Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2010 – Grain Millers / UAMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS)
(causa T‑430/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GRAIN MILLERS – Nome commerciale nazionale anteriore Grain Millers e sua raffigurazione – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale – Utilizzo del segno nella prassi commerciale – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punto 28)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007‑2), relativa all’opposizione tra la Grain Millers GmbH & Co. KG e la Grain Millers, Inc.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Grain Millers, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo GRAIN MILLERS per prodotti delle classi 29‑31 – domanda n. 3650256
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Grain Millers GmbH & Co. KG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Denominazione commerciale tedesca GRAIN MILLERS e la relativa versione figurativa
Decisione della divisione di opposizione:
Parziale rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Parziale rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Grain Millers, Inc. è condannata alle spese.
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