Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 19 maggio 2010 – Zeta Europe / UAMI (Superleggera)
(causa T‑464/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 24, 31‑32)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Zeta Europe BV
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo Superleggera, per prodotti delle classi 12, 18 e 25 – domanda di registrazione n. 5 456 207
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Zeta Europe BV è condannata alle spese.
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