12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/32
Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-32/08)
(2008/C 92/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della Commissione che non ha accolto l'offerta presentata dalla ricorrente e ha assegnato l'appalto all'aggiudicatario;
—
condannare la Commissione al risarcimento dei danni derivanti dal procedimento di gara di cui trattasi per un importo pari ad EUR 65 565;
—
condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno delle proprie domande la ricorrente afferma che, nell'ambito del procedimento di gara ENV.A.1/SER/2007/0032 per lo «Studio di mercato per sviluppare un nuovo approccio per il sito internet “I giovani europei e l'ambiente”» (GU S 2007 83-100898) la Commissione europea non ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento finanziario (1), dalle relative norme d'esecuzione e dalla direttiva 2004/18/CE (2).
Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, da cui è derivato il rifiuto della sua offerta. L'amministrazione aggiudicatrice avrebbe anche contravvenuto al suo obbligo di motivazione relativamente alla sua decisione e, segnatamente, di informare la ricorrente circa i meriti dell'offerente aggiudicatario rispetto agli altri.
Pertanto, la ricorrente chiede che la decisione della Commissione europea di respingere la sua offerta e di aggiudicare l'appalto all'offerente aggiudicatario sia annullata e che la convenuta sia condannata a pagare la totalità delle spese, anche in caso di rigetto del ricorso. In via subordinata, poichè molto probabilmente all'appalto sarà già stata data completa esecuzione al momento della pronuncia della Corte, o nel caso in cui non risultasse più possibile annullare la decisione, la ricorrente chiede un risarcimento pecuniario (danni) ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e diservizi (GU L 134, pag. 114).
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