Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2010 – Granuband / UAMI – Granuflex (GRANUflex)
(causa T‑534/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo GRANUflex – Denominazione sociale e nome commerciale anteriori GRANUFLEX – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 4, ed art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 4, ed art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)] (v. punti 35‑38)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1277/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft e la Granuband BV.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio figurativo GRANUFLEX per prodotti delle classi 17, 19 e 27 – marchio comunitario n. 943118
Titolare del marchio comunitario:
Granuband BV
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:
Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:
Denominazione commerciale GRANUFLEX per prodotti e servizi delle classi 17, 19, 27 e 37
Decisione della divisione di annullamento:
Annullamento del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso della ricorrente
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Granuband BV è condannata alle spese.
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