Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 dicembre 2009 – Iranian Tobacco / UAMI – AD Bulgartabac (Bahman)
(causa T‑223/08)
«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo Bahman – Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire – Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] (v. punti 18‑23)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007‑1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:
Marchio figurativo Bahman per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336)
Titolare del marchio comunitario:
Iranian Tobacco Co.
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:
AD Bulgartabac Holding Sofia
Decisione della divisione di annullamento:
Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso della ricorrente
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese.
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