Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Enercon / UAMI – BP (ENERCON)
(causa T‑400/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ENERCON – Marchio comunitario denominativo anteriore ENERGOL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) – Parziale diniego di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 34‑35)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la BP plc e la Enercon GmbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Enercon GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo “ENERCON” per prodotti delle classi 1, 2 e 4
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
BP plc
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo comunitario “ENERGOL” (registrazione n. 137 828) per prodotti delle classi 1 e 4
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione, salvo per quanto riguarda i prodotti giudicati dissimili
Decisione della commissione di ricorso:
Dichiarazione di irricevibilità del ricorso per quanto riguarda i prodotti di giudicati dissimili e rigetto del ricorso per la restante parte
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Enercon GmbH è condannata alle spese.
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