15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/55
Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Polson e a./Commissione
(Causa T-197/08)
(2008/C 209/100)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Magnus Polson (Lerwick, Regno Unito), Garry Sandison (Lerwick, Regno Unito), Andrew Anderson (Whalsay, Regno Unito), Ian Johnston (Lerwick, Regno Unito) (rappresentanti: R. Murray, Solicitor, R. Thompson, QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare gli artt. 1, n. 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione 13 novembre 2007, Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/166/CE, Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito (1). Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato e ha richiesto al Regno Unito di procedere al recupero degli aiuti concessi. I ricorrenti sono i beneficiari degli aiuti da recuperare.
I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:
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La Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere che tutti gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato fossero incompatibili con il mercato comune e dovessero essere restituiti; i ricorrenti affermano che gli aiuti erogati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento della Commissione n. 875/2007 (2) e dovrebbero perciò essere considerati aiuti de minimis compatibili con il mercato comune; essi affermano che gli artt. 1, n. 2 e 3-5 della decisione impugnata sono illegittimamente estesi ai beneficiari degli aiuti che rispettavano in sostanza gli orientamenti comunitari in materia;
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La Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere il recupero di tali aiuti compatibile con l'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (3) nonché con i principi generali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
(1) GU 2008 L 55, pag. 27.
(2) Regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2007, n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU 2007 L 193, pag. 6.
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
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