12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/35
Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione
(Causa T-42/08)
(2008/C 92/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Shetland Islands Council (rappresentanti: E. Whiteford, Barrister, R. Murray, Solicitor e R. Thompson, QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare gli artt. 1, n. 2, 3, 4 e 5 della decisione; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è un organo pubblico che ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), comprendenti vari tipi di regimi di aiuto. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali il Regno Unito dava esecuzione nell'ambito del «regime di ammodernamento dei pescherecci» fossero incompatibili con il mercato comune in quanto tale regime riguardava aiuti concessi per progetti di ammodernamento in merito a capacità in termini di stazza o di potenza.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 13 novembre 2007, C 37/2006 (ex NN 91/2005), sul regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito. In particolare, la ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 1, n. 2, 3, 4, e 5 della decisione impugnata sulla base di due motivi:
1)
La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che aiuti erogati per sostituzioni o miglioramenti di motori che non incidono sulla stazza lorda o sulla potenza delle navi «riguardino capacità in termini di stazza o potenza» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c, del regolamento (CE) n. 2792/1999 (1), e siano perciò incompatibili con il mercato comune;
2)
La Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo il recupero degli aiuti compatibile con:
a)
l'art. 14, n. 1, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (2);
b)
i principi generali di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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