12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/31
Ricorso proposto il 23 gennaio 2008 — Quantum/UAMI — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)
(Causa T-31/08)
(2008/C 92/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Quantum Corp. (San Jose, Stati Uniti) (rappresentante: J. Barry, Sollicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quantum Corporation Ltd (Lefkosia, Cipro)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 17 ottobre 2007, procedimento R 1271/2006-1;
—
accogliere il ricorso n. R 1271/2006-1;
—
dichiarare ricevibile l'opposizione n. B 936288 e avviare il procedimento;
—
condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla Quantum nel presente procedimento e nel procedimento di ricorso davanti all'UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Quantum Corporation Limited
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo composto dal segno «Q» e da elementi denominativi «QUANTUM CORPORATION» per prodotti e servizi delle classi 35, 36 e 42 — Domanda n. 3773355
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitari «QUANTUM» per prodotti e servizi della classe 9 e il marchio comunitario figurativo «Q» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42
Decisione della divisione di opposizione: opposizione dichiarata irricevibile
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione contestata è basata su fatti erronei in quanto non tiene conto dell'esistenza e della natura degli orientamenti riguardanti l'opposizione. La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione impugnata ha violato il suo legittimo affidamento a che la pratica descritta negli orientamenti riguardanti l'opposizione fosse effettivamente corretta, considerato che altri potenziali opponenti avrebbero potuto fare affidamento su tali orientamenti. Inoltre, la ricorrente sostiene che poteva legittimamente aspettarsi che gli orientamenti riguardanti l'opposizione fossero osservati e che avrebbe ricevuto una «lettera standard 208», in cui le si chiedeva di depositare una traduzione del suo atto di opposizione al fine di soddisfare le esigenze di forma. Infine, la ricorrente rileva che, in forza dell'art. 114 del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94, l'UAMI è tenuto a rispondere in caso di inosservanza del suo obbligo di fornire orientamenti aggiornati e corretti.
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