12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/40
Ricorso presentato il 6 febbraio 2008 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione
(Causa T-62/08)
(2008/C 92/79)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (Terni, Italia) (rappresentanti: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla in toto in quanto considera quale aiuto di Stato la Misura Contestata, la quale costituisce invece una legittima continuazione della misura indennitaria stabilita dallo Stato italiano a favore della Terni (e delle sue aventi causa) quale compensazione dell'espropriazione dei suoi impianti elettrici avvenuta nel 1962-63;
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Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento,
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Ovvero in subordine, annullare la Decisione nelle parti in cui:
a)
stabilisce che l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione all'aiuto di Stato in favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche in violazione dell'art. 88.3 del Trattato CE;
b)
stabilisce che vi sono degli importi da recuperare presso ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche; e conseguentemente
c)
ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero di tali importi oltre interessi;
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In via di ulteriore subordine, annullare la Decisione impugnata, nelle parti in cui ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero dell'aiuto oltre interessi, in quanto tale recupero si pone in violazione del principio generale del legittimo affidamento.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-53/08 Italia/Commissione.
I mezzi e principali argomenti invocati sono simili a quelli fatti valere nel quadro di questa causa. Oltre ad una violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, per erronea interpretazione della proroga della tariffa compensativa a favore delle società ex-Terni, la ricorrente, in via subordinata, fa ancora valere:
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La violazione dell'articolo 88 del Trattato CE in relazione alla mancata considerazione che in realtà la misura contestata non è ancora stata attuata e pertanto non vi è stata violazione dell'obbligo di notifica preventiva e non vi sarebbero importi da restituire.
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La violazione dell'articolo 14, primo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE e l'illegittimità dell'ordine di recupero contenuto nella decisione impugnata, per contrasto col principio del legittimo affidamento.
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