12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/37
Impugnazione proposta il 5 febbraio 2008 da Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-109/06, Dittert/Commissione
(Causa T-51/08 P)
(2008/C 92/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)
Altra parte nel procedimento: Daniel Dittert (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-109/06, Dittert/Commissione, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza pronunciata il 22 novembre 2007 nella causa F-109/06, Dittert/Commissione, con cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la sua decisione che attribuiva al ricorrente in primo grado un numero di punti di priorità insufficiente per essere promosso a titolo dell'esercizio di promozione 2005 e la sua decisione che stabiliva l'elenco dei funzionari promossi a titolo di detto esercizio nei limiti in cui l'elenco non contiene il nomedel ricorrente in primo grado.
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi di annullamento.
In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato l'art. 45 dello Statuto in quanto avrebbe accordato all'intervento del direttore generale nella procedura di assegnazione dei punti un peso eccessivo limitando indebitamente il potere discrezionale dell'APN laddove ha constatato che la mancanza di un tale intervento costituisce un vizio di procedura sostanziale.
In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha usurpato le competenze dell'APN violando l'art. 45 dello Statuto e le ha rivolto un'ingiunzione andando al di là delle sue competenze di controllo giurisdizionale.
In terzo luogo, la Commissione contesta al Tribunale della funzione pubblica di non aver sufficientemente motivato la constatazione secondo cui l'attribuzione al ricorrente in primo grado di un certo numero di punti di priorità da parte del Comitato di promozione non costituirebbe un rimedio adeguato a un vizio di procedura definito dal Tribunale come «sostanziale» e che si estrinseca nell'assenza dell'intervento del direttore generale. Essa sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe inoltre basato la sentenza impugnata sullo snaturamento del contenuto del processo verbale della riunione del Comitato di promozione.
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