26.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 107/28
Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — UEFA/Commissione
(Causa T-55/08)
(2008/C 107/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Svizzera) (rappresentanti: A. Bell e K. Learoyd, Solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullamento della decisione impugnata nella parte in cui approva, in quanto compatibile con il diritto comunitario, l'inserimento nell'elenco, nel Regno Unito, dell'intero EURO; e
—
condannare la Commissione alle sue spese e alle spese sostenute dall'UEFA in relazione al procedimento.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (1) uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o altri eventi di altro tipo considerati «di particolare rilevanza per la società». Gli eventi previsti nell'elenco non possono essere oggetto di diritti di esclusiva televisiva che privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE (2), con cui la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Regno Unito ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, che includeva l'intero girone finale del campionato europeo UEFA di calcio — l'EURO — era compatibile con il diritto comunitario.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la decisione della Commissione:
—
non è stata adottata in conformità a una procedura chiara e trasparente come prevista ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552/CEE;
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non contiene un'adeguata motivazione;
—
si fonda su un manifesto errore di valutazione, dal momento che la Commissione ha concluso che le partite giocate nell'ambito dell'EURO alle quali non partecipi nessuna squadra nazionale non possono essere considerate eventi di particolare rilevanza per la società britannica;
—
non contiene alcuna adeguata analisi del diritto della concorrenza o della libera circolazione dei servizi e comporta una sproporzionata e ingiustificata distorsione della concorrenza sul mercato rilevante e la restrizione della libera prestazione dei servizi di radiodiffusione;
—
viola i diritti di proprietà della ricorrente, dal momento che determina una limitazione del modo in cui la ricorrente può commercializzare i diritti televisivi relativi all'EURO;
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viola il principio di proporzionalità, non essendo né adeguata né necessaria per gli obiettivi in essa enunciati, e
—
viola il principio di parità di trattamento, poiché pone la ricorrente in una situazione svantaggiosa rispetto ad altri titolari di diritti.
(1) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
(2) Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).
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