Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2009 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel / UAMI – Schwarzbräu (ALASKA)
(causa T‑225/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo ALASKA – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 22, 37, 39)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 877/2004‑4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio figurativo ALASKA per prodotti della classe 32 – marchio comunitario n. 505552
Titolare del marchio comunitario:
Schwarzbräu GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH
Decisione della divisione di annullamento:
Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso della ricorrente
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).
3)
La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.
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