9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/29
Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Gres la Sagra, SL/UAMI — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)
(Causa T-130/08)
(2008/C 116/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gres la Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Spagna) (rappresentanti: sig.ra T. Villate Consonni, avvocato, e sig. J. Calderón Chavero, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramicalcora, SA (Alcora, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2008, nel procedimento R-1609/2006-4;
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come conseguenza del precedente annullamento, accogliere la domanda di marchio n. 3109006, non solo per i servizi della classe 39 (già ammessi a seguito del rigetto dell'opposizione B690695 per tali servizi, diventata inoppugnabile), ma anche per il resto dei prodotti e servizi richiesti delle classi 19, 21 e 40, e
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condannare l'UAMI e le altre parti in causa alle spese del presente procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «VENATTO (marble stone)» (domanda di registrazione n. 3.109.006), per prodotti e servizi delle classi 19, 21, 39 e 40.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: CARAMICALCORA S.A.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli figurativi «VENETO (cerámicas)» (nn. 2.115.543; 2.056.688; 2.056.689 e 2.056.699), per i prodotti e servizi delle classi 27, 19, 21 e 39, rispettivamente.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, considerando che esiste un rischio di confusione nel territorio pertinente per i prodotti e servizi contestati delle classi 19, 21 e 40, ma che detto rischio non esiste in relazione ai servizi contestati della classe 39.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
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