata tale nullità.
130
E’vero che tale disciplina dell’onere e della produzione della prova differisce notevolmente da quella prevista, nel settore del marchio comunitario, dall’articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), a tenore del quale «[nel] corso della procedura, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». Tale differenza di regime probatorio può tuttavia spiegarsi con la circostanza che, a differenza del regolamento sul marchio comunitario, il regolamento non distingue tra impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione.
131
Del resto, il regime attuato dal regolamento è conforme a quello attuato, nel settore dei disegni e modelli comunitari, dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1), a tenore del quale:
«Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate».
132
Tale regime è per di più conforme ai principi generali del diritto e alle regole di procedura applicabili in materia di onere e produzione della prova, in particolar modo, all’adagio actori incumbit onus probandi. Si deve sottolineare, in tale contesto, che, a tenore dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento, la cui violazione viene nella specie altresì asserita, l’UCVV, in assenza di disposizioni di procedura nel suddetto regolamento o nel regolamento di esecuzione, applica i «principi del codice di procedura generalmente ammessi negli Stati membri».
133
Ciò considerato, il primo motivo va respinto essendo fondato sull’erronea premessa che l’onere della prova gravava, nella specie, sull’UCVV in forza degli articoli 76 e 81 del regolamento.
134
Ad ogni modo, dalle disposizioni del regolamento di cui viene dedotta la violazione non deriva che il procedimento dinanzi all’UCVV abbia un carattere puramente inquisitorio. In particolare, il «principio dell’esame d’ufficio» enunciato, a proposito dell’esame tecnico, alla prima frase dell’articolo 76, deve essere conciliato con la regola enunciata nella seconda frase del medesimo articolo, secondo cui l’UCVV non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati da quest’ultimo. Spetta pertanto alle parti nel procedimento dinanzi all’UCVV invocare in tempo utile i fatti che esse intendono far da questi contestare, producendo le prove che intendono far accogliere a sostegno di tali fatti.
135
Nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili al procedimento di ricorso avverso una decisione dell’UCVV adottata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento la quale rifiuta di pronunciare la nullità del titolo comunitario di privativa per ritrovati vegetali concessa ad una varietà vegetale, spetta quindi alla parte che si avvale della suddetta nullità menzionare i fatti e presentare le prove che a suo avviso consentono di dimostrare che le condizioni di applicazione del suddetto articolo 20 del regolamento sono soddisfatte (v., per analogia, sentenza della Corte del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C-413/08 P, Racc. pag. I-5361, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora l’UCVV non condivida la sua analisi, spetta quantomeno a tale parte fornire indicazioni concrete e suffragate a sostegno delle sue affermazioni. Se del caso, gli elementi di fatto e le prove così invocate possono essere tali da obbligare la controparte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza delle quali la commissione di ricorso potrà concludere che sono state soddisfatte le regole in materia di onere della prova (v., per analogia, sentenza Lafarge/Commissione, cit., punto 30 e la giurisprudenza ivi citata). Peraltro, la commissione di ricorso ha l’obbligo di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, nel rispetto dei principi generali del diritto e delle norme di procedura applicabili in materia di onere e produzione della prova.
136
Nella specie, il ricorrente censura essenzialmente la commissione di ricorso per essersi fondata esclusivamente sulla versione dei fatti asserita dall’UCVV e dall’interveniente, senza raccogliere né valutare le prove da lui offerte e, in particolare, senza accogliere la sua domanda di adozione di una misura istruttoria consistente, nella specie, in una perizia che determini, in particolare, l’effetto dei regolatori di crescita, domanda che aveva formulato a due riprese nel corso della fase scritta del procedimento (v. punti 72 e 74 supra) e che aveva ribadito nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso.
137
A questo proposito, tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno applicare alla commissione di ricorso dell’UCVV, che è un organo semigiurisdizionale, per analogia, la giurisprudenza della Corte secondo la quale una domanda di misure d’istruzione formulata da una parte non può essere accolta se questa non offre un principio di prova sufficiente affinché siffatte misure possano essere disposte (sentenza della Corte del 28 aprile 1966, ILFO/Haute Autorité, 51/65, Racc. pag. 125).
138
Orbene, comunque sia nel corso della fase del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV come pure durante il procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente non ha mai dedotto il minimo elemento di prova e neppure il minimo indizio (come uno studio scientifico ad hoc, un estratto di pubblicazione specializzata, una relazione peritale realizzata su sua richiesta, o anche una semplice attestazione di esperto in botanica o in agricoltura) tale da costituire un principio di prova della sua affermazione, più volte ripetuta, ma mai suffragata e contraddetta da tutti gli altri intervenienti nel procedimento, ivi compreso il Bundessortenamt e il competente comitato dell’UCVV, secondo cui un trattamento meccanico e chimico o una moltiplicazione per talea quale quelle realizzate nella specie erano tali da aver falsato l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY nel 1997.
139
Peraltro, se la commissione di ricorso si è senz’altro ricollegata, in fin dei conti, alla tesi delle altre parti nel procedimento, non ha fatto ciò «unilateralmente e senza verifica», come sostenuto dal ricorrente, ma avvalendosi delle sue proprie conoscenze e della sua propria esperienza in materia botanica, dopo aver esaminato, in particolare, la questione se fosse ancora possibile descrivere LEMON SYMPHONY, nel 2005, utilizzando le linee guida dell’esame TG/176/3 in vigore nel 1997, e esponendo le ragioni per le quali intendeva accogliere la tesi dell’UCVV piuttosto che quella del ricorrente, come risulta, in particolare, dal paragrafo 4 della decisione impugnata. Il ricorrente non invoca, a tal riguardo, alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.
140
Ciò considerato, l’asserita violazione delle norme relative all’onere e alla produzione della prova non è dimostrata sufficientemente.
141
Si deve piuttosto constatare che, sotto il pretesto di una siffatta affermazione e contrariamente a quanto sostiene, il ricorrente intende in realtà ottenere dal Tribunale una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova pertinenti.
142
A questo proposito, si deve pertanto distinguere se le constatazioni e valutazioni fattuali operate dalla commissione di ricorso siano o meno il risultato di valutazioni complesse rientranti nel settore della botanica o della genetica, che richiedano una perizia o conoscenze scientifiche o tecniche particolari.
143
In caso affermativo, dalla giurisprudenza risulta infatti che il controllo che spetta al Tribunale esercitare su tali constatazioni e valutazioni fattuali è quello dell’errore manifesto [sentenza del Tribunale del 19 novembre 2008, Schräder/UCVV (SUMCOL 01), T-187/06, Racc. pag. II-3151, punti 59-63, confermata in sostanza, in seguito ad impugnazione, con sentenza della Corte del15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C-38/09 P, Racc. pag. I-3209, punto 77]. Ciò vale, per esempio, per la valutazione del carattere distinto di una varietà con riferimento ai criteri enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento.
144
In caso negativo, per contro, per quanto riguarda valutazioni fattuali che non presentano complessità scientifica o tecnica particolare, dalla suddetta giurisprudenza risulta che il Tribunale procede a un controllo di legittimità intero o completo (sentenza SUMCOL 01, cit., punto 65, e sentenza Schräder/UCVV, cit., punto 77).
145
Nella specie, il ricorrente censura anzitutto la commissione di ricorso per non aver esaminato a partire da quale materiale vegetale l’esame tecnico fosse stato in fin dei conti realizzato, a partire dal luglio 1997. L’esame di tale questione relativa a un mero fatto non richiede perizie o conoscenze tecniche particolari e non presenta alcuna complessità tale da giustificare una limitazione della portata del sindacato giurisdizionale.
146
In risposta a tale censura del ricorrente, basta tuttavia osservare che, allorché la commissione di ricorso ha rilevato, al paragrafo 4 della decisione impugnata, che «è prassi costante moltiplicare per talea tutte le varietà utilizzate contemporaneamente al fine di assicurarsi che tutti i materiali abbiano la medesima età fisiologica», ha implicitamente, ma certamente, constatato che così si era verificato pure nel caso di specie.
147
Orbene, non solo tale constatazione è compatibile con i dati obiettivi della causa, quali risultano dal fascicolo, ma la sua esattezza è peraltro confermata sia dalla formulazione della nota manoscritta del 30 gennaio 1997, citata al punto 11 supra, «[i]l Bundessortenamt ha fatto delle talee, attendere, TK 30/01/97», ove TK erano le iniziali del funzionario del Bundessortenamt all’epoca responsabile dell’esame tecnico, sia dalla circostanza che l’esame tecnico ha avuto luogo soltanto mesi più tardi, nel luglio e nell’agosto 1997. Non è peraltro contraddetta dalle affermazioni della sig.ra Menne all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, poiché questa ha semplicemente dichiarato che non si ricordava più se l’esame tecnico fosse stato realizzato sui vegetali inviati dall’interveniente o su talee prelevate da questi.
148
Siffatta constatazione suscita inoltre l’obiezione del ricorrente secondo la quale, se fossero state prelevate talee sui vegetali forniti dall’interveniente nel gennaio 1997, i vegetali ottenuti da tali talee non avrebbero potuto, al momento della determinazione dei caratteri nell’agosto 1997, trovarsi in uno stadio di coltura comparabile a quello dei vegetali di comparazione oggetto di prove in campo, messe a disposizione del Bundessortenamt nel dicembre 2006. Avvalendosi della sua esperienza, la commissione di ricorso ha osservato, infatti, che la pratica della moltiplicazione per talea, da lei qualificata «corrente», si applica a tutte le varietà utilizzate nell’ambito dell’esame tecnico, al fine di assicurarsi che tutti i materiali abbiano la medesima età fisiologica.
149
Si tratta a tal proposito della constatazione di un fatto ritenuto notorio dalla commissione di ricorso. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di contenzioso concernente il marchio comunitario, gli organi dell’UAMI non sono tenuti a provare, nelle loro decisioni, l’esattezza di fatti notori. Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che la constatazione, operata dal Tribunale, del carattere notorio o meno dei fatti sui quali la commissione di ricorso dell’UAMI ha fondato la sua decisione costituisce una valutazione di fatto che, salvo il caso di snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza della Corte del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech, C-273/05 P, Racc. pag. I-2883, punti 39 e 45 e la giurisprudenza ivi citata; v. ordinanza della Corte del 3 giugno 2009, Zipcar/UAMI, C-394/08 P, Racc. pag. I-95, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale ritiene opportuno applicare tale giurisprudenza della Corte, in primo luogo, agli organi dell’UCVV e, in secondo luogo, al controllo giurisdizionale che il Tribunale esercita sulle loro decisioni.
150
Nella specie, il ricorrente si è limitato a mettere in dubbio la constatazione così operata dalla commissione di ricorso, circa la prassi costante della moltiplicazione per talea, nonché la sua applicazione al caso di specie, senza dedurre il minimo indizio o elemento probatorio in tal senso. Ciò considerato, si deve confermare, in assenza di prova contraria, la suddetta constatazione di un fatto notorio.
151
Va altresì respinta la prima censura del ricorrente in quanto infondata, confermando al contrario la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale l’esame tecnico del 1997 è stato realizzato su talee prelevate sui vegetali inviati dall’interveniente.
152
Ciò considerato, non occorre esaminare la seconda censura del ricorrente con la quale questi rimprovera alla commissione di ricorso di aver proceduto a constatazioni incoerenti e non suffragate da prove circa la pretesa assenza di effetti, nella specie, del trattamento dei vegetali mediante regolatori di crescita. Questa censura è stata infatti formulata «solo nella misura in cui occorra interpretare la decisione impugnata nel senso che la commissione di ricorso credeva anch’essa, che l’esame tecnico del 1997 fosse stato realizzato su vegetali chimicamente e meccanicamente trattati», piuttosto che su talee prelevate da tali vegetali. Orbene, da quanto sopra precede consegue che la commissione di ricorso ha escluso un siffatto postulato di fatto.
153
Ad ogni modo, le constatazioni operate a tal riguardo dalla commissione di ricorso, ad abundantiam, al paragrafo 4 della decisione impugnata, riposano su valutazioni complesse di carattere scientifico o tecnico, nei confronti delle quali il controllo giurisdizionale deve limitarsi a quello dell’errore manifesto.
154
Orbene, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui l’UCVV dispone in proposito di valutazioni botaniche complesse, gli argomenti dedotti dal ricorrente non riescono a provare l’esistenza di un errore manifesto che infici le suddette constatazioni e valutazioni.
155
Per quanto riguarda più particolarmente la questione circa il trattamento chimico, si deve così rilevare che, allorché la commissione di ricorso, la quale, a tenore dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, è composta da tecnici e giuristi, ha esposto, al paragrafo 4 della decisione impugnata, che il tipo di regolatore di crescita utilizzato in occasione della moltiplicazione non ha di norma effetto durevole, dato che il controllo ulteriore della crescita del vegetale necessita di una polverizzazione supplementare con regolatori di crescita, ha basato tale valutazione non solo sulle informazioni comunicate dall’interveniente, da lei qualificate «convincenti», secondo le quali regolatori di crescita sono utilizzati soltanto nel corso della fase di avvio e i loro effetti vengono meno dopo quattro-sei settimane, ma anche sull’esperienza pratica e sulla capacità tecnica maturate dai suoi membri.
156
Nella misura in cui il ricorrente intende rimettere in discussione tale valutazione di fatto, a lui tocca fornire indicazioni concrete e suffragate che ne dimostrino la manifesta inesattezza nelle particolari circostanze del caso di specie.
157
Orbene, il Tribunale ricorda che in nessuno stadio dei quattro procedimenti avviati dal ricorrente dinanzi all’UCVV e alla sua commissione di ricorso, e neppure nel procedimento dinanzi al Tribunale, né, a quanto pare, durante i procedimenti dinanzi al Landgericht Düsseldorf, all’Oberlandesgericht Düsseldorf e al Bundesgerichtshof, egli ha prodotto il minimo indizio o elemento di prova concreto idoneo a suffragare le sue affermazioni, in particolare per quanto riguarda l’effetto persistente dei regolatori di crescita.
158
Gli altri argomenti del ricorrente, con i quali questi rimprovera alla commissione di ricorso di non aver risposto alle sue critiche circa la mancanza di affidabilità dell’esame tecnico di LEMON SYMPHONY realizzato nel 1997, formulate alla luce dell’evoluzione che ha conosciuto la descrizione tecnica di tale varietà dal 2001, vanno respinti in quanto ininfluenti, dal momento che, da un lato, è già stato ammesso che tale esame tecnico era stato comunque realizzato su un materiale vegetale appropriato, e cioè le talee prelevate da vegetali trasmessi al Bundessortenamt dall’interveniente, e che, d’altro lato, il ricorrente non ha individuato nessun’altra varietà vegetale dalla quale LEMON SYMPHONY, quand’anche descritto come avente un portamento del fusto «da semi eretto a orizzontale», non si sarebbe nettamente distinto dal 1997. Tale valutazione si riallaccia alla tesi sviluppata in via principale dall’UCVV e dall’interveniente, in risposta al presente motivo.
159
Ciò considerato, infatti, quand’anche si dovesse supporre, come sostenuto dal ricorrente, che l’esame tecnico del 1997 fosse approdato ad un’erronea conclusione circa il livello di espressione attribuito al carattere «Portamento del fusto», e che sia stato necessario attribuire a partire dal 1997 a LEMON SYMPHONY, per tale carattere, un livello di espressione diverso da quello attribuito nella relazione di esame del Bundessortenamt di tale anno, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza circa la valutazione del carattere distinto di tale varietà, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, dal momento che questa non è stata effettuata esclusivamente, o addirittura non è stata proprio effettuata, con riferimento al suddetto carattere.
160
A questo proposito, il Tribunale rileva, da un lato, che la descrizione adattata di LEMON SYMPHONY del 2006 differisce dall’originaria descrizione del 1997 soltanto per quanto riguarda il solo carattere «Portamento del fusto», per il quale il livello di espressione attribuito è passato da «eretto» (v. punto 12 supra) a «semi-eretto a orizzontale» (v. punto 25 supra).
161
Il Tribunale rileva, d’altro lato, che il ricorrente non riesce a dimostrare che tale modifica ha avuto come conseguenza che i criteri DUS non erano soddisfatti nel 1997. Da ciò consegue che, quand’anche LEMON SYMPHONY fosse stato descritto fin dall’inizio come avente un livello di espressione «da semi-eretto a orizzontale» per il carattere «Portamento del fusto», esso avrebbe comunque ottenuto un titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
162
E’ vero che il ricorrente, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ha sostenuto che, se l’esame di SUMOST 01 fosse stato realizzato utilizzando ai fini dell’esame comparativo la descrizione iniziale di LEMON SYMPHONY, tali due varietà sarebbero state considerate nettamente distinte (v. decisione impugnata A 007/2007, pag. 2). Tuttavia, tale tesi è stata espressamente respinta dalla commissione di ricorso, la quale ha rilevato nella decisione impugnata che «[i]l procedimento di esame non avrebbe seguito un corso diverso qualora l’ufficio non avesse immediatamente adattato e registrato la descrizione della varietà...» [The test procedure would not have taken a different course if the Office had not immediately adapted and registered the variety description…]. Inoltre, il ricorrente non ha specificamente rimesso in discussione tale valutazione nell’ambito del presente ricorso.
163
Ad ogni modo, gli argomenti di ordine tecnico del ricorrente non possono essere accolti, alla luce delle considerazioni del medesimo ordine espresse nella decisione impugnata, le quali sono soggette ad un controllo marginale, nonché alla luce degli argomenti di replica dell’UCVV e dell’interveniente.
164
In particolare, la circostanza che il materiale vegetale trasmesso dall’interveniente al Bundessortenamt non rispondeva ai requisiti fissati da tale ufficio, con lettera del 6 novembre 1996, non appare determinante. Il suddetto ufficio ha infatti indicato che l’esame tecnico rischiava di essere compromesso, ma non che fosse divenuto irrealizzabile. Come giustamente rilevato dall’interveniente, rientra nella discrezionalità dell’ufficio nazionale competente esaminare e decidere, nel corso dell’esame tecnico, se il materiale vegetale inviato sia effettivamente inappropriato o se, come nella specie, la tecnica della moltiplicazione per talea consenta di mitigare i difetti dai quali esso era inizialmente affetto.
165
Inoltre, la sola questione controversa che è soggetta in linea di principio al pieno controllo giurisdizionale del Tribunale è, come giustamente rilevato dal ricorrente, sapere se i livelli di espressione idonei ad essere attribuiti per il carattere «Portamento del fusto» debbano essere determinati secondo criteri relativi o assoluti. Infatti, tale questione richiede conoscenze linguistiche piuttosto che botaniche.
166
Nell’ambito dell’esercizio di tale controllo, è tuttavia giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il carattere di «Portamento del fusto, i cui livelli di espressione vanno, secondo le linee guida di esame, da «eretto» a «pendente», passando per «semi-eretto» e «orizzontale» nonché per sfumature intermedie, non è, salvo casi estremi, un carattere «assoluto» che potrebbe essere determinato in modo rigorosamente obiettivo dalla sola misura dell’angolo di inclinazione dei fusti, ma un carattere che, in ragione della sua espressione concreta, può, se del caso, costituire oggetto di una valutazione comparativa relativa tra varietà di una medesima specie, come chiaramente risulta dal documento del Bundessortenamt del 18 maggio 2005 nell’allegato A 27 al ricorso nella causa T-177/08.
167
Orbene, secondo il Bundessortenamt, l’attribuzione a LEMON SYMPHONY nel 1997, per la descrizione del carattere «Portamento del fusto», del livello di espressione «eretto» risulta dal confronto di tale varietà con le varietà di riferimento che erano in prova in campo e dalla constatazione che LEMON SYMPHONY era «la più eretta» tra le varietà che hanno costituito l’oggetto degli esami dell’anno. Successivamente, la moltiplicazione del numero della varietà della specie Ostespermum ecklonis e la modifica delle linee guida dell’esame hanno indotto il Bundessortenamt a proporre un adattamento di tale descrizione con l’indicazione del livello di espressione «da semi-eretto a orizzontale». Tuttavia, LEMON SYMPHONY è rimasto senz’altro senza modifiche tra il 1997 e il 2005. Non si tratta di una modifica sostanziale della descrizione che incide sull’identità della varietà, ma di una semplice modifica dei termini inizialmente scelti, che non muta l’identità della varietà, ma consente soltanto di descriverla meglio, in particolare delimitandola rispetto ad altre varietà della specie.
168
Il Tribunale ritiene che tali spiegazioni siano sufficientemente circostanziate e convincenti da resistere solidamente al tentativo di confutazione sviluppato nella tesi del ricorrente.
169
Del resto, le fotografie utilizzate tanto dinanzi ai giudici civili tedeschi come pure nel corso del procedimento dinanzi all’UCVV (v. punto 28 supra) confermano, quanto meno agli occhi di un osservatore profano, che il portamento del fusto di LEMON SYMPHONY non è sensibilmente mutato tra il 1997 e il 2005.
170
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, il primo motivo va respinto essendo in parte infondato e in parte ininfluente.
Sul secondo motivo, che deduce violazione del combinato disposto degli articoli 20 e 7 del regolamento
– Argomenti delle parti
171
Il ricorrente censura la commissione di ricorso per aver respinto il suo ricorso per il solo motivo, enunciato al paragrafo 7 della decisione impugnata (pag. 9), che non sarebbe «stato citato il nome di una sola varietà che, al momento della domanda, non si distingueva da LEMON SYMPHONY, il che costituisce peró proprio il requisito dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento». Così operando, la commissione di ricorso avrebbe violato la portata delle disposizioni degli articoli 7 e 20 del regolamento.
172
Siccome, ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, occorre, a suo avviso, fondarsi sulla varietà protetta nella forma definita dalla sua descrizione ufficiale, la privativa dovrebbe essere dichiarata nulla e non avvenuta se e nella misura in cui l’UCVV dovesse constatare che la varietà protetta non è stata descritta mediante espressioni di caratteri risultanti dal genotipo della varietà, ma mediante espressioni attribuibili ad un trattamento chimico o meccanico. Sarebbe in tal caso dimostrato che la varietà inizialmente descritta non è mai esistita. Ciò per l’appunto è quanto accaduto nel caso di specie.
173
L’UCVV e l’interveniente contestano tale argomentazione.
– Giudizio del Tribunale
174
Il presente motivo si basa sulla premessa secondo la quale la varietà LEMON SYMPHONY «non è stata descritta mediante espressioni di caratteri risultanti dal genotipo della varietà, ma mediante espressioni imputabili ad un trattamento chimico o meccanico», nel 1997.
175
Poiché tale premessa è stata già respinta in quanto carente in fatto nell’ambito dell’esame del primo motivo, anche il presente motivo non può quindi che essere respinto.
Sul terzo motivo, che deduce violazione dell’articolo 75 del regolamento
– Argomenti delle parti
176
Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su motivi sui quali non ha potuto prendere posizione, oralmente o per iscritto, previamente alla sua adozione. Aggiunge che tali errori di procedura hanno avuto un carattere determinante nella valutazione della commissione di ricorso.
177
Sarebbero quindi in discussione i motivi attinenti alla «prassi» assertivamente «corrente» dell’utilizzo di talee ai fini dell’esame comparativo, alla asserita assenza di effetto durevole del tipo del regolatore di crescita che è stato utilizzato in occasione della moltiplicazione del materiale di LEMON SYMPHONY ai fini dell’esame tecnico, alla constatazione secondo la quale dalla relazione giapponese versata agli atti risulterebbe che le varietà di riferimento utilizzate erano della specie Dimorphoteca e alla constatazione secondo cui, nel 1997, il Bundessortenamt non era stato in grado di trovare varietà di riferimento con le quali la suddetta varietà avrebbe potuto essere confrontata.
178
L’UCVV e l’interveniente contestano tale tesi.
– Giudizio del Tribunale
179
Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento, le decisioni dell’UCVV sono motivate e possono essere fondate solo su motivi e prove sulle quali le parti nel procedimento hanno potuto prendere posizione, oralmente o per iscritto.
180
Il rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell’Unione di cui l’articolo 75 del regolamento intende assicurare l’attuazione da parte dell’UCVV, implica, in linea generale, che le parti in un procedimento siano state messe in grado di prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui sarà fondata una decisione giudiziaria nonché di discutere degli elementi di prova e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e dei motivi sui quali questo intende fondare la sua decisione. Per soddisfare le esigenze connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere sia degli elementi di fatto come pure degli elementi di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v. sentenza della Corte del 17 dicembre 2009, M/EMEA, C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punto 41,e la giurisprudenza ivi citata).
181
In altri termini, tale diritto deve essere inteso nel senso che esso garantisce che le parti non si trovino di fronte ad una decisione giudiziaria completamente inaspettata. Ciò non vuol dire che il giudice deve concedere alle parti il diritto di essere sentite in merito a ciascun punto della sua valutazione giuridica prima di pronunciare la sentenza (sentenza del Tribunale del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T-491/08 P, punto 85).
182
Per quanto riguarda il motivo relativo alla «prassi corrente» dell’utilizzo di talee ai fini dell’esame comparativo, è già stato esposto, nell’ambito dell’esame del primo motivo, che esso verte sulla constatazione di un fatto notorio. Poiché gli organi dell’UCVV non sono tenuti ad accertare, nelle loro decisioni, l’esattezza di tali fatti, i diritti della difesa del ricorrente non possono essere stati violati per il solo fatto di una tale constatazione, anche se la questione non sia stata discussa per iscritto o nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso.
183
Ad ogni modo, il ricorrente non è credibile allorché assume di ignorare l’esistenza di una siffatta pratica, la cui realtà è riconosciuta sia dall’UCVV che dall’interveniente. Quindi, sia nel ricorso avverso la decisione sulla domanda di annullamento, proposto dinanzi alla commissione di ricorso il 19 ottobre 2007, come pure nella sua memoria complementare del 12 gennaio 2009, egli stesso aveva menzionato la possibilità che le piante inviate dall’interveniente fossero state moltiplicate per talee e che tali talee fossero state in seguito utilizzate in occasione dell’esame tecnico (v. punti 72 e 74 supra).
184
Per il resto, il presente motivo è ininfluente nella misura in cui è dedotto avverso gli altri motivi della decisione impugnata di cui il ricorrente fa menzione. Infatti, questi altri motivi sono formulati ad abundantiam nella valutazione della commissione di ricorso, come risulta dall’esame del primo motivo. Di conseguenza, l’asserita violazione dei diritti della difesa circa la loro enunciazione, quand’anche dovesse essere dimostrata, non sarebbe tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata.
185
Il terzo motivo deve pertanto essere respinto in quanto in parte infondato e in parte ininfluente.
Sul quarto motivo, che deduce violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione
– Argomenti delle parti
186
Il ricorrente sostiene che, all’udienza del 23 gennaio 2009 dinanzi alla commissione di ricorso nonché nel verbale di tale udienza (allegato K 12al ricorso), sono stati «massicciamente violati» i diritti derivantigli dall’articolo 63 del regolamento di esecuzione». A nessuna delle parti nel procedimento sarebbe stata data lettura ad alta voce del verbale e quest’ultimo non sarebbe, di conseguenza, stato approvato da nessuna di esse. Inoltre, il verbale conterrebbe numerose inesattezze. Le dichiarazioni delle parti nel procedimento, in particolare quelle della sig.ra Menne, che le erano favorevoli, non sarebbero state riprese nel verbale, il che renderebbe considerevolmente più difficile la rivendicazione dei suoi diritti. Il ricorrente rinvia, per il resto, ai termini della sua memoria presentata alla commissione di ricorso il 30 marzo 2009, riprodotti supra al punto 77.
187
L’UCVV e l’interveniente contestano tale tesi.
188
All’interveniente, che in particolare ha sostenuto che sarebbe stata senz’altro data lettura del verbale dal momento che il presidente della commissione di ricorso l’aveva dettato su un registratore, nel corso dell’udienza, il ricorrente replica, facendo fede all’attestazione personale del suo avvocato, che quest’ultima affermazione relativa alla registrazione del verbale dell’udienza e alla sua lettura alle parti è falsa. Offre di fornirne la prova mediante l’audizione in qualità di testimoni del presidente della commissione di ricorso e del presidente dell’UCVV.
– Giudizio del Tribunale
189
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione:
«1. I verbali del procedimento orale e dell’istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti ed il risultato delle eventuali ispezioni.
2. Del verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene data lettura o presentato all’interessato in modo che possa esaminarlo. L’esecuzione di questa formalità e l’approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate».
190
Pertanto, la prima funzione del verbale d’udienza (e dell’istruttoria che lo accompagna, se del caso), sia esso dinanzi al Tribunale o dinanzi ad un organo semigiurisdizionale quale la commissione di ricorso dell’UCVV, è quella di contenere gli elementi «essenzial[i]» (articolo 63, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione) del procedimento orale e dell’istruzione. Non si tratta assolutamente di una trascrizione dell’udienza, e neppure di un resoconto esauriente della stessa, che riproduca i dettagli del dibattimento cui essa ha dato luogo.
191
Peraltro, è consuetudine, dinanzi ai giudici dell’Unione, che le dichiarazioni «pertinenti» delle parti nel procedimento, e cioè quelle che sono idonee ad avere incidenza sull’esito della controversia (come la rinuncia a un capo delle conclusioni, la quantificazione in cifre di una domanda, il riconoscimento di un fatto pertinente o l’invocazione di un argomento o di un fatto nuovo) siano messe agli atti dal cancelliere nel verbale dell’udienza, d’ufficio, o su domanda del giudice o di una delle parti.
192
Alla luce di tali considerazioni di ordine generale, occorre esaminare le diverse censure del ricorrente.
193
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura che deduce l’asserita assenza di lettura del verbale e, di conseguenza, il fatto che esso non sia stato approvato dalle parti, basta constatare che, nella specie, non si è avuta una «deposizione di un testimone, di un esperto o di una parte nel procedimento», ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, dimodoché non occorreva procedere alla lettura del verbale, né alla sua approvazione, da parte dell’«autore della deposizione». Gli argomenti del ricorrente fondati sull’omissione di tali formalità debbono pertanto essere respinti in quanto privi di pertinenza.
194
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura che deduce asserite «numerose inesattezze contenute nel verbale», questa deve essere di primo acchito respinta dal momento che il ricorrente non le specifica. Nella misura in cui, cionondimeno, tale censura coincide con quelle formulate nella lettera del ricorrente alla commissione di ricorso del 30 marzo 2009, e ribadite nel ricorso T-242/09, viene fatto rinvio al seguente punto 196.
195
In terzo luogo, anche la censura che deduce l’assenza di menzione nel verbale delle dichiarazioni essenziali delle parti nel procedimento, in particolare quelle della sig.ra Menne, che erano favorevoli al ricorrente, deve essere respinta in quanto priva della più elementare precisione. Nella misura, tuttavia, in cui il ricorrente intende con ciò la dichiarazione secondo la quale la sig.ra Menne ha affermato di non ricordarsi più se l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY nel 1997 fosse stato realizzato sui vegetali inviati dall’interveniente al Bundessortenamt oppure su talee da questi prelevate, tale argomento va egualmente respinto dal momento che la decisione impugnata, pur constatando implicitamente che l’esame tecnico del 1997 era stato realizzato a partire da talee, aveva egualmente, in sostanza, previsto l’una e l’altra possibilità per concludere, comunque, per la regolarità dell’esame tecnico. In tali circostanze, infatti, la dichiarazione della sig.ra Menne non può quindi essere qualificata essenziale.
196
Per quanto riguarda, in quarto luogo, le censure formulate nella lettera del ricorrente del 30 marzo 2009, quali ribadite nel ricorso e riprodotte supra al punto 77, occorre aggiungere quanto segue:
—
la censura che deduce l’asserita «presentazione imprecisa dell’asserito accordo stipulato tra l’[UCVV] e il Bundessortenamt», circa, in particolare, la partecipazione della sig.ra Menne all’udienza, in qualità di esperto tecnico interno, agente dell’UCVV, è irrilevante, dal momento che, nell’ambito del presente ricorso (e a differenza dei ricorsi nelle cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08), il ricorrente non deduce alcun motivo di annullamento fondato sulla circostanza di tale partecipazione;
—
la censura che deduce l’omissione nel verbale delle «indicazioni fornite dalla sig.ra Menne» all’udienza coincide, per quanto riguarda il punto 3, lettera a), della lettera del ricorrente del 30 marzo 2009, con la censura esaminata supra al punto 195; essa va pertanto respinta, per quanto riguarda il punto 3, lettere b) e c), della suddetta lettera, in assenza di ogni comprensibile articolazione con i motivi e argomenti del presente ricorso;
—
la censura che deduce l’omissione nel verbale delle «offerte di prova del ricorrente», formulate nel corso dell’udienza, va respinta per le ragioni esposte supra ai punti 136-140;
—
la censura che deduce «altre imprecisioni e omissioni» coincide, per quanto riguarda il punto 5, lettera a), della lettera del ricorrente del 30 marzo 2009, con la censura esposta al primo trattino supra; essa va peraltro respinta, per quanto riguarda il punto 5, lettera b), della suddetta lettera, in mancanza di ogni comprensibile articolazione con i motivi e argomenti del presente ricorso.
197
Il quarto motivo va pertanto respinto in quanto infondato.
Conclusioni nel merito della causa T-242/09
198
Da tutto quanto sopra considerato consegue che il ricorso nella causa T-242/09 va respinto in quanto infondato, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle domande di misure di organizzazione del procedimento formulate dal ricorrente (v. punto 94 supra).
Cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08
Nel merito dei ricorsi
Esposizione generale dei vari motivi di ricorso
199
A sostegno del ricorso nella causa T-133/08, il ricorrente invoca cinque motivi, che deducono rispettivamente violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, violazione dell’articolo 75 del regolamento, violazione del combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 68 del regolamento, violazione dell’articolo 73 del regolamento e dell’articolo 230 CE e, infine, violazione dell’articolo 48 del regolamento.
200
A sostegno del ricorso nella causa T-134/08, il ricorrente invoca quattro motivi, con i quali deduce rispettivamente violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, violazione del combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli 21, 67 e 68 del regolamento, violazione dell’articolo 73 del regolamento e dell’articolo 230 CE del regolamento e, infine, violazione dell’articolo 48 del regolamento.
201
A sostegno del suo ricorso nella causa T-177/08, il ricorrente invoca sei motivi, con i quali deduce rispettivamente violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, violazione dell’articolo 75 del regolamento, violazione del combinato disposto degli articoli 81, paragrafo 2, e 48 del regolamento, violazione dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione, violazione dell’articolo 62 del regolamento e, infine, violazione dell’articolo 48 del regolamento. Il nuovo motivo la cui presentazione è stata richiesta con atto del 25 febbraio 2009 (v. punto 83 supra) si ricollega al terzo di tali motivi e sarà, se del caso, esaminato congiuntamente con questo.
202
Occorre esaminare prioritariamente il motivo, comune ai tre ricorsi, relativo alla violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e del diritto al contraddittorio.
Sul motivo, comune ai tre ricorsi, relativo alla violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e del diritto al contraddittorio
– Argomenti delle parti
203
Il ricorrente sostiene che le tre decisioni impugnate sono state adottate in violazione del suo diritto al contraddittorio e dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, dal momento che il procedimento orale si è svolto, il 4 dicembre 2007, nel corso di un’udienza alla quale non era stato regolarmente convocato e alla quale aveva rifiutato di assistere per legittimi motivi.
204
Secondo l’UCVV, il ricorrente non può avvalersi del fatto di aver ricevuto la convocazione soltanto il 6 novembre 200, poiché era stato previamente concordato con lui la data della prevista udienza e egli non ne aveva dato disdetta, sulla base di fondati motivi, entro i termini impartitegli a tal fine nell’ambito della preparazione del procedimento orale.
205
L’UCVV sottolinea, in primo luogo, che l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione non osta a che la commissione di ricorso e le parti nel procedimento concordino la data del procedimento orale. Tale modo di procedere sarebbe altresì indicato tenuto conto del gran numero di persone implicate nel procedimento ed della brevità del termine minimo di un mese previsto da tale disposizione.
206
L’UCVV sostiene, in secondo luogo, che, come risulterebbe dal messaggio di posta elettronica del segretariato della commissione di ricorso alla sua presidente del 20 settembre 2007, la data dell’udienza era stata concordata per tale giorno, con la conseguenza che la telecopia della commissione di ricorso alle parti del 9 ottobre 2007 può essere qualificata solo come conferma scritta di tale accordo. Il termine in scadenza il 19 ottobre 2007, impartito alle parti in tale telecopia, non sarebbe un termine da concordare, ma un termine per far valere obiezioni allo svolgimento dell’udienza, fondate unicamente su motivi di impedimento relativi alla data fissata. Orbene, la lettera del ricorrente del 19 ottobre 2007 non conterrebbe alcun argomento che consenta di riconoscere siffatte obiezioni.
207
L’UCVV sostiene, in terzo luogo, che i rilievi della presidente della commissione di ricorso, nelle sue lettere del 17 ottobre e del 5 novembre 2007, circa il pagamento delle tasse nel caso A 007/2007, non significano che la data convenuta era stata rimessa in discussione.
208
Nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la tesi secondo la quale era stata già convenuta una data nell’ottobre 2007, l’UCVV sostiene, in quarto luogo, che si deve intendere l’accordo nel senso che le parti del procedimento si erano accordate su un termine di comparizione più breve, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.
209
Ad ogni modo, l’UCVV sostiene, in quinto luogo, che il senso e la finalità del termine di comparizione, cioè di consentire alle parti di adottare le misure utili ai fini della loro partecipazione al procedimento orale e concedere loro un tempo sufficiente di preparazione, sono stati nella specie rispettati. Inoltre, il fatto che il termine minimo di un mese abbia fatto difetto di soli due giorni sarebbe una «bagattella» che il ricorrente non può invocare considerati i precedenti. Una siffatta «manovra» dovrebbe essere infatti qualificata come abusiva, visti i fatti che hanno preceduto la convocazione. Infine, l’UCVV qualifica l’asserito vizio di procedura come «insignificante» e invoca la giurisprudenza secondo la quale un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l’amministrazione potrebbe dar luogo solo all’adozione di una nuova decisione identica (sentenza della Corte del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 117/81, Racc. pag. 2191, punto 7). Ciò avverrebbe nella fattispecie dal momento che, secondo l’UCVV, la conclusione della commissione di ricorso era corretta nel merito.
210
Per quanto riguarda, infine, la convocazione dell’avvocato del ricorrente dinanzi al Landgericht di Amburgo, il 5 dicembre 2007, l’UCVV rileva che essa è successiva all’accordo intervenuto nella specie e aggiunge che l’interessato sarebbe potuto comparire a Angers il 4 dicembre e ad Amburgo il 5.
211
Secondo l’interveniente, l’unico scopo della notifica del 9 ottobre 2007 era quella di concordare una data con le parti, dopo che la presidente della commissione di ricorso si era telefonicamente assicurata presso i loro avvocati che tale data era di per sé prevedibile. Il ricorrente non avrebbe, in un primo momento, formulato alcuna obiezione a tale notifica e avrebbe pertanto dovuto tenere come acquisito che l’udienza avrebbe avuto luogo alla data convenuta. Peraltro, il richiamo all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, contenuto nella notifica del 9 ottobre 2007, dimostrerebbe chiaramente che ad essa doveva attribuirsi un effetto imperativo.
212
L’interveniente ritiene ancora che la commissione di ricorso non doveva tener conto delle obiezioni espresse dal ricorrente nella lettera del 19 ottobre 2007, dal momento che queste non riguardavano un motivo di impedimento connesso con la data dell’udienza in quanto tale, ma unicamente la questione se lo stato del procedimento giustificasse lo svolgimento di un procedimento orale all’inizio del mese di dicembre. Orbene, la decisione su tale questione rientrerebbe nel potere discrezionale della commissione di ricorso.
213
Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente che deduce la convocazione del suo avvocato dinanzi al Landgericht di Amburgo, l’interveniente lo ritiene ininfluente dal momento che la data dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso era stata previamente convenuta. Il suddetto avvocato avrebbe pertanto dovuto chiedere un rinvio dell’udienza dinanzi al giudice tedesco, se dubitava della sua capacità di essere sufficientemente preparato per tale udienza in ragione dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso.
214
Per quanto riguarda più in particolare la questione della legittimazione del ricorrente ad agire, nella causa T-133/08, l’interveniente ritiene che essa era stata chiaramente esaminata nelle comunicazioni della presidente della commissione di ricorso.
215
Infine, nella controreplica, l’interveniente sottolinea che, se è vero che, come risulta dall’articolo 59, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di esecuzione, è possibile concordare un termine di comparizione più breve, a maggior ragione occorre applicare il medesimo principio per quanto riguarda una data di udienza che è stata fissata molto tempo prima del termine di un mese. La fissazione di una siffatta data sarebbe peraltro conforme ai principi che sono alla base del requisito di una convocazione, cioè garantire la regolarità e l’equità del procedimento.
– Giudizio del Tribunale
216
Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento di esecuzione:
«1. Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all’articolo 77 del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l’[UCVV] non si accordino su di un termine più breve.
2. Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi l’[UCVV], il procedimento può continuare in sua assenza».
217
Nella specie, non è contestato né dall’UCVV né dall’interveniente, e ciò è stato del resto espressamente ammesso dalla commissione di ricorso nelle tre decisioni impugnate, che il termine di comparizione minimo di un mese previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di esecuzione non sia stato rispettato, poiché la convocazione per l’udienza del 4 dicembre 2007 è stata notificata al ricorrente solo il 6 novembre 2007.
218
Infatti, tenuto conto della sua inutilità e dei suoi stessi termini, la telecopia della commissione di ricorso del 9 ottobre 2007 non può in alcun caso considerarsi aver soddisfatto la funzione di una convocazione del ricorrente nella buona e debita forma e nel termine prescritto, tanto più che essa non era redatta nella lingua di procedura e non è stata notificata al suo destinatario conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 64 e seguenti del regolamento di esecuzione, e cioè con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Del resto, tale telecopia indica che la commissione di ricorso «ha l’intenzione di» (intends to) convocare le parti al procedimento orale per una certa data.
219
La sola questione controversa è pertanto se il mancato rispetto del termine minimo di un mese costituisca un vizio di procedura sostanziale, tale da giustificare l’annullamento delle tre decisioni impugnate.
220
Si deve, a questo proposito, esaminare innanzitutto i due motivi dedotti dalla commissione di ricorso, in ciascuna delle tre decisioni impugnate, per giustificare la fissazione della data dell’udienza per il 4 dicembre 2007, cioè un termine inferiore al termine minimo di comparizione di un mese previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, nonostante le obiezioni formulate dall’avvocato del ricorrente nelle sue lettere del 20 settembre, 19 ottobre, 5, 14 e 29 novembre 2007.
221
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura che deduce il fatto che il ricorrente avrebbe accettato per iscritto, il 9 ottobre 2007, la data d’udienza proposta dalla commissione di ricorso, è vero che, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di esecuzione, è consentito alle parti concordare con l’UCVV un termine di comparizione più breve di quello di un mese normalmente previsto da questa stessa disposizione.
222
Inoltre occorre che l’accordo delle parti su un termine più breve sia certo, in mancanza del quale si rischierebbe di ledere il principio della certezza del diritto. Un siffatto accordo non può pertanto essere semplicemente presunto, né implicitamente dedotto dall’insieme di talune circostanze confuse o ambigue.
223
Quindi, nella specie, l’accordo del ricorrente sulla data del 4 dicembre 2007 non può essere dedotto dal semplice rinvio da parte del suo avvocato alla telecopia del 9 ottobre 2007 controfirmata, come richiesto, per «ricevuta di ricevimento». Per definizione, infatti, un’accusa di ricevimento si limita a dimostrare il ricevimento di un documento. Non esprime, in quanto tale, alcuna manifestazione di volontà idonea a contribuire alla formazione di un accordo tra le parti.
224
Contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie dall’UCVV, l’accordo delle parti sulla data del 4 dicembre 2007 non può neppure essere dedotto dal messaggio di posta elettronica indirizzato dalla segreteria della commissione di ricorso alla sua presidente il 20 settembre 2007 (v. punto 47 supra; documento unito al controricorso all’allegato 11). Inoltre, una siffatta lettera interna all’UCVV non è opponibile al ricorrente in caso di contestazione da parte di questo, e i suoi termini dimostrano soltanto contatti preliminari con gli interessati circa la fissazione di una data di udienza «che risultasse conveniente a tutte le parti interessate», che sembrava «possibile» soltanto nel corso della prima settimana del mese di dicembre 2007. Tali termini non sono pertanto rivelatori di un accordo già intervenuto tra le parti circa la data dell’udienza da fissare, per il 20 settembre 2007. Peraltro, con lettera in pari data alla commissione di ricorso (v. punto 48 supra; allegato 7 al ricorso T-133/08), inviata proprio in reazione a contatti telefonici esplorativi, l’avvocato del ricorrente aveva formulato obiezioni di principio alla tenuta di un’udienza dei casi A 005/2007 e A 006/2007, fintantoché l’UCVV non avesse statuito anche nel caso A 010/2007. Tali obiezioni sono state ribadite con lettera del 19 ottobre 2007.
225
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo che deduce che il ricorrente non si sarebbe avvalso della possibilità riservatagli di far valere per iscritto un impedimento ad assistere all’udienza del 4 dicembre 2007, fondato su obiezioni motivate, entro un termine di dieci giorni in scadenza il 19 ottobre 2007, va ricordato che nella telecopia del 9 ottobre 2007 era indicato: «A meno che la segreteria della commissione di ricorso dell’UCVV non riceva da parte vostra, entro i dieci giorni a partire dalla data della presente telecopia, obiezioni motivate, si presume che la data proposta sia accettabile e le convocazioni saranno di conseguenza inviate».
226
Tuttavia, per le ragioni già sopra esposte, legate all’invio della lettera di obiezioni del 20 settembre 2007 (lettera alla quale è stato risposto solo il 17 ottobre 2007), non era possibile far assurgere l’assenza di reazione del ricorrente alla telecopia del 9 ottobre 2007 ad una presunzione di accettazione implicita o tacita della data menzionata nella suddetta telecopia.
227
Del resto, la presidente della commissione di ricorso era pienamente consapevole dell’opposizione di principio e motivata del ricorrente allo svolgimento dell’udienza il 4 dicembre 2007, come rilevato nella sua lettera all’avvocato del ricorrente del 17 ottobre 2007, che, rispondendo alla lettera del 20 settembre 2007, lo informava che «la domanda del ricorrente del 20 settembre 2007 intesa ad ottenere un rinvio della data dell’udienza per i tre procedimenti non e[ra] stata accolta dalla sezione».
228
Si deve, inoltre, rilevare che è sempre il 19 ottobre 2007 che il ricorrente ha presentato impugnazione presso la commissione di ricorso avverso la decisione sulla domanda di annullamento. Tale circostanza, che costituiva un fatto nuovo importante ai fini del buon svolgimento dei diversi procedimenti dinanzi alla suddetta commissione di ricorso, allo stesso modo del tenore della lettera dell’avvocato del ricorrente del medesimo giorno alla presidente della commissione di ricorso, che espone le ragioni per le quali egli riteneva che la questione della nullità dovesse essere risolta prioritariamente, dimodoché non avrebbe avuto senso tenere un’udienza negli altri casi prima della fine dell’anno, è egualmente idonea a confutare la presunzione di accettazione della data del 4 dicembre 2007.
229
In un siffatto contesto di opposizione esplicita e di principio alla tenuta di un’udienza nei soli primi tre casi, la commissione di ricorso non aveva titolo per «presumere» l’accordo del ricorrente circa la tenuta di un’udienza verso la fine del 2007, e meno ancora su un termine più breve di quello minimo di un mese, previsto all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, per il motivo che egli non avrebbe reagito entro dieci giorni a partire dall’invio della telecopia del 9 ottobre 2007.
230
Il Tribunale conclude così dall’esame dei due motivi dedotti dalla commissione di ricorso che questi non consentono di accertare sufficientemente l’accordo del ricorrente su un termine di comparizione più breve di quello di almeno un mese previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.
231
Poiché non è stato rispettato tale termine minimo di comparizione è giocoforza constatare che il ricorrente non è stato regolarmente convocato nel procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso.
232
Il fatto che il ricorrente non sia comparso per tale udienza non autorizzava comunque la commissione di ricorso a proseguire il procedimento in sua assenza. Dall’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione consegue, infatti, che il procedimento può essere continuato in absentia solo se una parte «ritualmente» convocata non compare.
233
Il motivo relativo nelle tre cause alla violazione di tale disposizione e del diritto al contraddittorio è pertanto fondato e tale da comportare l’annullamento delle tre decisioni impugnate.
234
Nessuno degli argomenti dedotti dall’UCVV e dall’interveniente sono atti ad invalidare tale conclusione.
235
Per quanto riguarda, in primo luogo, la tesi secondo cui il senso e la finalità del termine di comparizione sarebbero stati nella specie rispettati, essa contrasta con quanto prescritto dall’articolo 59 del regolamento di esecuzione, che impone un termine di comparizione di «almeno» un mese. Come giustamente rilevato dal ricorrente, la comunicazione formale di una convocazione è intesa a garantire la regolarità e l’equità del procedimento, e il rispetto di un lasso di tempo minimo deve dare alle parti la possibilità di prepararsi adeguatamente al procedimento orale. Il legislatore comunitario ha valutato il lasso di tempo a tal fine necessario pari ad almeno un mese e non spetta alla commissione di ricorso rimettere in discussione tale valutazione caso per caso.
236
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il termine minimo di comparizione sarebbe stato «mancato» soltanto di due giorni, cioè una «bagattella», che avrebbe dato luogo ad un vizio di procedura qualificato «insignificante» dall’UCVV, e la cui invocazione da parte del ricorrente costituirebbe una «manovra abusiva», esso pare fondarsi su una valutazione delle conseguenze concrete della violazione del suddetto termine constatata nella specie.
237
Orbene, la violazione di tale termine minimo di comparizione costituisce un vizio di procedura sostanziale idoneo a comportare l’annullamento delle tre decisioni impugnate, senza che si renda necessario accertare inoltre che tale violazione abbia prodotto un pregiudizio al ricorrente. Un siffatto vizio di procedura sostanziale è molto simile, infatti, alla violazione di una forma sostanziale che comporta la nullità dell’atto, indipendentemente dalle conseguenze concrete della violazione (v., in questo senso, sentenza della Corte del 6 aprile 2000, Commissione/Solvay, C-287/95 P e C-288/95 P, Racc. pag. I-2391, punti 45 e 46; v. sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dall’UCVV non è pertinente nella specie.
238
Ad ogni modo, il rifiuto del ricorrente di comparire all’udienza del 4 dicembre 2007 non può essere qualificato come manovra abusiva. Il ricorrente aveva, al contrario, un motivo legittimo e fondato per chiedere che venisse sospeso il procedimento nei tre casi di cui trattasi dinanzi alla commissione di ricorso fino all’adozione di una decisione che ponesse termine al procedimento di annullamento (caso A 010/2007).
239
Per quanto riguarda il rigetto di tale domanda di sospensione del procedimento nelle tre cause di cui trattasi, questo è stato così motivato dalla commissione di ricorso nella decisione sulla domanda di decadenza (la decisione sull’adattamento della descrizione e la decisione di rigetto che rinvia a questa stessa motivazione):
«Un procedimento addizionale di ricorso è pendente nell’ambito del quale il ricorrente cerca di far dichiarare la nullità della varietà LEMON SYMPHONY, conformemente all’articolo 20 del [regolamento]. Siccome considera quest’ultimo procedimento pregiudiziale rispetto ai procedimenti in esame, il ricorrente chiede, conformemente all’articolo 106 del [regolamento], che questi siano sospesi fino a che il procedimento di annullamento sia legalmente definito.
Questa domanda è infondata. L’articolo 106 del [regolamento] è manifestamente inapplicabile. Esso riguarda azioni dinanzi ai giudici ordinari. Tuttavia, pur tenendo conto di un principio generale in forza del quale una sospensione del procedimento è possibile, a discrezionalità della commissione di ricorso, una sospensione del procedimento è nella specie fuori discussione Una sospensione del procedimento presuppone che esista un effetto pregiudizievole per l’altro procedimento. Ciò avverrebbe nella specie solo se il ricorso circa la nullità fosse favorevole al ricorrente. Pertanto, perché il procedimento sia nella specie sospeso, occorrerebbe almeno una ragionevole prospettiva di successo. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Il procedimento per nullità non dovrebbe sortire esito favorevole, siccome, per le ragioni esposte nella presente decisione, non esiste diritto di chiedere all’[UCVV] di emettere una decisione ai sensi della quale il titolo della privativa della contestata varietà vegetale LEMON SYMPHONY dovrebbe essere dichiarato nullo e non avvenuto».
240
Orbene, come è stato già detto supra al punto 98, le tre cause qui considerate sono connesse con la causa T-242/09 (procedimento di annullamento di LEMON SYMPHONY) mediante un rapporto di dipendenza, poiché l’esito di questo è in effetti determinante per l’esito delle altre cause.
241
La commissione di ricorso non ha del resto contestato l’esistenza di tale rapporto di dipendenza nelle tre decisioni impugnate. Ha piuttosto motivato il rigetto della domanda di sospensione del procedimento con la considerazione che il procedimento di annullamento non aveva alcuna «ragionevole prospettiva di successo», dimodoché non poteva in alcun caso incidere favorevolmente sulla posizione del ricorrente nelle altre tre cause.
242
Così operando, tuttavia, la commissione di ricorso ha gravemente pregiudicato la decisione che sarebbe indotta ad adottare nell’ambito del suddetto procedimento, quand’anche questo fosse solo ai suoi inizi.
243
Per di più, tale pregiudizio si è rivelato errato, di fatto come in diritto. In effetti, il motivo invocato per giustificare tale valutazione e cioè, in sostanza, che il ricorrente non era legittimato a chiedere all’UCVV l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, non è stato nemmeno preso in considerazione dalla commissione di ricorso, invero in una diversa composizione, nella decisione A 010/2007, per giustificare il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione sulla domanda di annullamento. Anzi, la commissione di ricorso sembra aver respinto il motivo di cui trattasi in quanto infondato al paragrafo 1 della decisione A 010/2007, alla luce della sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/UCVV – Nador Cott Protection (Nadorcott) (T-95/06, Racc. pag. II-31), il cui punto 81 recita, «a tenore degli articoli 20 e 21 del regolamento, chiunque può invitare l’UCVV, dopo la concessione di una privativa e indipendentemente da un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, a dichiararla nulla e non avvenuta o a far decadere il titolare dalla privativa, facendo valere che la detta privativa è stata concessa per una varietà che non risponde alle condizioni sostanziali di cui agli articoli 7-10 del detto regolamento».
244
Il ricorrente aveva così un motivo legittimo e fondato di opporsi a che si tenesse un’udienza il 4 dicembre 2007. Al contrario, e quali che siano le motivazioni profonde della sua decisione, la presidente della commissione di ricorso ha esercitato i suoi poteri in modo inappropriato, se non abusivo, pretendendo di tenere un’udienza per tale data, nonostante le ragionevoli e fondate obiezioni del ricorrente.
245
Da tutto quanto sopra considerato consegue che il motivo comune alle cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08, che deduce una violazione dell’articolo 59 del regolamento di esecuzione e dei diritti della difesa, è fondato.
246
Di conseguenza, vanno annullate le tre decisioni impugnate nell’ambito delle cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08, senza che si renda pertanto necessario pronunciarsi sugli altri motivi e argomenti dei ricorsi.
Sull’esito da dare alla seconda parte del primo capo delle conclusioni del ricorso nella causa T-133/08
247
L’UCVV sostiene che il ricorso nella causa T-133/08 è irricevibile, in quanto è inteso, con la seconda parte del primo capo delle sue conclusioni, all’annullamento della decisione sull’adattamento della descrizione. Quand’anche il ricorrente fosse legittimato a proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso avverso tale decisione, quod non, non sarebbe prevedibile, secondo l’UCVV, che il Tribunale la annulli, dal momento che la commissione di ricorso non ha statuito a tal riguardo. Secondo l’UCVV, sarebbe in effetti necessario che la commissione di ricorso avesse emesso una decisione, per ipotesi illegittima, affinché la decisione sull’adattamento della descrizione potesse essere dichiarata nulla.
248
A questo proposito si deve rilevare che, con il secondo capo del primo motivo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di adottare la decisione che la commissione di ricorso dell’UCVV avrebbe dovuto adottare, e cioè una decisione che dichiara nulla la decisione sull’adattamento della descrizione. Si deve pertanto concludere che, con questa parte del primo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede la riforma della decisione della commissione di ricorso, in forza dei poteri conferiti al Tribunale dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento, a tenore del quale il Tribunale è competente sia per annullare come pure per riformare la decisione A 007/2007.
249
La questione della ricevibilità di questa seconda parte del primo capo delle conclusioni si pone pertanto nei medesimi termini di quella della ricevibilità dei capi di conclusioni analoghe intesi a riformare decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nel contenzioso sul marchio comunitario, in forza della competenza attribuita al Tribunale dall’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la cui formulazione è identica a quella dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento.
250
Orbene, per quanto riguarda tale contenzioso, la Corte, nella sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 72), ha giudicato che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione operata dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.
251
Nella specie, come giustamente rilevato dall’UCVV, la commissione di ricorso non si è pronunciata sulle questioni di merito relative alla legittimità della decisione sull’adattamento della descrizione.
252
Ciò considerato, non va accolta la parte del primo capo delle conclusioni del ricorso nella causa T-133/08 intesa a far annullare la decisione sull’adattamento della descrizione [v., in tal senso e per analogia, sentenza Edwin/UAMI, cit., al punto 74, che conferma la sentenza del Tribunale del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Racc. pag. II-1375, punto 67].
Sulle spese
Argomenti delle parti
253
In ciascuna delle quattro cause riunite l’UCVV chiede che il Tribunale dichiari che l’UCVV sopporterà soltanto le proprie spese nell’ipotesi e nella misura in cui sia accolta una delle conclusioni dei ricorsi.
254
Il ricorrente replica che tale domanda è immotivata e che non vi è alcuna ragione manifesta per rifiutargli il rimborso delle sue spese in caso di esito del ricorso a lui favorevole.
Giudizio del Tribunale
255
A norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali.
256
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.
257
Ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di procedura, applicabile ai ricorsi nei confronti dell’UCVV ai sensi del suo articolo 130, qualora sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che l’UCVV sopporti unicamente le proprie spese.
258
Tenuto conto della duplice circostanza che, da un lato, il ricorrente è rimasto soccombente nell’ambito della causa T-242/09, il cui esito era determinante per quello delle tre altre cause e che, dall’altro lato, l’UCVV e l’interveniente sono rimasti essenzialmente soccombenti nell’ambito di tali altre tre cause, viene operata un’equa applicazione delle disposizioni sopra citate decidendo che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), avente ad oggetto una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY, è respinto.
2)
La decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 007/2007), avente ad oggetto una contestazione della decisione di adattamento d’ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è annullata.
3)
Il ricorso proposto avverso tale decisione è respinto per il resto.
4)
La decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 006/2007), avente ad oggetto una domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY, è annullata.
5)
La decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 005/2007), avente ad oggetto una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 01, è annullata.
6)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Forwood
Dehousse
Schwarcz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2012.
Firme
Indice
Contesto normativo
Fatti
Procedimenti amministrativi dinanzi all’UCVV
Procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007
Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nel caso A 010/2007
Procedimento
Conclusioni delle parti
Considerazioni preliminari sui rapporti esistenti fra le quattro cause riunite e sull’ordine nel quale occorre esaminarle
Causa T-242/09
Sulla ricevibilità
Nel merito
Sul primo motivo, che deduce violazione del combinato disposto degli articoli 76 e 81 del regolamento
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, che deduce violazione del combinato disposto degli articoli 20 e 7 del regolamento
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, che deduce violazione dell’articolo 75 del regolamento
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, che deduce violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Conclusioni nel merito della causa T-242/09
Cause T-133/08, T-134/08 e T-177/08
Nel merito dei ricorsi
Esposizione generale dei vari motivi di ricorso
Sul motivo, comune ai tre ricorsi, relativo alla violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e del diritto al contraddittorio
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sull’esito da dare alla seconda parte del primo capo delle conclusioni del ricorso nella causa T-133/08
Sulle spese
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy