21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/21
Ricorso proposto il 25 aprile 2008 — Shenzhen Taiden Industrial/UAMI — Bosch Security System (modello di apparati di comunicazione)
(Causa T-153/08)
(2008/C 158/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Shenzhen Taiden Industrial Co., Ltd. (Shenzhen, Cina) (rappresentanti: M. Hartmann, M. Helmer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bosch Security System BV (Eindhoven, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 febbraio 2008 nel procedimento R 1437/2006-3; e
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condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Un modello per il prodotto «apparati di comunicazione» — modello comunitario registrato n. 214903-0001
Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello della parte che chiede la dichiarazione di nullità: Un primo modello reso disponibile al pubblico dalla Koninklijke Philips Electronics NV registrato come un modello internazionale n. DM/055655
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di declaratoria di nullità
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del modello controverso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 63, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 6/2002 in quanto la Terza commissione di ricorso si è basata su fatti presentati dalla parte che chiede la declaratoria di nullità per i quali non sono stati prodotti elementi di prova; violazione degli artt. 4, n. 1 e 6, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 6/2002 in quanto la Terza commissione di ricorso è incorsa in errore ritenendo che il modello contestato mancasse di carattere individuale e non ha valutato e paragonato i modelli in questione dal punto di vista di un utilizzatore accorto.
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