Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2010 – Kureha / UAMI – Sanofi‑Aventis (KREMEZIN)
(causa T‑487/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo KREMEZIN – Marchio internazionale denominativo anteriore KRENOSIN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Prova dell’esistenza del marchio anteriore – Termini – Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 56‑57)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 68‑69, 90)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1631/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sanofi-Aventis e la Kureha Corp.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Kureha Corp.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo “KREMEZIN” per prodotti della classe 5 – domanda n. 2 906 501
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Sanofi-Aventis SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo internazionale n. 529937 KRENOSIN registrato per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Kureha Corp. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
La Sanofi-Aventis SA sopporterà le proprie spese.
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