26.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 107/37
Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 — KUKA Roboter/UAMI (Marchio di colore arancio)
(Causa T-97/08)
(2008/C 107/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: KUKA Roboter GmbH (Augsburg, Germania) (rappresentante: avv. A. Kohn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione del convenuto ad opera della quarta commissione di ricorso 14 dicembre 2007 nel procedimento R 1572/2007-4;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio di colore arancio senza contorno per prodotti della classe 7 (domanda n. 4 607 801).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
—
violazione dell'art. 28 CE, in quanto la decisione impugnata dà luogo a una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
—
violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), presentando il marchio richiesto carattere distintivo.
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violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, poiché la decisione impugnata non è motivata, o non lo è sufficientemente, e non essendo stata accertata sufficientemente la fattispecie.
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eccesso di potere, avendo il convenuto motivato la decisione impugnata prendendo in considerazione valutazioni non pertinenti, relativamente al principio di disponibilità.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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