Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 27 gennaio 2010 – REWE‑Zentral / UAMI – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)
(causa T‑331/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Solfrutta – Marchio comunitario denominativo anteriore FRUTISOL – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 15, 27-30)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2008 (procedimento R 1679/2007-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra il Grupo Corporativo Teype, SL e la REWE-Zentral AG.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
REWE-Zentral AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo Solfrutta per prodotti delle classi 29, 30 e 32
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Grupo Corporativo Teype, SL
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio comunitario n. 1687722 del marchio denominativo «FRUTISOL» per prodotti della classe 32; registrazione spagnola n. 2018327 del marchio denominativo FRUTISOL per prodotti della classe 32
Decisione della divisione di opposizione:
Parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2008 (procedimento R 1679/2007-2) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
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