24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/34
Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da Ch. Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-34/06, Michail/Commissione
(Causa T-50/08)
(2008/C 128/73)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ch. Michail (rappresentante avv. Ch. Meïdanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare ricevibile e fondata la presente impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-34/06;
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annullare gli atti (le decisioni) controversi(e) del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-34/06;
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il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, che ammonta ad EUR 120 000;
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decidere in ordine alle spese processuali come stabilito dalla legge.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fa valere, in sede d'impugnazione, che la sentenza impugnata si è pronunciata erroneamente sul suo ricorso, con cui aveva chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'anno 2004 e della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, con la quale erano stati respinti i reclami che egli aveva presentato in base all'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»)
In particolare, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo:il «TFP») ha interpretato erroneamente l'art. 43 dello Statuto e le disposizioni generali di esecuzione di tale articolo. In secondo luogo, secondo il ricorrente, il TFP ha frainteso la domanda contenuta nel ricorso su cui si è pronunciato e ha effettuato una erronea valutazione delle prove. In terzo luogo, il ricorrente censura il TFP per essersi basato su una motivazione contraddittoria per respingere il suo ricorso, violando così i suoi diritti processuali fondamentali. In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il TFP è incorso nell'errore del diniego di giustizia su una specifica domanda, o, in subordine, che la sua motivazione era carente e, infine, che ha erroneamente respinto per indeterminatezza parte del ricorso.
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