9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/28
Ricorso proposto il 20 marzo 2008 — Okalux/UAMI — Ondex (ONDACELL)
(Causa T-126/08)
(2008/C 116/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: sig.ra M. Beckensträter, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ondex S.A.S.
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 22 gennaio 2008, notificata il 24 gennaio 2008, e dichiarare ricevibile l'opposizione proposta il 29 agosto 2006;
—
condannare il convenuto alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle degli intervenienti.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ondex S.A.S.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio «ONDACELL» per prodotti e servizi delle classi 6, 17 e 19 (domanda n. 4 755 971).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione si considera non proposta.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione degli artt. 5 e 8 del regolamento (CE) n. 2869/95 (1), della decisione n. EX-96-1 (2) e della comunicazione n. 5/96 (3).
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).
(2) Decisione del Presidente dell'UAMI 11 gennaio 1996, n. EX-96-1, relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio (GU UAMI 1996, 48).
(3) Comunicazione del Presidente dell'UAMI 8 agosto 1996, n. 5, relativa ai conti correnti (GU UAMI 1996, 1460).
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