12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/37
Ricorso presentato il 28 gennaio 2008 — Fusco/UAMI — Fusco International (FUSCOLLECTION)
(Causa T-48/08)
(2008/C 92/74)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: Vincenzo Fusco (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano (Lugano, Svizzera)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della seconda Commissione di ricorso del 24 ottobre 2007 e riformarla nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente alla Commissione di ricorso sia da ritenersi fondato e, di conseguenza, l'opposizione debba essere accolta.
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Condannare l'UAMI e l'eventuale interveniente Antonio Fusco International SA alle spese del presente procedimento, nonché dei procedimenti dinnanzi la Commissione di ricorso e dinnanzi la Divisione di Opposizione.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Antonio Fusco International SA, Lussemburgo, succursale di Lugano
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo FUScollection (domanda di registrazione n. 1.503.366), per prodotti nelle classi 9, 18 e 25.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario (n. 727.375) e italiano (n. 489.262) «ENZO FUSCO», per prodotti nella classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: La violazione dell'articolo 8, primo paragrafo, lett. B) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
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