21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/19
Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)
(Causa T-146/08)
(2008/C 158/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione del convenuto 18 febbraio 2008, procedimento R 506/2007-4;
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Redrock Construction s.r.o.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «REDROCK» per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 17, 19, 36 e 37 (domanda n. 3 866 365).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «Rock» per prodotti e servizi delle classi 1, 6-8, 17, 19, 37 e 42 (n. 302 29 274) per cui l'opposizione era diretta contro la registrazione in tutte le classi ad eccezione della classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione o almeno di associazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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