Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2010 – Asenbaum / UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)
(cause riunite T‑230/08 e T‑231/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo WIENER WERKSTÄTTE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 33, 42-43)
Oggetto
Ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimenti R 1573/2006-4 e R 1571/2006-4), riguardanti due domande di registrazione del segno denominativo WIENER WERKSTÄTTE come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Paul Asenbaum
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchi denominativi WIENER WERKSTÄTTE per prodotti delle classi 6, 11, 14, 16, 20, 21 e 34 (domanda n. 4 133 501) nonché per prodotti della classe 14 (domanda n. 4207783)
Decisione dell’esaminatore:
Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto dei ricorsi
Dispositivo
1)
Le cause T‑230/08 e T‑231/08 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
Il sig. Paul Asenbaum è condannato alle spese.
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