24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/35
Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Sahlstedt e altri/Commissione
(Causa T-129/08)
(2008/C 128/75)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrenti: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlandia), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlandia), Mikko Tanner (Vihti, Finlandia), Toini Tanner (Helsinki, Finlandia), Liisa Tanner (Helsinki, Finlandia), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlandia), Aili Oksanen (Helsinki, Finlandia), Olli Tanner (Lohja, Finlandia), Leena Tanner (Helsinki, Finlandia), Aila Puttonen (Ristiina, Finlandia), Risto Tanner (Espoo, Finlandia), Tom Järvinen (Espoo, Finlandia), Runo K. Kurko (Espoo, Finlandia), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki, Finlandia), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. K. Marttinen)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
—
annullare la decisione oggetto del ricorso nella parte in cui concerne tutti i siti SIC in essa figuranti della Repubblica di Finlandia;
—
in subordine, qualora il Tribunale non lo ritenga possibile, annullare la decisione quanto ai siti SIC dettagliati nella parte 6.2.2.7 del ricorso;
—
richieste di informazione e misure istruttorie:
Qualora non venga deciso solo sulla base delle prove esposte nel ricorso a favore dei ricorrenti come richiesto nel senso delle presenti domande principali, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee deve:
1)
condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti sotto forma di CD-rom le proposte trasmesse dalla Finlandia alla Commissione con tutte le informazioni, ai sensi del settimo «considerando» della decisione, contenute nella proposta relativa ai siti di cui alla decisione impugnata;
2)
condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti tutte le informazioni sugli habitat ed altre sotto forma di CD-rom, ai sensi dell'ottavo «considerando» della decisione, che siano disponibili sui siti compresi nella decisione impugnata nonché i documenti e le informazioni in versione cartacea di cui al nono «considerando»;
3)
condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti l'integralità del materiale documentario sotto forma di CD-rom relativo ai siti della Repubblica di Finlandia, elaborato nel corso della cooperazione di cui al decimo «considerando» della decisione impugnata nonché i documenti in versione cartacea, e
4)
condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti il parere del comitato habitat di cui al quindicesimo «considerando» della decisione impugnata;
—
condannare la Commissione a rifondere l'integralità delle spese processuali delle ricorrenti oltre agli interessi legali.
Motivi e principali argomenti
Secondo i ricorrenti la decisione (1) viola il diritto comunitario, in particolare gli artt. 3 e 4 della direttiva Habitat nonché l'allegato III cui rinvia quest'ultimo articolo. Il contrasto con il diritto comunitario si fonda su quattro motivi principali del ricorso:
a)
la direttiva Habitat non permette di revocare grazie a nuove decisioni, nel modo e per i motivi testé esposti, decisioni originarie relative all'elenco dei siti considerati di importanza comunitaria (in prosieguo: i «siti SIC»). Le disposizioni procedurali della direttiva Habitat sono vincolanti anche per la Commissione. Una diversa interpretazione è fonte di incertezza giuridica relativamente alle misure nazionali di attuazione ed al legittimo affidamento dei proprietari terrieri.
b)
La rete Natura 2000 costituisce, ai sensi dell'art. 3 della direttiva Habitat, una rete europea coerente di zone di conservazione con cui si tende a garantire, in conformità della direttiva, uno stato di conservazione soddisfacente. Si garantisce la coerenza della rete e si consegue l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente provvedendo a che l'art. 4 e l'allegato III della direttiva concernenti la selezione dei siti siano, in quanto norme tecniche dettagliate sotto il profilo del diritto materiale, vincolanti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Non si possono designare i siti quali siti SIC senza osservare tali disposizioni in entrambe le fasi. Per conseguire coerentemente l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente, i siti vanno selezionati nei rispettivi Stati membri secondo criteri comunitari, conformi all'art. 4 e all'allegato III della direttiva Habitat.
c)
La fase 1 (fase relativa allo Stato membro) e la fase 2 (fase relativa alla Commissione) dell'allegato III formano un complesso di misure aventi efficacia giuridica. Il procedimento nella fase 2 e la decisione sui siti considerati di importanza comunitaria non sono conformi alla direttiva Habitat qualora la proposta della fase 1 non soddisfi i requisiti della direttiva.
d)
Nel redigere la proposta sui siti SIC della regione boreale, la Finlandia non ha osservato l'art. 4 della direttiva Habitat, né le disposizioni relative alla fase 1 dell'allegato III di quest'ultima. Poiché con la decisione della Commissione la proposta della Finlandia è stata accolta in quanto tale e per tutti i siti, anche la decisione della Commissione sui siti SIC è, già solo per questo motivo, contraria alla direttiva.
(1) Decisione della Commissione 12 novembre 2007, 2008/24/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 12, pag. 118).
Full & Egal Universal Law Academy