Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 11 maggio 2010 – Wessang / UAMI – Greinwald (star foods)
(causa T‑492/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo star foods – Marchi comunitari anteriori nominativo e figurativo STAR SNACKS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 59‑60)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 settembre 2008 (procedimento R 1408/2007-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Nicolas Wessang e Greinwald GmbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Greinwald GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo star foods per prodotti delle classi 29, 30 e 32 – domanda n. 4 105 615
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Nicolas Wessang
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo e denominativo comunitari STAR SNACKS per prodotti delle classi 29, 30 e 31
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 settembre 2008 (procedimento R 1408/2007‑4) è annullata.
2)
La Greinwald GmbH sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute da Nicolas Wessang.
3)
Il sig. Wessang sopporterà i due terzi delle proprie spese.
4)
L’UAMI sopporterà le proprie spese.
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