12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/42
Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Polonia/Commissione
(Causa T-69/08)
(2008/C 92/83)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2007) 4697] (1),
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, con cui vengono respinte le disposizioni nazionali considerate che prevedono deroghe alla direttiva 2001/18/CE (2) e che sono state notificate dalla Polonia ai sensi dell'art. 95, n. 5 CE. La ricorrente osserva che la decisione della Commissione impugnata le è stata comunicata il 4 dicembre 2007, ovvero successivamente alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 95, n. 6, CE per cui le disposizioni citate devono essere considerate approvate ai sensi di tale articolo.a partire dal momento in cui è scaduto il termine di sei mesi
Il fatto che la decisione sia stata adottata il 12 ottobre 2007 è irrilevante per quanto riguarda il rispetto del termine. Decisivo è solo ed esclusivamente il momento della comunicazione della decisione impugnata.
Ciò premesso la ricorrente fonda il suo ricorso sui seguenti motivi:
—
violazione del combinato disposto dell'art. 95, n. 6 CE e dell'art. 254, n. 3, CE;
—
violazione di una forma essenziale, ossia dell'obbligo di comunicare una decisione al suo destinatario entro i termini legalmente previsti e di consentire così a quest'ultimo di venire a conoscenza del contenuto della decisione;
—
violazione del principio della certezza del diritto.
(1) GU 2008, L 16, pag. 17.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU L 106, pag. 1.
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