12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/31
Ricorso proposto il 14 gennaio 2008 — Mars/UAMI
(Causa T-28/08)
(2008/C 92/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mars, Inc. (McLean, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister, e G. Mills, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) 23 ottobre 2007;
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condannare l'UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un marchio tridimensionale che rappresenta una barretta di cioccolato per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — marchio comunitario n. 818864
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, nn. 1, lett. b), e 3, 51 n. 2, 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto:
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la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che la forma di cui trattasi differiva in modo significativo rispetto alle norme e agli usi del settore in questione;
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la commissione di ricorso ha richiesto la prova che il marchio avesse acquisito un carattere distintivo in ogni Stato membro interessato, paese per paese, e non sulla base della circostanza che esso avesse acquisito un carattere distintivo in una parte sostanziale del mercato comunitario per le barrette di cioccolato;
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la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, si è basata su un punto che non era mai stato invocato prima né dall'Ufficio né dalla Ludwig Schokolade.
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