Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 novembre 2009 – Frag Comercio Internacional / UAMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako)
(causa T‑162/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GREEN by missako – Marchi nazionale e comunitario figurativi anteriori MI SA KO – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 27, 52)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 febbraio 2008 (procedimento R 1527/2006-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Tinkerbell Modas LTDA e la Frag Comercio Internacional, SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Tinkerbell Modas LTDA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio comunitario figurativo GREEN by missako per prodotti e servizi delle classi 3, 25, 35 – domanda n. 3 663 234.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Frag Comercio Internacional, SL
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio comunitario figurativo MI SA KO per prodotti delle classi 18 e 25; marchio nazionale figurativo MI SA KO per servizi della classe 35
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Frag Comercio Internacional, SL, è condannata alle spese.
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